LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/04/2000
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

CAPO II
 SOSPENSIONE DELLE EROGAZIONI, REVOCA E RESTITUZIONE DEGLI
INCENTIVI
Art. 47
 (Sospensione dell'erogazione di incentivi)
1. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a sospendere l'erogazione di incentivi, qualora abbiano notizia, successivamente verificata, di situazioni in base alle quali si ritenga che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione dei medesimi possa non essere raggiunto.
2. La sospensione della erogazione è disposta, per un periodo non superiore ad un anno, con decreto, debitamente motivato, del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di concessione dell'incentivo.
3. L'Amministrazione e gli Enti regionali provvedono ad inviare immediatamente copia del decreto previsto dal comma 2 al tesoriere al fine di sospendere i pagamenti in corso, dandone notizia al beneficiario.
4. Scaduto il termine di cui al comma 2, verificata nuovamente la situazione di fatto che ha determinato la sospensione, l'incentivo è revocato, a partire dal momento in cui l'interesse pubblico non è stato più perseguito, ovvero, nel caso contrario, il tesoriere è autorizzato da parte degli organi competenti ad effettuare i pagamenti dovuti.
5. In casi eccezionali, l'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a concedere una proroga al termine previsto dal comma 2, per un periodo di tempo non superiore ad un ulteriore anno.
6. Qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, l'Amministrazione e gli Enti regionali possono disporre la sospensione dell'erogazione di incentivi sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado. Tale disposizione si applica anche in caso di esecuzioni immobiliari.
Art. 48
 (Procedure concorsuali)
1. Le procedure concorsuali non sono causa di revoca degli incentivi regionali erogati, salvo quanto previsto dal comma 6.
2. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria di incentivi regionali concessi e non ancora erogati o solo parzialmente erogati sia sottoposta a procedura concorsuale, ovvero in caso di notizia di fatti che possono portare all'apertura di tali procedure, l'erogazione dell'incentivo è sospesa, in via cautelare, per un periodo di tempo non superiore a un anno, prorogabile per un periodo di tempo non superiore a un ulteriore anno.
3. La sospensione dell'erogazione è disposta con decreto del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di concessione dell'incentivo che ne dà notizia al beneficiario. In caso di contributi pluriennali, copia del decreto è immediatamente inviata al tesoriere al fine di sospendere i pagamenti.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 2 gli incentivi possono essere confermati, anche in capo a soggetti diversi dall'originario beneficiario, a condizione che l'attività prosegua mantenendo anche parzialmente l'occupazione e che siano rispettati i vincoli posti a carico del beneficiario originario.
5. Nel caso di cui al comma 4 l'organo competente autorizza il tesoriere a effettuare i pagamenti dovuti.
6. Entro il termine di cui al comma 2, qualora si accerti il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4, gli incentivi sono revocati solo per la parte non erogata; gli incentivi sono revocati anche per la parte erogata in caso di mancato perseguimento dell'interesse pubblico perseguito.
7. In caso di richiesta di ammissione alla procedura di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell' articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274 ), la sospensione delle erogazioni viene disposta al massimo per un periodo di tempo pari alla durata della procedura di amministrazione straordinaria.
Note:
1Articolo sostituito da art. 38, comma 1, L. R. 3/2015
Art. 49
 (Restituzione di somme erogate)
1. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, ovvero sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all’incentivo per inadempimento o rinuncia del beneficiario, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.
2.  
( ABROGATO )
(6)
2 bis.  
( ABROGATO )
3. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito imputabili all'Amministrazione o agli Enti regionali, questi ultimi richiedono la restituzione delle sole somme erogate, entro un termine stabilito.
4. In caso di ritardata restituzione delle somme di cui al comma 3, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale.
5. In tutti gli altri casi nei quali non siano restituite nei termini fissati somme dovute all’Amministrazione o agli Enti regionali a qualunque titolo, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale.
6. Non sussiste obbligo di restituzione delle somme percepite in caso di revoca dell'atto di concessione di incentivi, in seguito al venire meno dei presupposti che ne avevano giustificato l'emanazione, ovvero per il sopravvenire di circostanze che avrebbero impedito la costituzione del rapporto o che richiedano un nuovo apprezzamento del pubblico interesse.
