LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 settembre 1999, n. 25

Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/09/1999
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 16
 (Altre norme contabili)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con agenzie o società fornitrici di servizi di trasporto per l'attività di missione degli Amministratori e dei dipendenti regionali. I relativi oneri fanno carico ai capitoli 101, 102, 552 e 553 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
1 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle attività di missione dei Consiglieri regionali, nonché dei titolari e componenti degli Organi di garanzia aventi sede presso il Consiglio regionale. I relativi oneri fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.
2. 
( ABROGATO )
(1)
3. 
( ABROGATO )
4. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, primo comma, n. 7, e 51, primo comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché dell'articolo 8 del DPR 26 agosto 1965, n. 1116, e dell'articolo 2, settimo comma, del DPR 23 gennaio 1965, n. 114, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 8, nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia non è dovuta alcuna tassa di concessione per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria, fino all'importo massimo di lire 1.400 milioni, ai fini della concessione di anticipazioni bancarie al Teatro Stabile Sloveno di Trieste nelle more dell'erogazione dei contributi per il sostegno dell'attività allo stesso assegnati dal Ministero per i beni e le attività culturali, nonché dal Commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia a carico del Fondo Trieste.
6. La concessione della garanzia fideiussoria di cui al comma 5 è disposta con deliberazione della Giunta regionale proposta dall'Assessore regionale alle finanze.
7. La domanda per la concessione della garanzia è corredata della delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione del Teatro Stabile Sloveno di Trieste dispone il ricorso all'anticipazione bancaria, dichiarando motivatamente l'impossibilità di fornire proprie idonee garanzie a fronte della stessa, e dall'atto di adesione della banca concedente.
8. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 fanno carico al capitolo 1541 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
9. 
( ABROGATO )
10. 
( ABROGATO )
11. 
( ABROGATO )
11 bis. 
( ABROGATO )
11 ter. Nel caso di aziende zootecniche, gli investimenti di cui al comma 11 bis, ai fini della riduzione di prezzo e del post ammortamento, possono essere sostituiti da un aumento del reddito da lavoro per ULA, a seguito dell'acquisizione dei nuovi terreni, dimostrato con una relazione che evidenzi, ricorrendo alle classiche voci di bilancio aziendale, la situazione economica ante e quella post.
11 quater. La sola riduzione del prezzo del 30 per cento viene applicata anche agli acquirenti, che siano imprenditori agricoli a titolo principale e che dimostrino con la relazione di cui al comma 11 ter un aumento del reddito da lavoro per ULA.
12. 
( ABROGATO )
13. 
( ABROGATO )
14. 
( ABROGATO )
15. 
( ABROGATO )
16. È autorizzata la rinegoziazione dei mutui agevolati posti in essere a seguito dei bandi emanati il 25 ottobre 1995, 20 gennaio 1997 e 22 gennaio 1998 ai sensi del titolo IV della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45.
17. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'edilizia e ai servizi tecnici, vengono determinate le misure dei tassi da applicare alle operazioni di finanziamento per le rate residue, a far data dalle rate in scadenza con il 31 dicembre 1999, e viene approvato lo schema di atto aggiuntivo con le banche contraenti, anche al fine di rideterminare la composizione della provvista mista.
18. Le risorse derivanti da estinzione anticipata di prestiti obbligazionari per quote di provvista non utilizzata verranno introitate al capitolo 1301 dello stato di previsione della entrata del bilancio pluriennale 1999- 2001 e del bilancio per l'anno 1999.
19. 
( ABROGATO )
(2)
20. All'articolo 11, comma 17, della legge regionale 4/1999, le parole << per la realizzazione di interventi di recupero di impianti sportivi >> sono sostituite dalle parole << per l'acquisto e per la realizzazione di interventi di recupero di impianti sportivi >>.
21. In relazione al disposto di cui al comma 20 nella denominazione del capitolo 6135 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 le parole << alla realizzazione >> sono sostituite dalle parole << all'acquisto e alla realizzazione >>.
22. 
( ABROGATO )
23. 
( ABROGATO )
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare una quota, non eccedente lire 294 milioni, dello stanziamento di lire 1.563 milioni - allocato al capitolo 9313 con l'articolo 8, comma 14, della legge regionale 4/1999 - a titolo di corrispettivo dell'incarico affidato con deliberazione della Giunta regionale n. 882 del 26 marzo 1999 per l'elaborazione e la predisposizione dei programmi attuativi regionali previsti dall'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e con l'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
25. 
