LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO II
 NORME FINANZIARIE, CONTABILI E PROCEDURALI
Art. 111
 Rientro al bilancio regionale di somme
afferenti alla gestione fuori bilancio di cui
all' articolo 6 della legge regionale 12
aprile 1984, n. 10
1. La Friulia SpA, in qualità di organo gestore della gestione fuori bilancio istituita ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1984, n. 10, è tenuta a far riaffluire al bilancio regionale le disponibilità finanziarie relative ai rientri dei finanziamenti concessi ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale n. 10/1984, nell' importo di lire 30 miliardi, entro e non oltre la data del 31 luglio 1993.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l' Assessore alle finanze, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze di concerto con l' Assessore all' industria, è autorizzato a provvedere alle necessarie modificazioni della convenzione di cui all' articolo 8, secondo comma, della legge regionale n. 10/1984.
3. Per quanto disposto dal comma 1, sul capitolo 782 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è previsto lo stanziamento di lire 30 miliardi per l' anno 1993.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 94, L. R. 47/1993
Art. 112

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera g), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 113

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera uu), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 114

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera e), L. R. 15/2010
Art. 115
 Modifica dell' articolo 6
della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22
(programma 1.5.4.)
1. All' articolo 26, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, le parole << traffici internazionali >> sono sostituite dalle parole << traffici di interesse regionale, con particolare riguardo a quelli internazionali >>.
2. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 26, comma 1, della legge regionale n. 22/1987, come modificato dal comma 1, fanno carico al capitolo 3923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 116

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera l), L. R. 34/2017
Art. 117
 Centro internazionale del legno
(programma 3.4.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro internazionale del legno di Trieste un contributo annuo, a titolo di concorso per le spese di funzionamento e per l' attività.
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato in un' unica soluzione ed in via anticipata, con l' obbligo per il beneficiario di presentare alla Direzione regionale del commercio e del turismo il rendiconto relativo all' impiego del contributo entro il 31 dicembre dell' anno successivo a quello di erogazione. Tale adempimento è condizione per la concessione ed erogazione dei contributi da corrispondere per gli anni successivi.
4. Gli oneri derivanti dall' applicazione del comma 1 fanno carico al capitolo 8201 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 118
 Garanzie
(programma 0.4.1.)
1. Sul capitolo 1213 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, possono venir iscritti stanziamenti con la procedura prevista dall' articolo 11, terzo comma, della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
Art. 119
 Finanziamenti e contributi
a favore di consorzi tra Enti locali
1. L' Amministrazione regionale, nelle more del riordino dei consorzi e delle forme associative tra Enti locali, di cui all' articolo 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, è autorizzata a continuare a concedere ed erogare ai medesimi i finanziamenti ed i contributi previsti dalla legislazione regionale di settore.
Art. 120
 Modifica della legge regionale 21 maggio
1992, n. 17
1. Agli articoli 28 e 29 della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, la data << 1 gennaio 1993 >> è sostituita dalla data << 31 luglio 1993 >>.
Art. 121
 Integrazione dell' articolo 2
della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23
1. All' articolo 2, terzo comma, della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, dopo le parole << nel decreto di concessione >> sono aggiunte le parole << e nei limiti dell' importo delle provvidenze concesse >>.
2. La modifica di cui al comma 1 si applica alle provvidenze concesse dopo l' entrata in vigore della presente legge.
Art. 122
 Modifica delle leggi regionali 8 settembre 1981, n. 68,
31 agosto 1982, n. 73, e dell' articolo 2 della
legge regionale 4 aprile 1986, n. 12
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. Si prescinde dal parere della Commissione regionale per la cultura nei casi in cui la legge regionale 31 agosto 1982, n. 73, individua direttamente gli enti beneficiari.
3. Il termine di cui all' articolo 2, terzo comma, della legge regionale 4 aprile 1986, n. 12, è anticipato al mese di marzo di ogni anno anche con riguardo alle sovvenzioni erogate nel 1992.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 38, comma 1, lettera g), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 123

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera i), L. R. 27/2017
Art. 124

