LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 aprile 1999, n. 9

Disposizioni varie in materia di competenza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/05/1999
Allegati:
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

TITOLO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO E UFFICI
REGIONALI, PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO E CONTABILITÀ
REGIONALE, SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE E PROGRAMMI
COMUNITARI.
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO E UFFICI
REGIONALI
Art. 60

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 13, comma 37, lettera a), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
Art. 61
 (Sospensione delle procedure di assunzione del personale
con profilo professionale di guardia del Corpo Forestale
regionale di cui all'articolo 18 della legge regionale
31/1997)
1. In relazione al processo di revisione delle norme in materia di parchi e riserve naturali regionali e di riorganizzazione delle strutture operanti nel settore della montagna, le assunzioni di personale con profilo professionale di guardia del Corpo forestale regionale, mediante recupero, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 31/1997, della graduatoria degli idonei al concorso pubblico a 29 posti di guardia del Corpo forestale regionale approvata con DPGR 30 dicembre 1993, n. 633/Pers., sono effettuate posteriormente alla data del 30 settembre 1999.
2. All'articolo 18, comma 2, della legge regionale 31/1997, la data << 31 dicembre 1998 >> è sostituita dalla data << 31 dicembre 1999 >>.
3. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1 restano valide le procedure già avviate per l'organizzazione e la frequenza dei corsi di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 31/1997.
Art. 62
 (Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale dei
soppressi Consorzi di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge regionale 26/1993)
1. Il personale dei soppressi Consorzi di bonifica montana e della Sezione di bonifica montana di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia utilizzato da almeno sei mesi dalla Regione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6, come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 31/1997, può essere inquadrato, con effetto dalla data medesima, nel ruolo unico regionale nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle qualifiche e fasce rivestite presso i Consorzi e la Sezione, alla data di entrata in vigore della legge regionale 26/1993 secondo le equiparazioni di cui all'allegato << A >> alla presente legge.
2. L'inquadramento avviene su domanda dell'interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale inquadrato conserva le anzianità maturate nelle qualifiche e fasce rivestite presso i Consorzi, la Sezione e le Province di Udine e Pordenone.
3. Al personale di cui al comma 1 spetta, alla data dell'inquadramento, uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio iniziale della qualifica d'inquadramento, individuato in base ai valori indicati dall'articolo 3, comma 4, del Contratto collettivo di lavoro per i bienni economici 1994-95 e 1996-97, area non dirigenziale, stipulato in data 1 agosto 1997 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 dell'8 ottobre 1997;
b) quota di salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49; per la determinazione della quota suddetta la data del 31 dicembre 1982 indicata al secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 49/1984, si intende sostituita dalla data del 31 dicembre 1992; per la determinazione del maturato in godimento di cui all'articolo 26, primo comma, della legge regionale 49/1984, per << stipendio in godimento al 31 dicembre 1982 >> e per << stipendio iniziale >> si intende lo stipendio iniziale individuato alla lettera a).

