LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4

Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/03/2000
Materia:
170.02 - Tributi

Art. 16
 (Comandi di personale)
1. In relazione alle esigenze di funzionamento dell'apparato burocratico regionale con particolare riferimento alle nuove competenze connesse alla riforma del decentramento fiscale, ai conseguenti nuovi adempimenti, l'Amministrazione regionale può avvalersi, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, di personale in posizione di comando proveniente dai ruoli, anche periferici, dei Ministeri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'acquisizione del personale è effettuata nei limiti delle vacanze della pianta organica vigente, e comunque entro il limite massimo di dieci unità.
2. I comandi previsti dal comma 1 sono disposti ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 45 della legge regionale 53/1981.