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 32, L. R. 24/2009
Art. 125
 Partecipazione finanziaria dei soci
ai Consorzi garanzia fidi
1. A decorrere dall' 1 gennaio 1995 i conferimenti da parte dell' Amministrazione regionale ai Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali sono subordinati alla condizione prevista dall' articolo 15, comma 4, della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 57, comma 5, L. R. 29/1996
Art. 126
 Programmazione finanziaria nel settore
del trasporto pubblico locale
1. Al fine di consentire una razionale e funzionale utilizzazione delle risorse destinate al trasporto pubblico locale, con successivo provvedimento legislativo, l' Amministrazione regionale provvede a ridefinire, a livello regionale, l' assetto delle attribuzioni in materia, con particolare riguardo al sistema dei servizi di linea in regime di concessione e dei servizi in regime di autorizzazione.
2. Tra i parametri da assumere a riferimento per definire i criteri relativi alla determinazione dei contributi annuali di esercizio, si deve considerare il numero dei passeggeri trasportati, delle diverse linee, delle corse, ovvero delle percorrenze complessive massime.
3. Non verranno comunque finanziate quelle linee di traporto pubblico locale che costituiscono duplicazione di servizio già effettuato da linea ferroviaria.
Art. 127

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997
Art. 128
 Programmazione nel settore del trasporto
pubblico locale
1. Nelle more della predisposizone del piano di bacino del trasporto pubblico locale previsto dall' articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, come modificato dall' articolo 127, al fine di una più funzionale utilizzazione delle risorse destinate al settore, l' Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente, e sentito il parere del Comitato regionale per il trasporto pubblico locale, può adottare:
a) il programma delle linee, delle corse, ovvero delle percorrenze complessive massime per ciascuna azienda di trasporto, sia urbano che extraurbano, assistibili con i contributi annuali di esercizio di cui alla legge regionale n. 41/1986;
b) programmi specifici, anche su proposta delle Amministrazioni provinciali, per particolari problematiche concernenti la mobilità delle persone o per particolari aree in cui si avverta l' esigenza della ristrutturazione dei servizi esistenti, istituendo, modificando o sopprimendo le unità di gestione o i singoli servizi di trasporto pubblico locale, sia regionali che comprensoriali, previa consultazione, in quest' ultimo caso, delle Amministrazioni provinciali interessate.
Art. 129
 Modificazione della legge regionale 1 marzo
1988, n. 7
1. L' articolo 238 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.
Art. 130

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
2Articolo abrogato da art. 254, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
Art. 131
 Scuola Musaicisti del Friuli
1. Gli interventi finanziari a sostegno del Consorzio per la Scuola Musaicisti del Friuli, di cui alla legge regionale 28 marzo 1988, n. 15, devono intendersi disposti a favore dell' Ente subentrato nella gestione della Scuola stessa secondo quanto previsto dall' articolo 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 132
 Modifica della legge regionale 6 settembre
1991, n. 47
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. All' articolo 17 della legge regionale n. 47/1991 il comma 4 è abrogato.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 59, comma 7, L. R. 45/1993
Art. 133

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 134
 Utilizzazione dei fondi statali
assegnati ex articolo 8 della legge 9 gennaio
1991,n. 19
1. L' importo complessivo di lire 4.000 milioni, derivante dalle assegnazioni statali che saranno erogate per le finalità previste dall' articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, relativamente alle quote per gli anni 1991 e 1992, saranno destinate, nella misura sottoindicata, al finanziamento degli interventi previsti dalle seguenti disposizioni, a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, a fianco di ciascuna indicati:
a) lire 500 milioni per le finalità di cui all' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, relativamente al settore dell' artigianato, sul capitolo 8046;
b) lire 500 milioni per le finalità di cui all' articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, sul capitolo 8450;
c) lire 800 milioni per le finalità di cui all' articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come inserito con l' articolo 42, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, sul capitolo 8314;
d) lire 1.000 milioni per le finalità di cui all' articolo 24 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, sul capitolo 994;
e) lire 1.200 milioni per le finalità di cui all' articolo 27 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, sul capitolo 2932.
Art. 135
 Copertura finanziaria
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni previste dalla presente legge, pari a lire 997.679 milioni, suddiviso in ragione di lire 682.211 milioni per l' anno 1993, lire 69.984 milioni per l' anno 1994 e lire 245.484 milioni per l' anno 1995, trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
2. Nell' ambito del quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, le rideterminazioni di quote annuali di spesa attuate con la presente legge comportano un minor onere di lire 81.470 milioni per l' anno 1993 e di lire 55.030 milioni per l' anno 1994 e parallelamente un maggior onere di lire 136.500 milioni per l' anno 1995 e le riduzioni di autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge determinano un minor onere complessivo di lire 87.075 milioni, suddiviso in ragione di lire 28.540 milioni per l' anno 1993, lire 33.480 milioni per l' anno 1994 e lire 25.055 milioni per l' anno 1995.
Art. 136
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ed ha effetto dall' 1 gennaio 1993.