LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO VI
 INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO
CAPO I
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE
Art. 26
 Cartografia tecnica regionale
(programmi 0.5.2., 0.5.1. e 1.2.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 104, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63, nonché dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 63/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per anno 1994, e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2019 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale n. 63/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2023 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Per le finalità previste dall'articolo 14 bis della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
6. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 2220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
7. Per le finalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
8. Il predetto onere complessivo di lire 100 milioni fa carico al capitolo 2755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 27
 Interventi per il contenimento degli effetti
di eutrofizzazione del mare Adriatico
(programma 1.1.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 22, come integrato dall'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 18 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 2263 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 28
 Aggiornamento del piano regolatore
generale degli acquedotti
(programma 1.1.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 13 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 28 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
2. Il predetto onere complessivo di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 29
 Depurazione e risanamento delle acque
(programma 1.1.2.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per la depurazione e la disciplina degli scarichi ed il risanamento delle acque del comprensorio della Bassa friulana un contributo straordinario, nella misura massima di lire 1.700 milioni, per far fronte alle spese gestionali delle strutture consortili.
2. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 1 sono fissate le specifiche modalità di rendicontazione e ne viene contestualmente disposta l'erogazione in via anticipata nella misura di lire 1.200 milioni. La rimanente quota di lire 500 milioni è erogata subordinatamente all'approvazione da parte della Giunta regionale, sentiti gli Enti locali interessati, di un programma relativo al miglior utilizzo delle strutture consortili, finalizzato al raggiungimento del pareggio di gestione, che il Consorzio è tenuto a presentare alla Direzione regionale dell'ambiente.
3. Il programma è definito sulla base dei risultati di uno studio, affidato ai sensi dell'articolo 69, comma 3, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come aggiunto dall'articolo 88 della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, atto ad individuare le diverse ipotesi di utilizzazione dell'impianto di depurazione consortile della Bassa friulana, riferite in particolare alla sezione di termodistruzione, sulla base di una valutazione complessiva del relativo impatto ambientale e dei conseguenti oneri di gestione.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1994.
5. Il predetto onere di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 2296 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
6. Gli oneri relativi allo studio di cui al comma 3 fanno carico al capitolo 852 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 14/1994
2Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 1, L. R. 14/1994
Art. 30
 Opere acquedottistiche
di rilevanza regionale
(programma 1.1.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, concernenti la progettazione e la realizzazione delle opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 2322 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 2331 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 31
 Opere igienico-sanitarie
(programma 1.1.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, come sostituito dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 32

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
Art. 33

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
Art. 34

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
Art. 35

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
Art. 36
 Bonifica di aree a destinazione industriale
(programma 1.1.3.)
1. La spesa di lire 500 milioni autorizzata per l'anno 1994 dall'articolo 10 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, deve intendersi autorizzata per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 37

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera m), L. R. 34/2017
Art. 38

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera m), L. R. 34/2017
Art. 39