7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30, 1 settembre 1982, n. 75 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 21/2001
2Integrata la disciplina del comma 2 bis da art. 5, comma 2, L. R. 21/2001
3Parole aggiunte al comma 7 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
4Derogata la disciplina del comma 1 da art. 3 bis, comma 1, L. R. 74/1980
5Derogata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 12, L. R. 18/2011
6Comma 2 abrogato da art. 39, comma 1, L. R. 3/2015
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 15, L. R. 20/2015
8Integrata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 4, L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
9Parole soppresse al comma 1 da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
10Comma 2 bis abrogato da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
11Parole sostituite al comma 4 da art. 16, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
12Parole soppresse al comma 5 da art. 16, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022
13Parole soppresse al comma 7 da art. 16, comma 1, lettera e), L. R. 10/2022
Art. 50
 (Recupero dei crediti)
1. L'Ufficio che ha disposto la revoca dell'incentivo provvede agli adempimenti istruttori necessari al recupero delle somme dovute all'Amministrazione o agli Enti regionali.
2. Per il recupero delle somme dovute di importo inferiore a 30.000 euro, in caso di revoca o decadenza di contributi pubblici, incentivi, agevolazioni e altri finanziamenti in conto capitale, per difetto dei requisiti o delle condizioni giustificanti la permanenza del beneficio ovvero per inadempimento del beneficiario agli obblighi previsti da leggi o regolamenti che non comportino valutazioni discrezionali, la Direzione centrale che ha concesso il contributo provvede, con l’ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), ad accertare il credito in restituzione calcolato nella misura di legge, con riscossione a mezzo iscrizione a ruolo mediante convenzione con l’Agenzia delle entrate - Riscossione o secondo altre modalità di riscossione definite dalla vigente normativa statale.
3. Le somme delle quali i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria abbiano indebitamente fruito, a seguito di revoca dell'incentivo nei confronti del beneficiario, sono recuperate maggiorate degli interessi, anche mediante riconoscimento di valuta.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
2Comma 2 sostituito da art. 1, comma 5, L. R. 44/2017 . La disposizione ha effetto decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. 44/2017, come stabilito all'art. 1, c. 6, L.R. 44/2017.
3Parole soppresse al comma 2 da art. 17, comma 1, L. R. 10/2022
Art. 51
 (Restituzione di somme erogate senza applicazione di interessi)
1. La restituzione di somme erogate a titolo di incentivo agli enti locali e ai consorzi di enti locali, ovvero per l'esecuzione di lavori pubblici in regime di concessione o delegazione amministrativa intersoggettiva agli enti locali, ai consorzi di enti locali e ai consorzi di bonifica, nonché agli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, è disposta senza applicazione degli interessi.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 28/2002
2Comma 1 sostituito da art. 1, comma 6, L. R. 12/2003
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 28, L. R. 14/2016
4Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 10/2022
Art. 52
 (Dilazioni e rateazioni)
1. Il debitore, qualora comprovi di essere nell'impossibilità di estinguere il proprio debito entro il termine di pagamento, può chiedere una dilazione fino a sei mesi se esso è inferiore a complessivi cinquemila euro. Salvo quanto previsto dall'articolo 1244 del codice civile, per il periodo della dilazione maturano sulla somma dovuta gli interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione della domanda ovvero, se inferiore, al momento in cui la dilazione viene concessa. In caso di mancato pagamento si procede al recupero coattivo dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi di mora in misura pari al tasso legale.
2. Il debitore può chiedere una rateazione ordinaria fino a un massimo di sessanta rate mensili se comprova di non poter estinguere il debito in un'unica soluzione e, qualora comprovi di trovarsi, per cause a lui non imputabili, in una grave e oggettiva situazione di difficoltà tale da non consentirgli di estinguere il debito secondo un piano di rientro ordinario, può chiedere una rateazione straordinaria fino a un massimo di centoventi rate mensili.
