LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 116
 Interventi nei settori economici
(programmi 1.3.1., 1.3.2., 3.1.1., 3.1.7., 3.2.1.,
3.2.5., 3.4.1. e 3.5.1.)
1. L' autorizzazione della spesa complessiva di lire 2.645.940.000 per l' anno 1992, disposta dall' articolo 59, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità ivi previste, in attuazione del Regolamento n. 1401/86 del Consiglio della Comunità Europea del 6 maggio 1986, si intende data a fronte della maggiore entrata di pari importo complessivo iscritta sui capitolo 574 e 575 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992. Le quote di spesa già imputate ai capitoli corrispondenti ai capitoli 2841, 2927, 6288, 6290, 6292 e 6294 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, fanno carico rispettivamente ai capitoli 2859, 2860, 2926, 6287, 6289, 6291 e 6293 del medesimo stato di previsione.
2. È revocata la spesa di lire 800 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 61 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 6773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992- 1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. È revocata la spesa di lire 5000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 65, comma 7, della legge regionale n. 3/1990, iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 7286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. La spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 80, comma 1, della legge regionale n. 3/1990, è suddivisa in ragione di lire 1.600 milioni per l' anno 1992 e lire 1.400 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
5. La spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 89 della legge regionale n. 3/1990, è suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1528 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
6. La spesa di lire 18.000 milioni, come rideterminata per l' anno 1993 dall' articolo 71, comma 12, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è ridotta dell' importo di lire 3.000 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1529 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
7. È revocata la spesa complessiva di lire 20.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, autorizzata dall' articolo 88 della legge regionale n. 3/1990 per l' anno 1992 e così rideterminata con l' articolo 71, comma 13, della legge regionale n. 4/1991, iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 1538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.