CAPO II
INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA
Art. 82
Strutture socio-assistenziali
(programma 2.2.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della
legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.900 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1994, lire 400 milioni per l'anno 1995 e lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.900 milioni fa carico al capitolo 4848 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della
legge regionale n. 44/1987 relativamente alle strutture destinate all'assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.800 milioni per l'anno 1994, lire 400 milioni per l'anno 1995 e lire 3.000 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 5.200 milioni fa carico al capitolo 4850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994 - 1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 83
Strutture socio-assistenziali
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 2.2.2.)
1. La spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, come rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1995 con l'
articolo 93, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, nonché autorizzata per la quota di lire 1.000 milioni per l'anno 1995 dall'
articolo 86, comma 1, della legge regionale n. 1/1993, è ridotta di complessive lire 900 milioni, suddivise in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1994 e lire 400 milioni per l'anno 1995, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 4849 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994 - 1996 e del bilancio per l'anno 1994.
2. La spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 e lire 3.000 milioni per l'anno 1995, come rideterminata e così autorizzata dall'
articolo 93, comma 6, della legge regionale n. 1/1993 è ridotta di complessive lire 900 milioni, suddivise in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1994 e lire 400 milioni per l'anno 1995, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 4851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994 - 1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 84
Interventi a favore delle famiglie e a tutela dei minori
(programma 2.2.3.)
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 4924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 85
Servizi socio-educativi per la prima infanzia
(programma 2.2.3.)
2. Il predetto onere complessivo di lire 450 milioni fa carico al capitolo 4925 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 86
Interventi per favorire la permanenza
nelle famiglie di persone svantaggiate
(programma 2.2.1.)
2. Il predetto onere complessivo di lire 9.000 milioni fa carico al capitolo 4772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 87
<< Progetto Spilimbergo >>
per la riabilitazione sociale e sanitaria
(programma 2.2.4.)
2. Il predetto onere complessivo di lire 600 milioni fa carico al capitolo 4970 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 88
( ABROGATO )
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 17, L. R. 31/2017
2Articolo abrogato da art. 8, comma 13, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 89
Sovvenzioni ai Consorzi fra enti locali
per l'assistenza alle persone handicappate
(programma 2.2.4.)
1.
In attesa della revisione organica della vigente normativa regionale in materia di handicap e limitatamente all'anno 1994, le sovvenzioni regionali che, nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono destinate al sostegno dei servizi di livello sovracomunale gestiti dai Consorzi fra enti locali per l'assistenza agli handicappati delle province di Gorizia, Pordenone e Udine, possono riferirsi esclusivamente alle seguenti attività:
a) gestione di centri socio-educativi ed occupazionali e di formazione permanente;
b) gestione di comunità alloggio e centri residenziali per gravi;
c) servizi di integrazione scolastica, formativi e di inserimento lavorativo.
2. La copertura dell'onere finanziario relativo alle prestazioni di rilievo sanitario connesse alle attività di cui al comma 1 è assicurata sulla base di apposite convenzioni fra i Consorzi e le Unità sanitarie locali secondo uno schema tipo predisposto dall'Amministrazione regionale.
3. La sovvenzione da attribuire a ciascun ente destinatario ai sensi dell'
articolo 11 della legge regionale n. 59/1986 è determinata in misura non superiore al sessantacinque per cento della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività indicate al comma 1 e comunque non inferiore al contributo concesso nel precedente esercizio finanziario.
4. Al fine di omogeneizzare gli interventi e di assicurare il coordinamento delle azioni la Regione promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'
articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, fra tutti i soggetti pubblici interessati allo svolgimento delle attività e dei servizi.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 11.500 milioni per l'anno 1994.
6. Il predetto onere di lire 11.500 milioni fa carico al capitolo 4967 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 90
Interventi in favore delle persone handicappate
finanziati con fondi statali
(programma 2.2.4.)
2. Il predetto onere di lire 10.752.000 fa carico al capitolo 4973 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 91
1. È revocata, in relazione al disposto dell'
articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, la spesa complessiva di lire 3.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata dall'
articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2, a carico del capitolo 4756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
CAPO III
INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE,
DELLA CULTURA, DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E DELLO SPORT
Art. 92
Edilizia scolastica ed universitaria
(programmi 2.3.1. e 2.3.2.)