4. Al personale inquadrato ai sensi del comma 1 viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 71 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44. Al fine dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 71 della legge regionale 44/1988 per << maturato in godimento >> si intende lo stipendio attribuito alla data di inquadramento ai sensi del comma 3, detratti lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza vigente alla data di inquadramento e gli eventuali benefici economici indicati al comma 3 del suddetto articolo. Al medesimo personale viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 1 aprile 1996, n. 19, con riferimento al servizio effettivo prestato nel biennio 1993- 1994 presso l'Amministrazione di provenienza.
5. L'eventuale differenza fra lo stipendio in godimento presso l'Ente di provenienza alla data di inquadramento e lo stipendio determinato ai sensi dei commi 3 e 4 viene conservata come assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici da corrispondere anche sugli istituti di cui all'articolo 104, settimo comma, primo e secondo punto, della legge regionale 53/1981 come sostituito dall'articolo 7, terzo comma, della legge regionale 49/1984 e modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge regionale 19/1996.
6. 
( ABROGATO )
(1)
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal presente articolo fanno carico ai capitoli 550, 551, 552, 553, 561, 9630 e 9631 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001.
Note:
1Abrogato il comma 6 con D.G.R. 1283/2001, pubblicata nel BUR S.S.n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 63
 (Modifica alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 192
della legge regionale 7/1988 in materia di organizzazione
del Servizio del commercio)
1. All'articolo 192, al comma 1, lettera e) della legge regionale 7/1988, dopo le parole << imprese commerciali >>, sono aggiunte le parole << delle imprese di servizio e di intermediazione, >>.
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO E
DI CONTABILITÀ REGIONALE
Art. 64
 (Modifiche all'articolo 132 della legge regionale 13/1998
ed interpretazione autentica del comma 1)
1. In via di interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 132 della legge regionale 13/1998, il requisito della conduzione quinquennale dell'alloggio ivi considerato, che consente l'accesso al beneficio, deve sussistere alla data del 31 dicembre 1998.
2. All'articolo 132, comma 2, della legge regionale 13/1998, sono aggiunte, in fine, le parole << che possono esercitare tale facoltà entro il 31 dicembre 1999. >>.
3.
All'articolo 132 della legge regionale 13/1998, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente comma:
<< 12 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche agli alloggi già in gestione al disciolto Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi (ENLRP). >>.

Art. 65
 (Alloggi di proprietà regionale destinati a particolari
categorie)
1. Per la razionalizzazione e lo snellimento dell'azione amministrativa anche attraverso la dismissione del patrimonio immobiliare acquisito o realizzato in virtù di speciali disposizioni statali o regionali a favore di particolari categorie, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare, agli attuali occupanti, gli alloggi facenti parte dei complessi immobiliari già appartenenti al patrimonio dello Stato e trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del DPR 31 ottobre 1967, n. 1401, nonché gli alloggi di proprietà regionale concessi per le finalità di cui alla legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2, e gli alloggi non di servizio concessi ai soggetti di cui all'articolo 3 della medesima legge regionale 2/1971.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato il trasferimento al patrimonio immobiliare disponibile della Regione degli alloggi di cui al comma 1 medesimo appartenenti al patrimonio immobiliare indisponibile della stessa Regione.
3. Il prezzo di cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1 è determinato in conformità alla legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni.
3 bis. Agli alloggi occupati dai profughi e dagli aventi causa e rientranti nella normativa della legge 4 marzo 1952, n. 137, e passati in proprietà alla Regione, il prezzo di cessione è determinato, su richiesta degli occupanti, con le modalità previste dalle leggi statali e regionali di miglior favore.
4. Gli acquirenti di cui al comma 1 hanno facoltà di provvedere al versamento del corrispettivo in 40 rate semestrali, senza aggravio di interessi. In caso di versamento in un'unica soluzione, il prezzo di cessione di cui al comma 3 è ridotto del 30 per cento. Le rate semestrali sono determinate sul prezzo d'acquisto al netto dell'importo corrispondente agli oneri di qualsiasi tipo direttamente a carico dell'Amministrazione regionale da versare da parte degli acquirenti all'atto della stipula del contratto. I benefici di cui al presente comma sono applicabili ai soli acquirenti che non risultino proprietari di altri immobili a uso abitativo.
5. Le domande per l'acquisto degli alloggi di cui al comma 1 devono essere presentate alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
6. L'accoglimento della domanda di cui alla comma 5 è subordinato all'integrale pagamento dei canoni di locazione.
6 bis. L'ammontare dei canoni di concessione e di locazione relativi al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e quello di stipula del contratto corrisposti all'Amministrazione regionale è considerato quale anticipazione sul prezzo di acquisto.
7. Il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto della stipula del contratto, con iscrizione di ipoteca a garanzia della corresponsione dei ratei dovuti nei casi di pagamento dilazionato.
8. Per un periodo di 10 anni dalla data di stipulazione del contratto, gli alloggi acquistati non possono essere alienati ne locati, ne su di essi può costituirsi alcun diritto reale di godimento. Tale vincolo deve essere trascritto ed annotato nei registri immobiliari a cura dell'Amministrazione regionale e a spese degli acquirenti.
8 bis. Il vincolo previsto dal comma 8 si estingue decorso un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Su istanza del proprietario interessato l'Amministrazione regionale, con decreto del Direttore del Servizio gestione patrimonio immobiliare istituito presso la Direzione centrale patrimonio e servizi generali, può prestare il consenso alla cancellazione anticipata del vincolo dai registri immobiliari.
8 ter. Il decreto di cui al comma 8 bis costituisce titolo per gli adempimenti di pubblicità immobiliare.
9. Al comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, le parole << retroattivo dalla data in cui si è verificata la scadenza dei rapporti contrattuali medesimi >> sono sostituite con le seguenti << dalla data di entrata in vigore della presente legge >>.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 15, L. R. 13/2000
2Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 13/2000
3Parole sostituite al comma 2 da art. 15, comma 2, L. R. 13/2000
4Parole sostituite al comma 5 da art. 15, comma 3, L. R. 13/2000
5Comma 6 bis aggiunto da art. 15, comma 4, L. R. 13/2000
6Comma 3 interpretato da art. 16, comma 15, L. R. 13/2002
7Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 17/2004
8Integrata la disciplina del comma 2 da art. 7, comma 2, L. R. 17/2004
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 7, L. R. 2/2006
10Comma 8 bis aggiunto da art. 77, comma 3, L. R. 17/2010
11Comma 8 ter aggiunto da art. 77, comma 3, L. R. 17/2010
Art. 66

