LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 giugno 1993, n. 39

Modificazioni ed integrazioni alla normativa regionale in materia di organizzazione e di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/06/1993
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 45
 
1. Al personale regionale compete, dall'1 gennaio 1993, la somma forfettaria lorda mensile di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, come convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, da corrispondere per 13 mensilità e da assoggettare alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali.
2. La somma di cui al comma 1 è corrisposta in quanto competa lo stipendio e viene ridotta, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 9, L. R. 19/1996