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DECRETO-LEGGE 19 settembre 1992, n. 384

Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/9/1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438 (in G.U. 18/11/1992, n.272).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2024)
Testo in vigore dal:  24-5-2001
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

Misure in materia di pubblico impiego
1. Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni . I nuovi accordi avranno effetto dal 1 gennaio 1994. Per l'anno 1993 al personale destinatario dei predetti accordi è corrisposta una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilità. Al personale disciplinato delle leggi 1 aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno 1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n. 395, 10 ottobre 1990, n. 287 , ed al personale comunque dipendente da enti pubblici non economici, nonché a quello degli enti, delle aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui al presente comma, fatta salva la diversa decorrenza del periodo contrattuale. (4) (8) (16)
((17))
(21)
2. Per l'anno 1993 non si applicano gli incrementi retributivi per il personale dirigente dello Stato e per le categorie di personale ad esso comunque collegate, previsti dall'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216 , nonché quelli previsti per il personale di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dal medesimo articolo 8.
3. Per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme che comunque comportano incrementi retributivi in conseguenza sia di automatismi stipendiali, sia dell'attribuzione di trattamenti economici, per progressione automatica di carriera, corrispondenti a quelli di funzione superiori, ove queste non siano effettivamente esercitate.
4. Per l'anno 1993 le somme relative ai fondi di incentivazione ed ai fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunque denominati, previsti dai singoli accordi di comparto, non possono essere attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 1991.
5. Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni , o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992.
6. Le indennità di missione e di trasferimento, le indennità sostitutive dell'indennità di missione e quelle aventi natura di rimborso spese, potranno subire variazioni nei limiti del tasso programmato di inflazione e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.
7. L'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 , va interpretato nel senso che dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge non possono essere più adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, ancorché aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992.
8. Le amministrazioni pubbliche che abbiano provveduto alla ridefinizione delle piante organiche possono indire concorsi di reclutamento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 23 luglio 1991, n. 223 . In ogni caso per l'anno 1993, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle consentite da specifiche norme legislative, avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 3 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Tale disciplina si applica anche agli enti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 . I riferimenti temporali già prorogati dall'articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , sono ulteriormente prorogati di un anno.
PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 14 NOVEMBRE 1992, N. 438.
9. Il primario ospedaliero al quale sono affidate le funzioni di soprintendente o di direttore sanitario ospedaliero non può svolgere attività di diagnosi o cura e cessa dalla responsabilità della divisione o servizio di cui è titolare per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni. La nomina a coordinatore sanitario deve essere basata sul possesso di competenze specifiche oggettivamente attestabili nei settori igienico-sanitari. (6) (8)
((17))
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 ha disposto (con l'art. 74, comma 1) che sono abrogati "i riferimenti alle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287, contenuti nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438".
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D. Lgs. 18 novembre 1993, n. 470, nell'introdurre il comma 6-bis all'art. 73 al D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 ha conseguentemente disposto (con l'art. 21, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, vanno interpretate nel senso che le medesime non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331".
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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 nel modificare l'art. 73, comma 6-bis ha conseguentemente disposto (con l'art. 37, comma 1) che "le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, vanno interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma 7, non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331".
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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 1, comma 33) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, prorogate per il triennio 1994-1996 dall'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, vanno interpretate nel senso che tra le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da corrispondere nella misura prevista per il 1992, sono comprese le borse di studio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257".
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AGGIORNAMENTO (16)

La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art 51, comma 3) che "L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità".
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AGGIORNAMENTO (21)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2023 - 11 gennaio 2024, n. 4 (in G.U. 1ª s.s. 17/01/2024, n. 3), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (che ha modificato il comma 1 del presente articolo).
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AGGIORNAMENTO (17)

Il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 70, comma 5) che le disposizioni di cui al presente articolo 7 vanno interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma 7, non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319.
Ha inoltre disposto (con l'art. 72, comma 1, lettera p))l'abrogazione del comma 1 del presente articolo, limitatamente al personale disciplinato dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281 e 10 ottobre 1990, n. 287.