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
5. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5194 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2008.
8. L'onere complessivo di lire 150 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 5198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2008 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di Commercio di Gorizia contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a dieci anni, in misura non superiore al dieci per cento annuo della spesa ritenuta ammissibile, e comunque nella misura massima prevista dal comma 14 per far fronte agli oneri necessari al completamento e alla ristrutturazione della sede universitaria di Trieste, nella città di Gorizia.
11. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 10 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura corredata dal piano degli investimenti e dal relativo piano di finanziamento; l'erogazione di ciascuna annualità del contributo può essere disposta in via anticipata ed in un'unica soluzione.
13. Per le finalità previste dal comma 10 sono autorizzati, a decorrere rispettivamente dall'anno 1995 e dall'anno 1996, due limiti d'impegno di lire 300 milioni ciascuno.
14.
Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 300 milioni per l'anno 1995;
b) lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2004;
c) lire 300 milioni per l'anno 2005.
15. L'onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1995 e 1996, fa carico al capitolo 5206 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
16. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Comma 10 sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 14/1994
2Comma 11 sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 14/1994
3Comma 12 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 14/1994
Art. 93
Collegio del mondo unito
(programma 2.3.2.)
1. Per le finalità ed in esecuzione dell'
articolo 46 del DPR 6 marzo 1978, n. 102 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 e lire 2.500 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 1430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 94
Collegio del mondo unito.
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 2.3.2.)
1. La spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 e lire 3.000 milioni per l'anno 1995, rideterminata e così autorizzata per la quota di lire 2.000 milioni relativa all'anno 1994 dall'
articolo 95, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e autorizzata e rideterminata per le quote di lire 2.000 milioni e rispettivamente di lire 1.000 milioni per l'anno 1995 dagli articoli 87 e 92, comma 17 della
legge regionale n. 1/1993, è ridotta di complessive lire 2.500 milioni, suddivise in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 e lire 500 milioni per l'anno 1995, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 1431 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 95
Istituzioni ed attività culturali e scientifiche
(programma 2.3.3.)
2. Il predetto onere di lire 8.200 milioni fa carico al capitolo 5244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994- 1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 30 commi 3 e 4 della
legge regionale n. 1/1993 è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1996.
5. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 5245 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
7. È revocata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, come rideterminata dall'articolo 99, comma 5, della legge regionale n. 1/1993, a carico del capitolo 5255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 96
Tutela dei beni artistici, culturali,
storici e archivistici
(programmi 2.4.1. e 2.4.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 37, primo comma e secondo comma, numero 1, della
legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 900 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.700 milioni fa carico al capitolo 5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Il predetto onere complessivo di lire 2.700 milioni fa carico al capitolo 5432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2013.
7. L'onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 5433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2013 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
10. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
11. Per le finalità previste dagli articoli 46, 47 e 48 della
legge regionale n. 60/1976 è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1994 e lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
12. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 5500 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
15. Il predetto onere complessivo di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5617 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli ani 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
17. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dell'Arcidiocesi di Udine un finanziamento straordinario di lire 350 milioni per l'anno 1994 per interventi di ristrutturazione dei locali e degli arredi della sede dell'Archivio e della Biblioteca arcivescovile, nonché per la catalogazione e la conservazione dei beni ivi custoditi.
19. Il finanziamento di cui al comma 18 è destinato a coprire gli oneri, comprensivi di spese tecniche e di progetto, da sostenere a completamento dell'opera di restauro realizzata dalla competente Soprintendenza ai beni architettonici, archeologici, artistici e storici, al fine di rendere funzionale la sede dell'Archivio e della Biblioteca, nonché per la catalogazione e la conservazione dei beni ivi custoditi.
20. La fruizione pubblica dell'Archivio e della Biblioteca arcivescovile è assicurata con le modalità che sono concordate tra l'Ente beneficiario e l'Amministrazione regionale.
21. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 18 è presentata, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata da una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e da un preventivo di massima della spesa. Il finanziamento predetto può essere erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione ne prevede i termini e le modalità di rendicontazione.
22. Per le finalità previste dai commi 18 e 19 è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1994.
23. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 5497 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1Comma 13 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
Art. 97
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 46, L. R. 4/1999
Art. 98
Interventi a sostegno di attività culturali
(programma 2.4.3.)
2. Il predetto onere complessivo di lire 240 milioni fa carico al capitolo 5575 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Nell'ambito delle finalità previste dal
Titolo VI della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore della Lega Nazionale di Trieste e Gorizia un finanziamento straordinario una tantum di lire 200 milioni per l'anno 1994 a sostegno delle finalità istituzionali.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa complessiva di lire 200 milioni per l'anno 1994, a carico del capitolo 5561 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
6. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
7. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 5588 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
9. Il predetto onere complessivo di lire 250 milioni fa carico al capitolo 5614 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
11. Il predetto onere di lire 20 milioni fa carico al capitolo 5718 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
13. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
14. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5616 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 35, comma 1, L. R. 14/1994
2Comma 12 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
Art. 99
Edilizia teatrale
(programma 2.4.3.)
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.700 milioni fa carico al capitolo 5713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.
5. L'onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1995 e 1996, fa carico al capitolo 5715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 100
Sostegno dell'attività teatrale
(programma 2.4.3.)
1. In relazione al disposto dell'articolo 6 e con le modalità previste dall'
articolo 7 della legge regionale 21 ottobre 1977, n. 57, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Teatro stabile di prosa del Friuli-Venezia Giulia un finanziamento straordinario di lire 150 milioni a sostegno dell'attività del teatro di marionette << I piccoli di Vittorio Podrecca >>.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
3. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5613 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 101
Finanziamento a sostegno della mostra
<< Palmanova - Fortezza d'Europa >>
(programma 2.4.3.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Deputazione di storia patria per il Friuli di Udine un finanziamento straordinario nella misura massima di lire 200 milioni per far fronte alle maggiori spese sostenute per la realizzazione della mostra << Palmanova - Fortezza d'Europa >>.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso ed erogato previa presentazione alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura di apposita domanda corredata dalla documentazione giustificativa delle spese sostenute.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 5615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 102
Impianti sportivi di interesse
regionale ed interprovinciale
(programma 2.4.4.)
1. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'
articolo 37, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, così come modificato dall'
articolo 25, comma 4, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29 è autorizzato nell'anno 1994 il limite di impegno di lire 500 milioni, per le finalità previste dall'
articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come da ultimo sostituito dall'
articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 23.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
3. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'
articolo 37, comma 1, della legge regionale n. 10/1988, così come modificato dall'
articolo 25, comma 4, della legge regionale n. 29/1990 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1994 per le finalità previste dall'articolo 5, commi 1, lettera b), e 3, della
legge regionale n. 43/1980, come da ultimo sostituito dall'
articolo 1 della legge regionale n. 23/1993.
6. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 103
Impianti sportivi di interesse regionale ed
interprovinciale. Interventi finanziati
con ricorso a mutuo
(programma 2.4.4.)
1. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'
articolo 37, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, così come modificato dall'
articolo 25, comma 4, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995 per le finalità previste dall'articolo 5, commi 1, lettera b), e 3, della
legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come da ultimo sostituito dall'
articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 23.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 104
Interventi per lo sport
(programma 2.4.4.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un finanziamento straordinario di lire 500 milioni per il completamento, l'arredamento e l'acquisto di attrezzature tecnologiche del Palazzetto dello sport. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6135 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di spesa relativi agli interventi da realizzare, è presentata al Servizio delle attività ricreative e sportive. Il finanziamento predetto può essere erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.
5. La sovvenzione straordinaria di cui al comma 4 può essere erogata in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.
6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1994.
7. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
9. La sovvenzione straordinaria di cui al comma 8 può essere erogata in via anticipata ed in unica soluzione. Il decreto di concessione ne stabiliste i termini e le modalità di rendicontazione.
10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1994.
11. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
13. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6145 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.