LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO VII
 INTERVENTI NEI SETTORI
DEI SERVIZI SOCIALI
CAPO I
 INTERVENTI NEL SETTORE DELLA SANITÀ
Art. 77
 Finanziamenti regionali
per le strutture sanitarie ed ospedaliere
(programma 2.1.2.)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per le finalità previste dall'articolo 44, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 85.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 25.000 milioni per l'anno 1994 e lire 60.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 85.000 milioni fa carico al capitolo 4401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 78
 Strutture sanitarie ed ospedaliere.
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 2.1.2.)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per le finalità previste dall'articolo 44, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1994, come rideterminata dall'articolo 93, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ulteriormente rideterminata in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1994, e lire 5.000 milioni per l'anno 1995 ed è incrementata con l'ulteriore autorizzazione di lire 15.000 milioni per l'anno 1995, e l'onere complessivo risultante di lire 35.000 milioni fa carico al capitolo 4399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
2. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, come sostituito dall'articolo 44, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 4419 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 79
 Finanziamenti di spesa sanitaria
per interventi specifici
(programma 2.1.3.)
1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 le Unità sanitarie locali della regione provvedono con mezzi ordinari del proprio bilancio alla copertura delle spese derivanti dalla gestione dei servizi riguardanti:
a) i consultori familiari pubblici e privati convenzionati;
b) la tutela della salute mentale;
c) la tutela della salute dei tossicodipendenti;
d) la disinfestazione del territorio dai ratti.
(4)
2. Dalla medesima data le Unità sanitarie locali della regione provvedono con mezzi ordinari del proprio bilancio alla copertura delle spese derivanti dalla concessione di contributi e sussidi finalizzati:
a) al rimborso spese a favore dei donatori di sangue lavoratori autonomi;
b) al rimborso degli oneri sostenuti dai soggetti nefropatici per il trattamento di dialisi nonché per la tipizzazione, il trapianto del rene e per la successiva assistenza.
(5)
3. 
( ABROGATO )
(6)
4. 
( ABROGATO )
5. 
( ABROGATO )
(8)
6. 
( ABROGATO )
7. 
( ABROGATO )
8. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 30.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
9. Ai fini di cui al comma 4, le risorse autorizzate per l'anno 1994 con il comma 8 sono così ripartite fra gli interventi di cui ai commi 1 e 2:
a) per lire 3.000 milioni ai consultori familiari pubblici e privati;
b) per lire 3.000 milioni alla tutela della salute mentale;
c) per lire 1.000 milioni alla tutela della salute dei tossicodipendenti;
d) per lire 400 milioni alla disinfestazione del territorio dai ratti;
e) per lire 100 milioni al rimborso spese a favore dei donatori di sangue lavoratori autonomi;
f) per lire 2.500 milioni ai sussidi a favore dei soggetti nefropatici.
10. Il predetto onere complessivo di lire 30.000 milioni fa carico al capitolo 4534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
11. In relazione al disposto di cui ai commi da 1 a 7, a decorrere dall'anno 1994, sono abrogati:
a) gli articoli 7 e 8 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81;
b) l'articolo 17, primo comma, lettera b), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, come sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 21;
c) la legge regionale 16 agosto 1982, n. 56;
d) l'articolo 14, terzo comma, della legge regionale 23 agosto 1982, n. 57;
e) la legge regionale 14 giugno 1984, n. 16;
f) gli articoli 1, secondo comma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 21.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 4 da art. 43, comma 2, L. R. 39/1995
2Integrata la disciplina del comma 4 da art. 35, comma 3, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
3Integrata la disciplina del comma 6 da art. 35, comma 4, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
4Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 15, L. R. 2/2000
5Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 15, L. R. 2/2000
6Comma 3 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000
7Comma 4 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000
8Comma 5 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000
9Comma 6 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000
10Comma 7 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000
Art. 80
 Esclusione di capitoli di spesa dall'elenco n. 1
allegato al bilancio regionale e revoca di
autorizzazioni di spesa
(programma 2.1.3.)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 79, a decorrere dall'anno 1994, non sono più inseriti nell'elenco n. 1, allegato al bilancio pluriennale e al bilancio annuale, ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i capitoli 4471, 4472, 4480, 4528, 4530 e 4531 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
2. In relazione al disposto di cui all'articolo 79, sono altresì revocate le autorizzazioni di spesa disposte con l'articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2, a carico dei precitati capitoli nella seguente misura:
a) capitolo 4471 - complessive lire 200 milioni, suddivise in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995;
b) capitolo 4472 - complessive lire 700 milioni, suddivise in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995;
c) capitolo 4480 - complessive lire 6.000 milioni, suddivise in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995;
d) capitolo 4528 - complessive lire 2.600 milioni, suddivise in ragione di lire 1.300 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995;
e) capitolo 4530 - complessive lire 5.000 milioni, suddivise in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995;
f) capitolo 4531 - complessive lire 4.000 milioni, suddivise in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
3. A decorrere dall'anno 1994 non sono più inseriti nell'elenco n. 1, allegato al bilancio pluriennale e al bilancio annuale, ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale n. 10/1982 i capitoli 4475 e 4478 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Sono altresì revocate le autorizzazioni di spesa disposte con l'articolo 4 della legge regionale n. 2/1993, a carico dei precitati capitoli nella seguente misura:
a) capitolo 4475 - complessive lire 1.500 milioni, suddivise in ragione di lire 750 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995;
b) capitolo 4478 - complessive lire 800 milioni, suddivise in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
Art. 81
 Interventi integrativi a sostegno di attività
e servizi socio-sanitari
(programma 2.1.3.)
1. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 48 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 600 milioni fa carico al capitolo 4476 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 il precitato capitolo 4476 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
4. L'Amministrazione regionale può provvedere, effettuate le opportune valutazioni sulla documentazione di spesa, ad assegnare alle Unità sanitarie locali ulteriori risorse a titolo di conguaglio degli oneri sostenuti nell'anno 1993 per interventi a favore dei nefropatici di cui all'articolo 9 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 21, e per interventi a favore dei donatori di sangue lavoratori autonomi, di cui all'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 56, qualora, e nella misura in cui, dai rendiconti presentati ai sensi della previgente normativa detti oneri risultino eccedenti i finanziamenti regionali già assegnati per l'anno 1993.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di lire 360 milioni per l'anno 1994, di cui 10 milioni per interventi a favore dei donatori di sangue - lavoratori autonomi e lire 350 milioni per interventi a favore dei nefropatici.
6. Il predetto onere complessivo di lire 360 milioni fa carico per lire 10 milioni al capitolo 4535, e per lire 350 milioni al capitolo 4536 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
CAPO II
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA
Art. 82
 Strutture socio-assistenziali
(programma 2.2.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.900 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1994, lire 400 milioni per l'anno 1995 e lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.900 milioni fa carico al capitolo 4848 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale n. 44/1987 relativamente alle strutture destinate all'assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.800 milioni per l'anno 1994, lire 400 milioni per l'anno 1995 e lire 3.000 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 5.200 milioni fa carico al capitolo 4850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994 - 1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 83
 Strutture socio-assistenziali
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 2.2.2.)
1. La spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, come rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1995 con l'articolo 93, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, nonché autorizzata per la quota di lire 1.000 milioni per l'anno 1995 dall'articolo 86, comma 1, della legge regionale n. 1/1993, è ridotta di complessive lire 900 milioni, suddivise in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1994 e lire 400 milioni per l'anno 1995, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 4849 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994 - 1996 e del bilancio per l'anno 1994.
2. La spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 e lire 3.000 milioni per l'anno 1995, come rideterminata e così autorizzata dall'articolo 93, comma 6, della legge regionale n. 1/1993 è ridotta di complessive lire 900 milioni, suddivise in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1994 e lire 400 milioni per l'anno 1995, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 4851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994 - 1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 84
 Interventi a favore delle famiglie e a tutela dei minori
(programma 2.2.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 4924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 85
 Servizi socio-educativi per la prima infanzia
(programma 2.2.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 13 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 450 milioni fa carico al capitolo 4925 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 86
 Interventi per favorire la permanenza
nelle famiglie di persone svantaggiate
(programma 2.2.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 23 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 9.000 milioni fa carico al capitolo 4772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 4772 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
4. All'articolo 34, comma 16, della legge regionale n. 49/1993, dopo le parole << elevato di pari importo >> mettere il segno dell'interpunzione e sopprimere le parole da << gli oneri derivanti >> a << di bilancio per gli anni successivi >>.
Art. 87
 << Progetto Spilimbergo >>
per la riabilitazione sociale e sanitaria
(programma 2.2.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 23 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1994, lire 200 milioni per l'anno 1995 e lire 100 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 600 milioni fa carico al capitolo 4970 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 88

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 17, L. R. 31/2017
2Articolo abrogato da art. 8, comma 13, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 89
 Sovvenzioni ai Consorzi fra enti locali
per l'assistenza alle persone handicappate
(programma 2.2.4.)