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera m), L. R. 34/2017
Art. 40
 Opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica
(programma 1.2.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 40 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, dagli articoli 6 e 7, comma 1, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, e dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1994, lire 2.000 milioni per l'anno 1995 e lire 5.500 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 8.500 milioni fa carico al capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Nell'ambito delle finalità e delle attribuzioni previste dagli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 38/1985 e dall'articolo 2 della legge regionale n. 54/1985, e con le modalità ivi previste, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare interventi straordinari di sistemazione idraulica e di prevenzione delle esondazioni dei corsi d'acqua minori nel territorio del Comune di Manzano.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1994.
5. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 41
 Opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica.
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 1.2.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 40 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, dagli articoli 6 e 7, comma 1, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, e dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
3. È revocata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, come autorizzata in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1994 e lire 1.500 milioni per l'anno 1995 dall'articolo 79, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1994 dall'articolo 95, comma 2, della legge regionale n. 1/1993, a carico del capitolo 2504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 42
 Opere di sistemazione idraulica
del fiume Livenza
(programma 1.2.1.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sacile un contributo straordinario di lire 500 milioni al fine di consentire l'acquisizione e la ristrutturazione delle centraline idroelettriche installate sul fiume Livenza e sul Rio Paisa.
2. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso ed erogato in un'unica soluzione previa presentazione, alla Direzione regionale dell'ambiente, di apposita domanda corredata dalla deliberazione dell'organo competente, relativa ai lavori di ristrutturazione, dalla relazione illustrativa dei lavori ovvero dalla deliberazione di acquisto delle centraline e dal relativo preventivo di spesa.
3. I termini e le modalità di rendicontazione dell'avvenuto utilizzo del contributo sono specificati nel decreto di concessione del contributo medesimo che regola anche le eventuali restituzioni o integrazioni contributive.
4. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
5. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2516 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 43
 Interventi urgenti di sistemazione idraulica
(programma 1.2.2.)
1. Nell'ambito delle finalità e delle attribuzioni previste dagli articoli 9, 10, 11, primo comma, e 12, primo e secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare, in via d'urgenza, interventi straordinari di sistemazione idraulica e di prevenzione dalle esondazioni, nonché di difesa del territorio, lungo l'alveo del torrente Versa. A tal fine è conferito al Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 64/1986 l'importo di lire 1.000 milioni.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 4157 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 44
 Incremento e miglioramento del patrimonio forestale
(programma 1.3.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 59 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 2811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
3. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
5. Per le finalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1996.
6. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
7. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1996.
8. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2823 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994- 1996.
Art. 45
 Interventi per l'acquisto ed il
trasporto di materiale arboreo
Fondi statali
(programma 1.3.1.)
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia cura l'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113, per il tramite della Direzione regionale delle foreste e dei parchi.
2. Alla scelta della tipologia delle essenze, alla fornitura ed al trasporto provvedono gli Ispettorati ripartimentali delle foreste in base alle domande presentate ai sensi del comma 3.
3. Le domande di assegnazione delle essenze arboree necessarie sono presentate dai Comuni entro il termine e secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione, da emanare ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto, e sono riferite al numero dei nati registrati all'anagrafe nell'anno precedente.
4. I Comuni mettono a dimora le specie arboree nelle aree destinate a verde pubblico o attrezzato previste dagli strumenti urbanistici locali; ad avvenuto esaurimento di tali aree si provvede all'individuazione di aree idonee, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 113/1992.
5. Nella prima applicazione le domande tengono conto delle nascite intervenute dopo l'entrata in vigore della legge n. 113/1992.
6. Per la produzione o l'acquisto delle piante e per il loro trasporto è autorizzata la spesa complessiva di lire 270 milioni, suddivisa in ragione di lire 90 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
7. Il predetto onere complessivo di lire 270 milioni fa carico al capitolo 2828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
8. All'onere complessivo di lire 270 milioni si provvede con parte dell'entrata iscritta al capitolo 604 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 46
 Salvaguardia dell'ambiente
forestale e dei parchi naturali
(programmi 1.3.1. e 1.3.3.)
1. La spesa di lire 300 milioni, autorizzata per l'anno 1994 dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e ridotta dell'importo di lire 100 milioni dall'articolo 97, comma 10, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ulteriormente ridotta dell'importo di lire 100 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
2. Per le finalità previste dall'articolo 39, terzo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1996.
3. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
4. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, numero 3, e terzo comma della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
5. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
6. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, numero 2, della legge regionale n. 11/1983, come da ultimo modificato dall'articolo 92 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, limitatamente alla concessione dei contributi per la gestione dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale, ai soggetti dotati di piano di conservazione e sviluppo o piano particolareggiato dell'ambito di tutela ambientale adottato o approvato ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per l'anno 1994 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
