Art. 7
(Interventi per il completamento della ricostruzione)
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, in relazione al disposto di cui all'
articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, mediante storno dell'unità previsionale di base 32.1.24.2.645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 9620 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Per conseguire le finalità previste dall'
articolo 23 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, nel territorio dei Comuni colpiti dagli eventi sismici dell'anno 1976, delimitati con decreto del Presidente della Giunta regionale 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modificazioni e integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre un conferimento di lire 15.000 milioni al Fondo costituito presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA da destinare, con priorità rispetto alle ordinarie risorse del Fondo stesso, agli interventi nelle zone terremotate da realizzarsi in base a domanda presentata a fronte dell'ultimo bando emanato prima dell'entrata in vigore della presente legge. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati al Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.24 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3307 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. Per il completamento dell'opera di ricostruzione nelle zone terremotate, nel bilancio pluriennale e nel bilancio annuale di previsione è iscritto un Fondo per il finanziamento di interventi rientranti nelle tipologie previste dal
titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, relativi ad opere ed impianti pubblici di interesse locale e regionale, nonché ad opere di pubblica utilità.
6. Nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 5, la Giunta regionale, sentita la IV Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale, individua con propria deliberazione gli interventi da ammettere a finanziamento, indicando le modalità e il tipo di finanziamento da concedere. L'individuazione dell'intervento comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori relativi agli interventi non ricadenti nella sfera giuridica degli enti pubblici ad esclusione di quelli previsti dall'
articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.
7. Per gli interventi di cui al comma 6 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni, dei Presidenti delle Province, delle Comunità montane e degli altri enti pubblici nella cui sfera di competenza rientra l'intervento, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati al Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.
8. Agli interventi finanziati a valere sul Fondo di cui al comma 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. I finanziamenti sono cumulabili con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali e possono essere concessi anche per lotti funzionali.
9. Per le finalità di cui ai commi 5 e 6 è autorizzata la spesa di lire 23.277.868.023 per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 32.1.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9500 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, sulla base di direttive della Giunta regionale, all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA un finanziamento straordinario di lire 3.500 milioni per l'acquisto, la nuova costruzione, il completamento, la ristrutturazione e l'adeguamento impiantistico di immobili ad uso produttivo.
11. L'attuazione di quanto previsto dal comma 10 è subordinata alla presentazione di piani industriali sottoscritti dai titolari delle aziende produttive interessate all'insediamento.
12. (comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
13. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 2.2.24.2.945 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9596 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Bordano un finanziamento straordinario di lire 2.000 milioni per la costruzione nel proprio territorio di un immobile ad uso produttivo.
15. L'attuazione di quanto previsto dal comma 14 è subordinata alla presentazione di piani industriali sottoscritti dai titolari delle aziende interessate all'insediamento.
16. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 14, è presentata al Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento può essere cumulato con altri finanziamenti previsti da leggi statali o regionali. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
titolo V della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.
17. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2000, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.24.2.803 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9605 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Osoppo un finanziamento di lire 500 milioni per la costruzione di due Centri polifunzionali e per la relativa urbanizzazione delle aree di pertinenza.
19. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 18 è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del
titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modifiche ed integrazioni.
20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 32.1.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9603 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
21. Per assicurare una rapida conclusione alle procedure tecnico-amministrative di competenza, gli interventi di competenza della Segreteria generale straordinaria per i quali alla data del 31 dicembre 1999 non siano state avviate le procedure di appalto, sono trasferiti ai Comuni territorialmente competenti, che provvedono all'affidamento e alla gestione dei lavori con l'assolvimento di tutte le competenze della stazione appaltante, ivi compresa la direzione lavori.
22. Per le finalità di cui al comma 21, sono disposte aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. Gli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 21 sono demandati alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza.
25. La copertura delle annualità relative ai seguenti limiti di impegno, iscritti nella unità previsionali di base 32.1.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, per l'estensione temporale e l'ammontare a fianco di ciascuno indicati, con riferimento al rispettivo capitolo del Documento tecnico allegato al bilancio per gli anni medesimi, è rideterminata con prelevamento di pari corrispondente importo annuo dal "Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato", iscritto all'unità previsionale di base 32.1.24.2.645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 9620 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo; l'onere relativo alle annualità successive al 2002 è a carico delle
corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati. Le corrispondenti quote regionali rese conseguentemente disponibili dalla suddetta rideterminazione della copertura rientrano in disponibilità del bilancio per l'anno corrispondente.
L.R autorizzazione | Capitolo/ Numero L.I | Annualità rideterminate nella copertura |
a) 23/1986 | 9515/5 | 2002 | 3.000.000.000 |
| | 2003 | 2.819.195.435 |
| | 2004 | 2.819.195.435 |
| | 2005 | 2.800.000.000 |
b) 4/1991 | 9562/1 | 2003 | 1.200.000.000 |
| | 2004 | 1.200.000.000 |
| | 2005 | 1.200.000.000 |
| | 2006 | 1.200.000.000 |
c) 47/1991 | 9562/2 | 2006 | 3.500.000.000 |
26. Le quote delle annualità dei limiti di impegno iscritti sul Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli- Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato non coperte da assegnazioni statali restano acquisite al bilancio regionale senza specifica finalizzazione.
31. Il Consorzio industriale per l'Alto Friuli (CIFAP) è autorizzato ad utilizzare le somme disponibili sulle aperture di credito emesse a favore dei funzionari delegati degli Enti pubblici diversi dai Comuni, ai sensi del combinato disposto degli articoli 76 e 79 della
legge regionale 63/1977, e loro successive modificazioni ed integrazioni, per la realizzazione di opere ed impianti pubblici rientranti nelle tipologie indicate all'
articolo 75 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'
articolo 137, comma 19, della legge regionale 13/1998, nel limite di lire 1.000 milioni per far fronte agli oneri derivanti dalle spese legali e dal risarcimento dei danni cagionati a terzi negli anni antecedenti il 1990, dai relativi oneri e interessi finanziari, nonché dalle esondazioni delle acque del canale di scarico del canale consortile.
32. L'utilizzo delle somme per le finalità indicate nel comma 31 esclude la possibilità di ottenere finanziamenti integrativi per le opere e gli impianti pubblici già finanziati.
33. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella G allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1Le disposizioni dei commi 28, 29, e 30 del presente articolo hanno effetto dal 31 dicembre 1999, come previsto dall' articolo 11 della medesima L.R. 2/2000.
2Parole sostituite al comma 5 da art. 14, comma 19, L. R. 13/2000
3Comma 21 interpretato da art. 14, comma 15, L. R. 13/2000
4Integrata la disciplina del comma 10 da art. 7, comma 1, L. R. 18/2000
5Derogata la disciplina del comma 10 da art. 9, comma 74, L. R. 3/2002
6Integrata la disciplina del comma 5 da art. 15, comma 46, L. R. 13/2002, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 4, comma 74, L. R. 22/2007
7Comma 29 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
8Comma 30 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
9Integrata la disciplina del comma 5 da art. 4, comma 1, L. R. 2/2009
10Integrata la disciplina del comma 5 da art. 4, comma 49, L. R. 11/2011
11Comma 5 interpretato da art. 4, comma 75, L. R. 14/2012
12Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 5, comma 11, L. R. 43/2017