LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4

Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/03/2000
Materia:
170.02 - Tributi

Art. 8
 (Esercizio delle attribuzioni)
1. Le attribuzioni in materia di liquidazione, di accertamento e di riscossione dell'IRAP, nonché del relativo contenzioso, previste dal decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, sono svolte secondo le disposizioni di cui al titolo I del medesimo decreto legislativo e della presente legge, a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2000, salvo quanto disposto dall'articolo 18.
2. Le attribuzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai competenti organi della Regione, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi, anche mediante la stipula delle convenzioni con l'Amministrazione finanziaria dello Stato previste dall'articolo 9.
3. Per quanto riguarda l'accertamento dell'imposta trovano applicazione le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Per quanto concerne in particolare gli accessi, le ispezioni e le verifiche, i funzionari regionali e statali individuati nelle convenzioni di cui all'articolo 9 esercitano le attribuzioni secondo le disposizioni e le facoltà di cui all'articolo 33 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.