1. In attesa della revisione organica della vigente normativa regionale in materia di handicap e limitatamente all'anno 1994, le sovvenzioni regionali che, nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono destinate al sostegno dei servizi di livello sovracomunale gestiti dai Consorzi fra enti locali per l'assistenza agli handicappati delle province di Gorizia, Pordenone e Udine, possono riferirsi esclusivamente alle seguenti attività:
a) gestione di centri socio-educativi ed occupazionali e di formazione permanente;
b) gestione di comunità alloggio e centri residenziali per gravi;
c) servizi di integrazione scolastica, formativi e di inserimento lavorativo.
2. La copertura dell'onere finanziario relativo alle prestazioni di rilievo sanitario connesse alle attività di cui al comma 1 è assicurata sulla base di apposite convenzioni fra i Consorzi e le Unità sanitarie locali secondo uno schema tipo predisposto dall'Amministrazione regionale.
3. La sovvenzione da attribuire a ciascun ente destinatario ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 59/1986 è determinata in misura non superiore al sessantacinque per cento della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività indicate al comma 1 e comunque non inferiore al contributo concesso nel precedente esercizio finanziario.
4. Al fine di omogeneizzare gli interventi e di assicurare il coordinamento delle azioni la Regione promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, fra tutti i soggetti pubblici interessati allo svolgimento delle attività e dei servizi.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 11.500 milioni per l'anno 1994.
6. Il predetto onere di lire 11.500 milioni fa carico al capitolo 4967 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 90
 Interventi in favore delle persone handicappate
finanziati con fondi statali
(programma 2.2.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 1 giugno 1993, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 10.752.000 per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 10.752.000 fa carico al capitolo 4973 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Corrispondentemente è prevista per l'anno 1994 l'iscrizione dell'entrata di pari importo assegnata dallo Stato per l'anno 1993 ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sul capitolo 546 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti.
Art. 91
 Servizi socio-assistenziali a carico
del fondo di cui all'articolo 3 della
legge regionale n. 51/1993
(programma 2.2.1.)
1. È revocata, in relazione al disposto dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, la spesa complessiva di lire 3.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata dall'articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2, a carico del capitolo 4756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
CAPO III
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE,
DELLA CULTURA, DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E DELLO SPORT
Art. 92
 Edilizia scolastica ed universitaria
(programmi 2.3.1. e 2.3.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
3. È revocata la spesa di lire 350 milioni, autorizzata per l'anno 1994 dall'articolo 42 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, a carico del capitolo 5167 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 18 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
5. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5194 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
6. Per le finalità previste dall'articolo 33 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 è autorizzato, nell'anno 1994 il limite di impegno di lire 50 milioni.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2008.
8. L'onere complessivo di lire 150 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 5198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2008 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di Commercio di Gorizia contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a dieci anni, in misura non superiore al dieci per cento annuo della spesa ritenuta ammissibile, e comunque nella misura massima prevista dal comma 14 per far fronte agli oneri necessari al completamento e alla ristrutturazione della sede universitaria di Trieste, nella città di Gorizia.
11. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 10 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura corredata dal piano degli investimenti e dal relativo piano di finanziamento; l'erogazione di ciascuna annualità del contributo può essere disposta in via anticipata ed in un'unica soluzione.
12. 
( ABROGATO )
(3)
13. Per le finalità previste dal comma 10 sono autorizzati, a decorrere rispettivamente dall'anno 1995 e dall'anno 1996, due limiti d'impegno di lire 300 milioni ciascuno.
14. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 300 milioni per l'anno 1995;
b) lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2004;
c) lire 300 milioni per l'anno 2005.
15. L'onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1995 e 1996, fa carico al capitolo 5206 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
16. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Comma 10 sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 14/1994
2Comma 11 sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 14/1994
3Comma 12 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 14/1994
Art. 93
 Collegio del mondo unito
(programma 2.3.2.)
1. Per le finalità ed in esecuzione dell'articolo 46 del DPR 6 marzo 1978, n. 102 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 e lire 2.500 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 1430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 94
 Collegio del mondo unito.
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 2.3.2.)
