LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 aprile 1999, n. 9

Disposizioni varie in materia di competenza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  07/05/1999
Allegati:
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 55
 (Interventi regionali a sostegno dei concessionari privati
per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario aventi
sede legale nella regione Friuli-Venezia Giulia)
1. In attuazione dell'articolo 23, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire a sostegno dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario che abbiano sede legale nella regione Friuli- Venezia Giulia.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la copertura dei costi di installazione, trasferimento e acquisto di aree per l'insediamento degli impianti di trasmissione, nonché per l'acquisto di ogni attrezzatura tecnica necessaria alla produzione di programmi.
3. È inoltre concesso, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, un contributo per la copertura dei costi tecnici di gestione di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come modificato dall'articolo 7 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
4. L'Amministrazione regionale e gli Enti regionali sono tenuti a riservare alle emittenti radiofoniche a carattere comunitario una quota pari al 50 per cento delle proprie spese annuali pubblicitarie e per messaggi di utilità sociale ovvero di interesse dell'Amministrazione stessa e degli Enti regionali veicolati tramite radiofonia.
5. La ripartizione della quota di cui al comma 4 fra le diverse emittenti radiofoniche a carattere comunitario aventi sede legale nella regione deve avvenire in base a criteri di economicità, tenendo conto del bacino di utenza delle diverse emittenti.
6. Le domande per ottenere le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere presentate entro il 30 aprile alla Presidenza della Giunta regionale, Ufficio stampa e pubbliche relazioni, corredate di:
a) copia autenticata della concessione di cui all'articolo 16 della legge 223/1990, come modificato dall'articolo 1, comma 21, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
b) preventivo di spesa e relativo piano di finanziamento degli impianti e delle attrezzature tecniche che si intendono acquistare o ammodernare;
c) specificazione del bacino di utenza che si vuole ulteriormente servire o che è già servito nel caso di ammodernamento di impianto o di apparecchiature.

7. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 425 (2.1.243.3.09.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla Rubrica n. 3 - programma 0.3.1 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione IX - con la denominazione << Contributi a sostegno dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 99 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 1, lettera e), L. R. 5/2018