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
Art. 67
 (Rinnovo dei contratti per l'utilizzo del sistema
informativo regionale)
1. Al fine di garantire la prosecuzione dei servizi pubblici gestiti da soggetti che hanno modificato il loro assetto giuridico da enti pubblici in società a partecipazione pubblica, la Regione è autorizzata a rinnovare con gli stessi, per l'anno 1999, i contratti attivi per l'utilizzo del sistema informativo regionale, già in essere antecedentemente alla trasformazione in società per azioni.
CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMI COMUNITARI, DI
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, DI INTERVENTI DI AIUTO DI
CARATTERE INTERNAZIONALE E DI PROGRAMMI SPECIALI
Art. 68
 (Affidamento di incarichi finalizzati a potenziare vari
interventi di carattere comunitario e internazionale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare incarichi di collaborazione a tempo determinato al fine di potenziare gli interventi per l'attuazione dei programmi comunitari, delle attività di cooperazione allo sviluppo, degli interventi di aiuto di carattere internazionale, dei programmi speciali, delle iniziative di promozione dei rapporti di cooperazione economica e altresì per svolgere compiti di consulenza o assistenza nei rapporti con gli organi comunitari anche attraverso interventi diretti presso le relative sedi.
2. L'individuazione delle esigenze di supporto alle strutture regionali è effettuata dalla Giunta regionale mediante attribuzione di incarichi di collaborazione per le attività di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di sedici unità.
3. I collaboratori operano sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore regionale o di Servizio autonomo presso la cui struttura prestano la loro attività a seguito della ripartizione effettuata dalla Giunta regionale.
4. In attuazione della deliberazione giuntale di cui al comma 2 la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale provvede alla stipulazione di appositi contratti, sentite le Direzioni regionali o i Servizi autonomi destinatari delle collaborazioni.
5. Per le esigenze di gestione delle misure di sostegno allo sviluppo rurale previste dai nuovi regolamenti comunitari in corso di approvazione, il contingente di personale previsto nel profilo professionale di consigliere agronomo dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, è incrementato di dieci unità.
6. 
( ABROGATO )
(5)
Note:
1Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 68 da art. 16, comma 1, L. R. 13/2000
2Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 13/2000
3Integrata la disciplina del comma 3 da art. 16, comma 2, L. R. 13/2000
4Comma 4 sostituito da art. 9, comma 45, L. R. 3/2002
5Comma 6 abrogato da art. 9, comma 46, L. R. 3/2002
6Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 21, L. R. 20/2002
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 23, L. R. 12/2009