3. Qualora la somma da restituire sia superiore al complessivo importo di trentamila euro, il debitore è tenuto a costituire idonea garanzia secondo le modalità richieste dall'ufficio che ne valuta l'idoneità, avuto riguardo all'ammontare del debito e alle condizioni soggettive, economiche e patrimoniali del richiedente. La soglia di trentamila euro è riferita a ogni singola richiesta di rateazione. In ogni caso, qualora le condizioni soggettive, economiche o patrimoniali del debitore siano tali da rendere notevolmente difficile il soddisfacimento del credito dell'Ente, l'ufficio può chiedere che siano prestate idonee garanzie e, in caso negativo, adotta un provvedimento di rigetto.
4. Sulle istanze di cui ai commi 1, 2 e 3, da presentarsi a pena di irricevibilità entro il termine di pagamento, provvede l'ufficio che ha disposto la revoca dell'incentivo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro 60 giorni decorrenti dal ricevimento delle istanze stesse. Se l'importo di cui viene chiesta la rateazione ai sensi dei commi 2 e 3 è complessivamente superiore a mille euro, l'ufficio provvede previo parere dell'Avvocatura della Regione. Se richiesto dal debitore, la prima rata può essere di importo superiore a quelle successive; in tal caso, le eventuali garanzie prestate sono commisurate al debito che residua dopo la prima rata.
5. Il debitore, se nel corso della rateazione ordinaria sopravviene, per cause a lui non imputabili, un significativo mutamento della propria condizione economica o patrimoniale, può chiedere alternativamente, una sola volta, la sospensione dei pagamenti rateali per un periodo non superiore a sei mesi ovvero la ridefinizione del piano per un ulteriore periodo e fino a sessanta mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza e che siano rinegoziate, ove occorra, le garanzie eventualmente prestate. L'Ufficio che ha disposto la revoca dell'incentivo adotta il provvedimento relativo alla sospensione o alla ridefinizione del piano, con facoltà di richiedere parere all'Avvocatura della Regione. Allo scadere del termine di sospensione, il debitore è tenuto a restituire il debito residuo secondo il piano originario, oltre alle rate sospese inserite in coda al piano stesso.
6. Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed è obbligato a versare l'intera somma residua se non ha versato la prima rata o, successivamente, cinque rate anche non consecutive; egli decade, inoltre, se ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie date ovvero se le stesse sono diminuite anche per caso fortuito. Salvo quanto previsto dal comma 7, il debito non può essere nuovamente rateizzato.
7. Nel caso di decadenza per inadempimento, il debitore può chiedere di essere riammesso al beneficio della rateazione se alla data di presentazione della nuova istanza ha versato l'importo corrispondente alla rate scadute ovvero, in alternativa, se ha prestato idonee garanzie. Nelle altre ipotesi, il debitore è riammesso se ha prestato altre idonee garanzie rispetto a quelle diminuite, per fatto proprio o per caso fortuito. La decadenza non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione o la rateazione di debiti diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
8. Il debitore può estinguere anticipatamente in qualsiasi momento l'importo dovuto e può sempre chiedere una ridefinizione del piano di rateazione se comporta una riduzione dei tempi di rimborso del debito, con salvaguardia delle garanzie eventualmente costituite.
9. Sulle somme dovute a seguito di rateazione sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione della relativa istanza ovvero, se inferiore, al momento in cui la rateazione viene concessa. Nel caso di ritardo nel pagamento delle rate sono, in ogni caso, dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso legale, dal giorno della scadenza della rata fino a quello dell'effettivo pagamento.
10. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi di settore.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
2Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
3Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 14/2004
4Parole sostituite al comma 2 da art. 21, comma 1, L. R. 14/2004
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 6, L. R. 14/2010
6Integrata la disciplina del comma 2 da art. 36, comma 4, L. R. 13/2014
7Articolo sostituito da art. 40, comma 1, L. R. 3/2015
8Comma 1 sostituito da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
9Comma 2 sostituito da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
10Articolo sostituito da art. 213, comma 1, L. R. 3/2024
Art. 53
 (Anticipazioni)
1.  
( ABROGATO )
(1)
2. Alle anticipazioni previste dalla legislazione regionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52 e 54.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
2Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
Art. 54
 (Compensazione)
1. L’Amministrazione e gli Enti regionali compensano le somme relative a coesistenti rapporti di credito e di debito nei confronti di un medesimo soggetto, pubblico o privato.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 10/2022