7. Il predetto onere complessivo di lire 6.500 milioni fa carico al capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
8. La spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.200 milioni per l'anno 1994 e di lire 600 milioni per l'anno 1995, così rideterminata dall'articolo 97, comma 16, della legge regionale n. 1/1993, è ridotta dell'importo complessivo di lire 400 milioni suddiviso in ragione di lire 200 milioni, per ciascuno degli anni 1994 e 1995, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3004 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
9. Per le finalità previste dall'articolo 4, primo e secondo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1996.
10. Il predetto onere di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 3004 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Note:
1Parole sostituite al comma 6 da art. 27, comma 1, L. R. 14/1994
Art. 47
 Opere idraulico - forestali
(programma 1.3.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 11 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2935 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
3. Per le finalità previste dagli articoli 9, primo e secondo comma, e 29, come modificato dall'articolo 52, della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, della legge regionale n. 22/1982, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1994 e lire 1.000 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere complessivo di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 2936 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 48
 Opere idraulico - forestali.
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 1.3.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 9, primo e secondo comma, e 29, come modificato dall'articolo 52 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
CAPO II
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ABITAZIONE
Art. 49
 Edilizia agevolata
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 88 e dall'articolo 94, come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e dall'articolo 17 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 sono autorizzati un limite di impegno di lire 8.000 milioni nell'anno 1994, un limite d'impegno di lire 8.000 milioni nell'anno 1995 ed un limite d'impegno di lire 20.000 milioni nell'anno 1996.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 8.000 milioni per l'anno 1994;
b) lire 16.000 milioni per l'anno 1995;
c) lire 36.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2013;
d) lire 28.000 milioni per l'anno 2014;
e) lire 20.000 milioni per l'anno 2015.
3. L'onere complessivo di lire 60.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 50
 Edilizia convenzionata
(programma 1.4.1)
1. Per le finalità previste dall'articolo 85 e dall'articolo 94, come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell'anno 1996, il limite di impegno di lire 2.000 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2015.
3. L'onere di lire 2.000 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno 1996, fa carico al capitolo 3282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 51
 Interventi di edilizia residenziale
(programma 1.4.1.)
1. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, i seguenti rientri delle anticipazioni disposte a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa sono così destinati:
a) gli introiti, pari a lire 2.700 milioni, previsti per l'anno 1994 sul capitolo 1501 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994- 1996 e del bilancio per l'anno 1994, relativi ai rientri delle anticipazioni concesse agli Istituti autonomi case popolari (IACP) sul Fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia abitativa, nonché la somma di lire 5.300 milioni destinata per l'anno 1994 alle medesime anticipazioni ai sensi del combinato disposto dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e dell'articolo 15, comma 2, lettera b), numero 1), della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, sono destinati, per l'ammontare complessivo di lire 8.000 milioni, all'attuazione degli interventi a favore di soci di cooperative edilizie previsti dall'articolo 61 bis, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, come inserito con l'articolo 199, comma 2;
b) la quota di lire 1.500 milioni degli introiti previsti per l'anno 1994 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, relativi ai rientri delle anticipazioni concesse a favore dell'edilizia convenzionata ed agevolata, è parimenti destinata all'attuazione, per pari importo, degli interventi a favore di soci di cooperative edilizie previsti dall'articolo 61 bis, comma 1, della legge regionale n. 45/1993, come inserito con l'articolo 199, comma 2;
c) la quota di lire 8.000 milioni degli introiti previsti per l'anno 1995 sul precitato capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 è destinata, nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 81 della legge regionale n. 75/1982, all'attuazione di interventi per pari importo degli IACP.
2. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale n. 75/1982, la quota di lire 18.000 milioni degli introiti previsti per l'anno 1996 sul citato capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 non riaffluisce al precitato Fondo regionale di rotazione di cui all'articolo 80, comma 1, della medesima legge regionale n. 75/1982.
3. Ai sensi del combinato disposto del Titolo VI della legge regionale n. 75/1982, dell'articolo 15 , comma 1, della legge regionale n. 4/1992, dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale n. 1/1993, degli articoli 15, comma 2, lettera b), numero 1), e 21 della legge regionale n. 47/1993, nonché dei commi 1 e 2, l'ammontare del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale n. 75/1982, è rideterminato ed incrementato nelle misure e per le finalità sottospecificate:
a) lire 13.400 milioni, suddivisi in ragione di lire 10.700 milioni per l'anno 1995 e lire 2.700 milioni per l'anno 1996, per interventi a favore degli IACP a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996, il cui stanziamento risulta così rideterminato;
b) lire 1.000 milioni per l'anno 1996 per interventi a favore delle cooperative edilizie, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996, il cui stanziamento risulta così rideterminato.
Art. 52
 Interventi a favore di soci di cooperative edilizie
in liquidazione coatta amministrativa o dichiarate fallite
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 61 bis, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, come inserito dall'articolo 199, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 15.500 milioni per l'anno 1994, comprensiva delle quote di complessive lire 9.500 milioni, derivanti dal disposto di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 51.