1. La spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 e lire 3.000 milioni per l'anno 1995, rideterminata e così autorizzata per la quota di lire 2.000 milioni relativa all'anno 1994 dall'articolo 95, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e autorizzata e rideterminata per le quote di lire 2.000 milioni e rispettivamente di lire 1.000 milioni per l'anno 1995 dagli articoli 87 e 92, comma 17 della legge regionale n. 1/1993, è ridotta di complessive lire 2.500 milioni, suddivise in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 e lire 500 milioni per l'anno 1995, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 1431 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 95
 Istituzioni ed attività culturali e scientifiche
(programma 2.3.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.750 milioni per l'anno 1994, lire 2.100 milioni per l'anno 1995 e lire 3.350 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 8.200 milioni fa carico al capitolo 5244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994- 1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. La spesa di lire 450 milioni per l'anno 1995 autorizzata con l'articolo 30, comma 5, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ridotta di lire 100 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 5245 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
4. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 30 commi 3 e 4 della legge regionale n. 1/1993 è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1996.
5. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 5245 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
6. La spesa di complessive lire 3.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995 dall'articolo 34, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e dall'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 1/1993 viene rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
7. È revocata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, come rideterminata dall'articolo 99, comma 5, della legge regionale n. 1/1993, a carico del capitolo 5255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 96
 Tutela dei beni artistici, culturali,
storici e archivistici
(programmi 2.4.1. e 2.4.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 37, primo comma e secondo comma, numero 1, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 900 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.700 milioni fa carico al capitolo 5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 49 della legge regionale n. 60/1976, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 900 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 2.700 milioni fa carico al capitolo 5432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Per le finalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52 è autorizzato nell'anno 1994 il limite di impegno di lire 100 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2013.
7. L'onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 5433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2013 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale n. 52/1982, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1994.
10. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
11. Per le finalità previste dagli articoli 46, 47 e 48 della legge regionale n. 60/1976 è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1994 e lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
12. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 5500 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
13. 
( ABROGATO )
(1)
14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
15. Il predetto onere complessivo di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5617 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli ani 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
16. Per le finalità previste dall'articolo 34, comma 14, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1994.
17. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dell'Arcidiocesi di Udine un finanziamento straordinario di lire 350 milioni per l'anno 1994 per interventi di ristrutturazione dei locali e degli arredi della sede dell'Archivio e della Biblioteca arcivescovile, nonché per la catalogazione e la conservazione dei beni ivi custoditi.
19. Il finanziamento di cui al comma 18 è destinato a coprire gli oneri, comprensivi di spese tecniche e di progetto, da sostenere a completamento dell'opera di restauro realizzata dalla competente Soprintendenza ai beni architettonici, archeologici, artistici e storici, al fine di rendere funzionale la sede dell'Archivio e della Biblioteca, nonché per la catalogazione e la conservazione dei beni ivi custoditi.
20. La fruizione pubblica dell'Archivio e della Biblioteca arcivescovile è assicurata con le modalità che sono concordate tra l'Ente beneficiario e l'Amministrazione regionale.
21. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 18 è presentata, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata da una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e da un preventivo di massima della spesa. Il finanziamento predetto può essere erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione ne prevede i termini e le modalità di rendicontazione.
22. Per le finalità previste dai commi 18 e 19 è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1994.
23. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 5497 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1Comma 13 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
Art. 97

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 46, L. R. 4/1999
Art. 98
 Interventi a sostegno di attività culturali
(programma 2.4.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 21, primo comma, lettera c), della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, a favore delle associazioni indicate è autorizzata la spesa complessiva di lire 240 milioni, suddivisa in ragione di lire 80 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 240 milioni fa carico al capitolo 5575 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Nell'ambito delle finalità previste dal Titolo VI della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore della Lega Nazionale di Trieste e Gorizia un finanziamento straordinario una tantum di lire 200 milioni per l'anno 1994 a sostegno delle finalità istituzionali.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa complessiva di lire 200 milioni per l'anno 1994, a carico del capitolo 5561 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 21, primo comma, lettera a), della legge regionale n. 68/1981, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle Associazioni e degli Istituti di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 73, che valorizzano gli ideali della Resistenza italiana, un contributo straordinario di lire 400 milioni per le spese sostenute per la celebrazione, anche con iniziative editoriali, del cinquantesimo anniversario della lotta di liberazione in Italia.
6. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
7. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 5588 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
8. Per le finalità previste dall'articolo 41, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 è autorizzata la spesa complessiva di lire 250 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e lire 150 milioni per l'anno 1996.
9. Il predetto onere complessivo di lire 250 milioni fa carico al capitolo 5614 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
10. Per le finalità previste dall'articolo 34, comma 35, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per l'anno 1994.
