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LEGGE 9 gennaio 1991, n. 19

Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe.

note: Entrata in vigore della legge: 5-2-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/2013)
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Testo in vigore dal:  20-7-1993
aggiornamenti all'articolo

Art. 8

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1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1 ed al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attivitàproduttive, sono assegnati alla regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994 in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad est del fiume Piave, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno, ed un contributo speciale di lire 50 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'esercizio 1992, lire 10 miliardi per l'esercizio 1993 e lire 15 miliardi per ciascuno degli esercizi 1994 e 1995, in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Belluno.Per tali ultime finalità è altresì autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1994 e 1995; al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993- 1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993
))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 237, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che la presente modifica ha effetto dall'11 maggio 1993.