LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4

Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/03/2000
Materia:
170.02 - Tributi

Art. 4
 (Contributi compensativi in forma di credito d'imposta)
1. La Regione, in armonia con le disposizioni del decreto legislativo 446/1997 e della presente legge per quanto attiene le procedure applicative dell'IRAP, ferme restando le modalità di determinazione della base imponibile e della liquidazione della medesima determinate nell'ambito della legislazione statale, interviene, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, a favore degli operatori economici del Friuli- Venezia Giulia mediante la concessione di contributi, da erogarsi nella forma del credito d'imposta, secondo le modalità previste dalla presente legge e dai relativi regolamenti di esecuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 123/1998, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi compensativi, nella misura massima del cinquanta per cento degli oneri tributari effettivamente sostenuti a titolo di IRAP, alle imprese ed agli esercenti arti e professioni aventi il domicilio fiscale in regione, nella forma di credito d'imposta.
3. I contributi compensativi di cui al comma 2 possono essere concessi con riferimento agli oneri tributari sostenuti per i periodi d'imposta in corso all'1 gennaio 1999 e 2000 e dovuti alla Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.
4. Nei confronti dei soggetti aventi natura di impresa i contributi di cui al comma 2 sono concessi ed erogati nell'ambito degli aiuti comunitari secondo la regola del "de minimis", quale risulta dalla comunicazione della Commissione Europea pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee n. C 68 del 6 marzo 1996.
5. I criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 2 sono determinati con apposito regolamento di esecuzione.
6. Le tipologie di soggetti agevolabili ed i criteri di priorità per la concessione dei contributi compensativi sono determinati nel regolamento di cui al comma 5 con riferimento ai settori ed alle categorie maggiormente svantaggiate dall'introduzione dell'IRAP, individuate sulla base delle risultanze di studi sui riflessi dell'introduzione dell'IRAP sui contribuenti regionali. Il regolamento può prevedere massimali di intervento e limiti dimensionali differenziati in relazione ai soggetti aventi domicilio fiscale nelle aree maggiormente svantaggiate del territorio regionale per le attività insediate in tali aree.