LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 aprile 1999, n. 9

Disposizioni varie in materia di competenza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  07/05/1999
Allegati:
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO E
DI CONTABILITÀ REGIONALE
Art. 64
 (Modifiche all'articolo 132 della legge regionale 13/1998
ed interpretazione autentica del comma 1)
1. In via di interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 132 della legge regionale 13/1998, il requisito della conduzione quinquennale dell'alloggio ivi considerato, che consente l'accesso al beneficio, deve sussistere alla data del 31 dicembre 1998.
2. All'articolo 132, comma 2, della legge regionale 13/1998, sono aggiunte, in fine, le parole << che possono esercitare tale facoltà entro il 31 dicembre 1999. >>.
3.
All'articolo 132 della legge regionale 13/1998, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente comma:
<< 12 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche agli alloggi già in gestione al disciolto Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi (ENLRP). >>.

Art. 65
 (Alloggi di proprietà regionale destinati a particolari
categorie)
1. Per la razionalizzazione e lo snellimento dell'azione amministrativa anche attraverso la dismissione del patrimonio immobiliare acquisito o realizzato in virtù di speciali disposizioni statali o regionali a favore di particolari categorie, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare, agli attuali occupanti, gli alloggi facenti parte dei complessi immobiliari già appartenenti al patrimonio dello Stato e trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del DPR 31 ottobre 1967, n. 1401, nonché gli alloggi di proprietà regionale concessi per le finalità di cui alla legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2, e gli alloggi non di servizio concessi ai soggetti di cui all'articolo 3 della medesima legge regionale 2/1971.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato il trasferimento al patrimonio immobiliare disponibile della Regione degli alloggi di cui al comma 1 medesimo appartenenti al patrimonio immobiliare indisponibile della stessa Regione.
3. Il prezzo di cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1 è determinato in conformità alla legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni.
3 bis. Agli alloggi occupati dai profughi e dagli aventi causa e rientranti nella normativa della legge 4 marzo 1952, n. 137, e passati in proprietà alla Regione, il prezzo di cessione è determinato, su richiesta degli occupanti, con le modalità previste dalle leggi statali e regionali di miglior favore.
4. Gli acquirenti di cui al comma 1 hanno facoltà di provvedere al versamento del corrispettivo in 40 rate semestrali, senza aggravio di interessi. In caso di versamento in un'unica soluzione, il prezzo di cessione di cui al comma 3 è ridotto del 30 per cento. Le rate semestrali sono determinate sul prezzo d'acquisto al netto dell'importo corrispondente agli oneri di qualsiasi tipo direttamente a carico dell'Amministrazione regionale da versare da parte degli acquirenti all'atto della stipula del contratto. I benefici di cui al presente comma sono applicabili ai soli acquirenti che non risultino proprietari di altri immobili a uso abitativo.
5. Le domande per l'acquisto degli alloggi di cui al comma 1 devono essere presentate alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
6. L'accoglimento della domanda di cui alla comma 5 è subordinato all'integrale pagamento dei canoni di locazione.
6 bis. L'ammontare dei canoni di concessione e di locazione relativi al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e quello di stipula del contratto corrisposti all'Amministrazione regionale è considerato quale anticipazione sul prezzo di acquisto.
7. Il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto della stipula del contratto, con iscrizione di ipoteca a garanzia della corresponsione dei ratei dovuti nei casi di pagamento dilazionato.
8. Per un periodo di 10 anni dalla data di stipulazione del contratto, gli alloggi acquistati non possono essere alienati ne locati, ne su di essi può costituirsi alcun diritto reale di godimento. Tale vincolo deve essere trascritto ed annotato nei registri immobiliari a cura dell'Amministrazione regionale e a spese degli acquirenti.
8 bis. Il vincolo previsto dal comma 8 si estingue decorso un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Su istanza del proprietario interessato l'Amministrazione regionale, con decreto del Direttore del Servizio gestione patrimonio immobiliare istituito presso la Direzione centrale patrimonio e servizi generali, può prestare il consenso alla cancellazione anticipata del vincolo dai registri immobiliari.
8 ter. Il decreto di cui al comma 8 bis costituisce titolo per gli adempimenti di pubblicità immobiliare.
9. Al comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, le parole << retroattivo dalla data in cui si è verificata la scadenza dei rapporti contrattuali medesimi >> sono sostituite con le seguenti << dalla data di entrata in vigore della presente legge >>.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 15, L. R. 13/2000
2Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 13/2000
3Parole sostituite al comma 2 da art. 15, comma 2, L. R. 13/2000
4Parole sostituite al comma 5 da art. 15, comma 3, L. R. 13/2000
5Comma 6 bis aggiunto da art. 15, comma 4, L. R. 13/2000
6Comma 3 interpretato da art. 16, comma 15, L. R. 13/2002
7Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 17/2004
8Integrata la disciplina del comma 2 da art. 7, comma 2, L. R. 17/2004
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 7, L. R. 2/2006
10Comma 8 bis aggiunto da art. 77, comma 3, L. R. 17/2010
11Comma 8 ter aggiunto da art. 77, comma 3, L. R. 17/2010
Art. 66

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000