LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4

Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/03/2000
Materia:
170.02 - Tributi

Art. 10
 (Sistema informativo)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per l'impianto e la gestione di un sistema informativo per la gestione dei tributi regionali e locali, dell'IRAP, dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 50 del decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a sostenere gli oneri relativi all'istituzione ed al funzionamento del sistema di comunicazione per la gestione dell'autonomia tributaria regionale e locale di cui all'articolo 3, comma 153, della legge 662/1996 e dei relativi provvedimenti di attuazione, per quanto attiene a Regione, Comuni e Province.