LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 1996, n. 29

Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/08/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 58
 (Attuazione dell'iniziativa comunitaria Leader II)
1. Nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Leader II, istituita con l'articolo 11 del Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al Programma Leader II regionale concernente "Collegamento fra azioni di sviluppo dell'economia rurale della regione Friuli-Venezia Giulia per gli anni 1994-1999", approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione C(95) 3618/2 del 27 dicembre 1995 e dalla Giunta regionale con deliberazioni n. 754 del 23 febbraio 1996 e n. 1410 del 29 marzo 1996, secondo le modalità e procedure definite nel Programma stesso.
2. Alla realizzazione degli interventi previsti nel Programma Leader II regionale si provvede secondo il relativo piano finanziario:
a) con le risorse assegnate dall'Unione europea a valere sul Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura - FEAOG - Sezione orientamento, sul Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR e sul Fondo sociale europeo - FSE;
b) con le risorse assegnate dallo Stato in attuazione della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 13 marzo 1996.

3. Per l'attuazione delle misure e delle azioni contenute nei Piani di azione locale (PAL) si applica la disposizione di cui all'articolo 19 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, concernente la riduzione dei termini dei procedimenti amministrativi.
4. Gli atti relativi alla definizione dei criteri di selezione ed all'approvazione della graduatoria dei PAL sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.
Note:
1Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.