2. Il predetto onere di lire 15.500 milioni fa carico al capitolo 3306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 53
 Edilizia rurale
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 89, come modificato dall'articolo 32 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, e dall'articolo 34 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, e dall'articolo 94, come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 è autorizzato, nell'anno 1994, il limite di impegno di lire 250 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2013.
3. L'onere di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 3285 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2013 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 54
 Recupero edilizio e riqualificazione
dei centri urbani
(programma 1.4.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l 'anno 1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.500 milioni suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1994 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 3.500 milioni fa carico al capitolo 3337 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994- 1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 55
 Recupero edilizio e riqualificazione dei centri urbani.
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 1.4.2.)
1. È revocata la spesa di complessive lire 2.000 milioni per l'anno 1994, autorizzata per la quota di lire 1.000 milioni dall'articolo 81 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 e rideterminata a mutuo per la quota di lire 1.000 milioni dall'articolo 92, comma 13, della legge regionale n. 1/1993, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 56
 Edilizia pubblica e di pubblico interesse
(programmi 1.4.3. e 2.1.2.)
1. Per le finalità previste dal primo e secondo comma dell'articolo 7 ter, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, e modificato dall'articolo 80 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 è autorizzato nell'anno 1994 il limite di impegno di lire 400 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2013.
3. L'onere complessivo di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2013 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 19, commi 15 e 16, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1994.
6. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3408 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
7. Sono revocati i due limiti d'impegno decennali di lire 1.500 milioni ciascuno autorizzati nell'anno 1994 rispettivamente dall'articolo 21, comma 4, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e dall'articolo 24, comma 2, della legge regionale n. 30/1992 a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
8. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale n. 4/1992 è autorizzato nell'anno 1995 il limite di impegno di lire 3.000 milioni.
9. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.
10. L'onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1995 e 1996, fa carico al capitolo 3410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
11. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
12. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale n. 30/1992 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 400 milioni per l'anno 1994.
13. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 4426 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 57
 Passività del soppresso consorzio regionale
fra gli IACP
(programma 1.4.1.)
1. Per gli eventuali ulteriori oneri di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
2. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 3224 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 58
 Progetti e realizzazioni di risparmio energetico
nel campo dell'edilizia pubblica
(programma 1.6.2.)
1. Al fine di sostenere l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia pubblica e in attesa della predisposizione del Piano regionale previsto dall'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura massima del quaranta per cento della spesa dell'investimento ammissibile per la realizzazione degli interventi individuati dall'articolo 8 della legge n. 10/1991, da parte di Enti locali e Unità sanitarie locali sul proprio patrimonio edilizio.
2. Con regolamento di esecuzione da approvarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore all'edilizia ed ai servizi tecnici, sono disciplinati i criteri di valutazione delle domande nonché le procedure e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 3432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
CAPO III
 INVESTIMENTI NEL SETTORE
DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Art. 59
 Programmi di investimento
per i trasporti pubblici locali
(programma 1.5.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 55, primo comma, numero 2), e dall'articolo 58 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, ed in applicazione dell'articolo 55, terzo comma, lettera b), della legge regionale n. 41/86, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 4010 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 60
 Contributi in conto capitale
per l'acquisto di autobus
(programma 1.5.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 56 della legge regionale n. 41/1986, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 4009 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Tali contributi sono finalizzati allo scopo prioritario di provvedere alla sostituzione degli autobus destinati al trasporto pubblico urbano in esercizio da oltre quindici anni, con gli accessi anteriori e centrale privi di gradini interni, nel rispetto dei limiti alle emissioni fissati con il decreto del Ministro dell'ambiente di data 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 dell'1 aprile 1992.
Art. 61

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 62

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 63

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 64

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 65

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
 INTERVENTI PER LE INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO E NEL SETTORE DEI TRAFFICI
Art. 66

( ABROGATO )

Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 12, comma 29, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2Partizione di cui fa parte l'art. 66, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3Integrata la disciplina del comma 3 da art. 5, comma 151, L. R. 4/2001
4Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 67

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 68

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 69

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 70

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 71

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 72

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 73

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 74

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 75

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 76

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010