( ABROGATO )
(8)
26. 
( ABROGATO )
(9)
27. 
( ABROGATO )
28. 
( ABROGATO )
29. Gli stanziamenti iscritti nei bilanci delle Province nel titolo II della spesa e destinati al finanziamento di iniziative dirette nell'ambito delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 si considerano impegnati in corrispondenza e per l'ammontare delle relative entrate accertate.
30. La disposizione di cui al comma 29 trova applicazione per tutti gli stanziamenti individuati dal comma medesimo indipendentemente dall'esercizio finanziario di iscrizione a bilancio.
31. 
( ABROGATO )
32. In relazione al disposto dell'articolo 4, comma 14, della legge regionale 10/1997, le variazioni di spesa autorizzate dall'articolo 14, commi 26 e 27, della legge regionale 14/1998, a carico del capitolo 8180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, corrispondente al capitolo 9010 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, si intendono rispettivamente disposte per gli anni dal 1998 al 2017 e dal 1999 al 2018.
33. 
( ABROGATO )
34. Le iniziative per le quali siano state presentate domande di finanziamento alla Direzione regionale del commercio e del turismo ai sensi dell'articolo 19 bis della legge regionale 35/1987, come aggiunto dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, e che non hanno trovato accoglimento per il mancato rifinanziamento del relativo capitolo di bilancio, possono essere finanziate con le eventuali disponibilità del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna.
35. In via di interpretazione autentica dell'articolo 21 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, tra gli oneri connessi con la realizzazione della nuova sede della Provincia di Pordenone sono comprese anche le spese per gli arredi e le attrezzature.
36. 
( ABROGATO )
37. 
( ABROGATO )
38. 
( ABROGATO )
39. 
( ABROGATO )
40. 
( ABROGATO )
41. 
( ABROGATO )
42. All'articolo 16, comma 56, della legge regionale 3/1998, la parola << costruzione >> è sostituita dalla parola << realizzazione >>. Conseguentemente la denominazione del capitolo 5864 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è modificata con la sostituzione della parola << costruzione >> con la parola << realizzazione >>.
43. (Comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
Note:
1Comma 2 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S.n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
2Comma 19 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3bis, comma 2, L.R. 18/1996.
3Comma 10 sostituito da art. 10, comma 6, L. R. 13/2000 , con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione europea come previsto dall' articolo 18 della medesima L.R. 13/2000.
4Comma 11 bis aggiunto da art. 10, comma 7, L. R. 13/2000 , con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione europea come previsto dall' articolo 18 della medesima L.R. 13/2000.
5Comma 11 ter aggiunto da art. 10, comma 7, L. R. 13/2000 , con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione europea come previsto dall' articolo 18 della medesima L.R. 13/2000.
6Comma 11 quater aggiunto da art. 10, comma 7, L. R. 13/2000 , con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione europea come previsto dall' articolo 18 della medesima L.R. 13/2000.
7Comma 14 sostituito da art. 10, comma 8, L. R. 13/2000 , con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione europea come previsto dall' articolo 18 della medesima L.R. 13/2000.
8Comma 25 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
9Comma 26 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
10Comma 27 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
11Comma 9 abrogato da art. 1, comma 30, L. R. 3/2002
12Comma 10 abrogato da art. 1, comma 30, L. R. 3/2002
13Comma 11 abrogato da art. 1, comma 30, L. R. 3/2002
14Comma 11 bis abrogato da art. 1, comma 30, L. R. 3/2002
15Comma 12 abrogato da art. 1, comma 30, L. R. 3/2002
16Comma 13 abrogato da art. 1, comma 30, L. R. 3/2002
17Comma 14 abrogato da art. 1, comma 30, L. R. 3/2002
18Comma 15 abrogato da art. 1, comma 30, L. R. 3/2002
19Abrogato il comma 3, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
20Comma 28 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
21Comma 31 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
22Comma 36 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
23Comma 37 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
24Comma 38 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
25Comma 39 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
26Comma 40 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
27Comma 41 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
28Comma 33 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
29Comma 22 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
30Comma 23 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
31Comma 1 bis aggiunto da art. 12, comma 37, L. R. 6/2013