11. Il predetto onere di lire 20 milioni fa carico al capitolo 5718 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
12. 
( ABROGATO )
(2)
13. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
14. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5616 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
15. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale n. 10/1982 il capitolo 5616 precitato viene inserito nell' Elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 35, comma 1, L. R. 14/1994
2Comma 12 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
Art. 99
 Edilizia teatrale
(programma 2.4.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1985, n. 40 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1994 e lire 1.500 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.700 milioni fa carico al capitolo 5713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dal comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 37 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 è autorizzato nell'anno 1995 il limite di impegno di lire 3.000 milioni.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.
5. L'onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1995 e 1996, fa carico al capitolo 5715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 100
 Sostegno dell'attività teatrale
(programma 2.4.3.)
1. In relazione al disposto dell'articolo 6 e con le modalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 21 ottobre 1977, n. 57, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Teatro stabile di prosa del Friuli-Venezia Giulia un finanziamento straordinario di lire 150 milioni a sostegno dell'attività del teatro di marionette << I piccoli di Vittorio Podrecca >>.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
3. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5613 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 101
 Finanziamento a sostegno della mostra
<< Palmanova - Fortezza d'Europa >>
(programma 2.4.3.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Deputazione di storia patria per il Friuli di Udine un finanziamento straordinario nella misura massima di lire 200 milioni per far fronte alle maggiori spese sostenute per la realizzazione della mostra << Palmanova - Fortezza d'Europa >>.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso ed erogato previa presentazione alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura di apposita domanda corredata dalla documentazione giustificativa delle spese sostenute.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 5615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 102
 Impianti sportivi di interesse
regionale ed interprovinciale
(programma 2.4.4.)
1. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, così come modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29 è autorizzato nell'anno 1994 il limite di impegno di lire 500 milioni, per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 23.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
3. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale n. 10/1988, così come modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale n. 29/1990 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1994 per le finalità previste dall'articolo 5, commi 1, lettera b), e 3, della legge regionale n. 43/1980, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale n. 23/1993.
6. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 103
 Impianti sportivi di interesse regionale ed
interprovinciale. Interventi finanziati
con ricorso a mutuo
(programma 2.4.4.)
1. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, così come modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995 per le finalità previste dall'articolo 5, commi 1, lettera b), e 3, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 23.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 104
 Interventi per lo sport
(programma 2.4.4.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un finanziamento straordinario di lire 500 milioni per il completamento, l'arredamento e l'acquisto di attrezzature tecnologiche del Palazzetto dello sport. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6135 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di spesa relativi agli interventi da realizzare, è presentata al Servizio delle attività ricreative e sportive. Il finanziamento predetto può essere erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.
4. Ad integrazione dell'intervento regionale di cui all'articolo 50, comma 10, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla << Unione ginnastica goriziana >> una sovvenzione straordinaria di lire 300 milioni per il perseguimento delle finalità istituzionali.
5. La sovvenzione straordinaria di cui al comma 4 può essere erogata in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.
6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1994.
7. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
8. Ad integrazione dell'intervento regionale di cui all'articolo 50, comma 14, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla << Società Ginnastica Triestina >> una sovvenzione straordinaria di lire 300 milioni per il perseguimento delle finalità istituzionali.
9. La sovvenzione straordinaria di cui al comma 8 può essere erogata in via anticipata ed in unica soluzione. Il decreto di concessione ne stabiliste i termini e le modalità di rendicontazione.
10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1994.
11. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
12. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 46, commi 10 e 13, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1994.
13. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6145 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
CAPO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 105
 Finanziamento all' IRFoP
per oneri relativi al personale
(programma 2.5.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 5861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 106
 Formazione professionale della polizia comunale
(programma 2.5.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62, relativamente alla realizzazione dei corsi di formazione professionale della polizia comunale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto regionale per la formazione professionale (IRFoP) un finanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1996. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5877 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
3. La spesa complessiva di lire 360 milioni, suddivisa in ragione di lire 180 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata dall'articolo 36 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ridotta di complessive lire 160 milioni, suddivise in ragione di lire 80 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 5877 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 107
 Centri di formazione professionale
(programma 2.5.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1994, lire 1.500 milioni per l'anno 1995 e lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 5922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. È revocata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata per la quota di lire 1.000 milioni per l'anno 1994 dall'articolo 39, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 e rideterminata per la quota di lire 1.000 milioni per l'anno 1995 dall'articolo 99, comma 9, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 a carico del capitolo 5926 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.