LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO X
 RIDETERMINAZIONE, RIDUZIONE E REVOCA
DI QUOTE ANNUALI
DI SPESA NEL TRIENNIO 1992- 1994
Art. 113
 Interventi nei settori del territorio, dell' ambiente
e delle opere pubbliche
(programmi 1.1.3., 1.2.1., 1.4.3. e 1.3.3.)
1. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992 autorizzata con l' articolo 23, comma 6, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è suddivisa in ragione di di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992 - 1994 e del bilancio per l' anno 1992.
2. La spesa di lire 10.000 milioni rideterminata per l' anno 1993 con l' articolo 68, comma 6, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. La spesa di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1992 e di lire 4.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata con l' articolo 6 della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41, è suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e di lire 3.000 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. La spesa di lire 3.500 milioni rideterminata per l' anno 1992 con l' articolo 68, comma 8, della legge regionale n. 4/1991, è suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l' anno 1992 e di lire 2.000 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
5. La spesa di lire 2.000 milioni rideterminata per l' anno 1992 con l' articolo 33, comma 1, della legge regionale n. 3/1990, si intende autorizzata per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
6. La quota di lire 7.000 milioni, autorizzata con l' articolo 33, comma 1, della legge regionale n. 3/1990, e così rideterminata per l' anno 1993 con l' articolo 68, comma 9, della legge regionale n. 4/1991, è suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1993 e di lire 4.000 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
7. La spesa di lire 4.000 milioni rideterminata per l' anno 1993, con l' articolo 68, comma 17, della legge regionale n. 4/1991, è suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 114
 Infrastrutture di trasporto
(programmi 1.5.2. e 1.5.3.)
1. È revocata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata nell' ammontare di lire 2.000 milioni per l' anno 1992 con l' articolo 37, comma 13, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, e così rideterminata con l' articolo 69, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, e ridotta in relazione al disposto di cui all' 7, comma 20, della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 3776 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
2. È revocata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata nell' ammontare di lire 2.000 milioni con l' articolo 37, comma 8 della legge regionale n. 3/1990, e così ridotta in relazione al disposto di cui all' articolo 7, comma 15, della legge regionale n. 57/1991, iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 3785 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. Sono revocate le spese per gli anni dal 1992 al 2000, autorizzate e rideterminate nelle misure sottoriportate dalle disposizioni a fianco delle medesime indicate, ed iscritte sul capitolo corrispondente al capitolo 3789 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992:
a) le quote di lire 1.000 milioni per l' anno 1992 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 200, autorizzate dall' articolo 2, settimo comma, della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14;
b) la spesa di lire 5.000 milioni, come rideterminata per l' anno 1992 dall' articolo 37, comma 5, della legge regionale n. 3/1990;
c) la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 37, comma 5, della legge regionale n. 3/1990, rideterminata dall' articolo 69, comma 6, della legge regionale n. 4/1991 e ridotta conseguentemente al disposto di cui all' articolo 7, comma 10, della legge regionale n. 57/1991;
d) la spesa di lire 8.000 milioni per l' anno 1993, così come rideterminata per l' anno medesimo dall' articolo 69, comma 6, della legge regionale n. 4/1991, e ridotta conseguentemente al disposto di cui all' articolo 7, comma 10, della legge regionale n. 57/1991.

4. È revocato il limite d' impegno quindicennale di lire 2.000 milioni autorizzato per l' anno 1992 con l' articolo 7, comma 6, della legge regionale n. 57/1991 ed iscritto sul capitolo corrispondente al capitolo 3791 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
5. È revocato il limite di impegno quindicennale di lire 1.000 milioni autorizzato per l' anno 1992 con l' articolo 7, comma 11, della legge regionale n. 57/1991 ed iscritto sul capitolo corrispondente al capitolo 3792 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
6. È revocato il limite di impegno quindicennale di lire 1.000 milioni autorizzato per l' anno 1992 con l' articolo 7, comma 16, della legge regionale n. 57/1991 ed iscritto sul capitolo corrispondente al capitolo 3793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
7. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 9, comma 1, della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25, è suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1992 e di lire 1.500 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3866 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
8. La spesa di lire 2.500 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 8 della legge regionale n. 25/1990, è suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1992 e lire 1.500 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3868 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994
Art. 115
 Interventi nei settori dei servizi sociali
(programmi 2.1.2., 2.2.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.4.3.)
1. La quota di lire 10.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 44, comma 6, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, si intende autorizzata per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 4418 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
2. La spesa di lire 2.500 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 9 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7, è ridotta dell' importo di lire 800 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 4767 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. La spesa di lire 4.000 milioni rideterminata per l' anno 1993 con l' articolo 70, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5194 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
4. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 53, comma 3, della legge regionale n. 3/1990, è suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
5. La spesa di lire 6.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata con l' articolo 26, comma 1, della legge regionale n. 4/1991, è suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1993 e lire 2.000 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 116
 Interventi nei settori economici
(programmi 1.3.1., 1.3.2., 3.1.1., 3.1.7., 3.2.1.,
3.2.5., 3.4.1. e 3.5.1.)
1. L' autorizzazione della spesa complessiva di lire 2.645.940.000 per l' anno 1992, disposta dall' articolo 59, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità ivi previste, in attuazione del Regolamento n. 1401/86 del Consiglio della Comunità Europea del 6 maggio 1986, si intende data a fronte della maggiore entrata di pari importo complessivo iscritta sui capitolo 574 e 575 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992. Le quote di spesa già imputate ai capitoli corrispondenti ai capitoli 2841, 2927, 6288, 6290, 6292 e 6294 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, fanno carico rispettivamente ai capitoli 2859, 2860, 2926, 6287, 6289, 6291 e 6293 del medesimo stato di previsione.
2. È revocata la spesa di lire 800 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 61 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 6773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992- 1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. È revocata la spesa di lire 5000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 65, comma 7, della legge regionale n. 3/1990, iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 7286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. La spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 80, comma 1, della legge regionale n. 3/1990, è suddivisa in ragione di lire 1.600 milioni per l' anno 1992 e lire 1.400 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
5. La spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 89 della legge regionale n. 3/1990, è suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1528 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
6. La spesa di lire 18.000 milioni, come rideterminata per l' anno 1993 dall' articolo 71, comma 12, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è ridotta dell' importo di lire 3.000 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1529 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
7. È revocata la spesa complessiva di lire 20.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, autorizzata dall' articolo 88 della legge regionale n. 3/1990 per l' anno 1992 e così rideterminata con l' articolo 71, comma 13, della legge regionale n. 4/1991, iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 1538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.