Art. 67
Incentivi agli investimenti industriali
nelle zone terremotate
(programma 3.2.2.)
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7357 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.000 milioni per l' anno 1992.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
5. L' onere complessivo di lire 300 milioni corrispondente alle annualità autorizzate, fa carico al capitolo 7336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di pari importo.
7. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere, con riguardo alle rate scadute dei mutui che, ai sensi dell'
articolo 2 della legge regionale n. 49/1978, sono stati ammessi a contributi dalla Giunta regionale o in ordine ai quali è stato emesso formale decreto di concessione, contributi una tantum, corrispondente all' ammontare delle quote scadute e non pagate.
8. Per le finalità previste dai commi 6 e 7 è autorizzata la spesa di lire 650 milioni per l' anno 1992.
9. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 7360 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione << Contributi una tantum ad imprese del settore industriale delle zone terremotate a fronte delle domande di ammissione ai contributi di cui all'
articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49 >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 650 milioni per l' anno 1992.