LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 settembre 1992, n. 30

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  09/09/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO III
 Interventi finanziati con fondi per la ricostruzione
e la rinascita delle zone terremotate
Art. 61
 Edilizia abitativa nelle zone terremotate
(programma 4.1.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 8 e 10 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e dall' articolo 40 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 15.000 milioni fa carico al capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento complessivo è elevato di lire 15.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
3. Al predetto onere complessivo di lire 15.000 milioni si fa fronte con l' entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi dell' articolo 2 della legge 23 gennaio 1992, n. 34.
4. Per l' acquisizione dell' entrata di cui al comma 3, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, è istituito, al Titolo II - Categoria 2.3. - il capitolo 594 (2.3.2.) con la denominazione: << Acquisizione di fondi per provvedere alle esigenze dell' edilizia abitativa di cui all' articolo 1 della legge 1 dicembre 1986, n. 879 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 15.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
Art. 62
 Metanizzazione delle zone terremotate
(programma 1.4.3.)
1. Per gli interventi previsti dall' articolo 3, primo comma, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, ed integrato dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1991, n. 56, ivi compresi gli interventi effettuati ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, da realizzarsi nelle zone terremotate, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2661 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 5.000 milioni per l' anno 1992.
3. Per gli interventi previsti dall' articolo 3, primo comma, lettera a), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, ed integrato dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1991, n. 56, ivi compresi gli interventi effettuati ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, da realizzarsi nelle zone terremotate, è autorizzato il limite di impegno di lire 700 milioni per l' anno 1992.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.
5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 11 - programma 1.4.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 2666 (2.1.232.5.10.28) con la denominazione << Contributi annui costanti ai Comuni, loro Consorzi, alle Comunità montane ed ai privati concessionari per la costruzione, il completamento, l' estensione ed il miglioramento della rete di distribuzione dei gas combustibili, nonché di altre infrastrutture energetiche nelle zone terremotate >>, e con lo stanziamento complessivo, di lire 2.100 milioni suddiviso in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2001 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 63
 Finanziamenti straordinari alle Comunità montane
per lo sviluppo dell' agriturismo nelle zone terremotate
(programma 0.7.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 28 della legge regionale n. 35/1987, come sostituito dal comma 1 dell' articolo 31, relativamente agli interventi e le iniziative da attuarsi nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1992.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - sezione X - è istituito il capitolo 1001 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione << Finanziamenti straordinari alle Comunità montane per lo sviluppo dell' agriturismo nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 600 milioni per l' anno 1992.
Art. 64
 Valorizzazione delle risorse agricole
(programma 0.7.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore della Comunità Montana Cellina Meduna, da utilizzare, per le finalità e secondo le modalità della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, per la concessione di contributi a sostegno di nuove iniziative produttive dirette alla valorizzazione delle risorse locali nel settore agricolo, con specifico riferimento al comparto della ortofloricoltura.
2. Per le finalità previste al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 1002 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione << Finanziamento straordinario a favore della Comunità montana Cellina Meduna per la concessione di contributi a sostegno di nuove iniziative produttive dirette alla valorizzazione delle risorse locali nel settore agricolo, con specifico riferimento al comparto della ortofloricoltura >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 40, L. R. 1/2003
Art. 65
 Interventi di ricostruzione di fabbricati rurali
(programma 3.1.8.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 15, primo e secondo comma, della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, come sostituito dall' articolo 17 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 23, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6826 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l' anno 1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come sostituto dall' articolo 13 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 6828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.500 milioni per l' anno 1992.
Art. 66
 Centri di innovazione industriale
nelle zone terremotate
(programma 3.2.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, comma 2, lettera a), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, per interventi da effettuarsi nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 7292 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione << Contributi in conto capitale alla " Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA " per l' acquisizione e la realizzazione degli immobili e l' approntamento delle infrastrutture necessarie al funzionamento dei centri di innovazione nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
Art. 67
 Incentivi agli investimenti industriali
nelle zone terremotate
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992, per iniziative da effettuare nel settore dell' industria nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7357 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.000 milioni per l' anno 1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 58 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come sostituito dall' articolo 43 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e dall' articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 28 luglio 1979, n. 39, è autorizzato il limite di impegno di lire 100 milioni per l' anno 1992.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
5. L' onere complessivo di lire 300 milioni corrispondente alle annualità autorizzate, fa carico al capitolo 7336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di pari importo.
6. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, con riguardo alle operazioni di finanziamento alle imprese del settore industriale, previste dall' articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 28 luglio 1979, n. 39, in accoglimento delle domande validamente presentate, e riferite a mutui nel frattempo scaduti, contributi una tantum pari al totale delle quote spettanti.
7. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere, con riguardo alle rate scadute dei mutui che, ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale n. 49/1978, sono stati ammessi a contributi dalla Giunta regionale o in ordine ai quali è stato emesso formale decreto di concessione, contributi una tantum, corrispondente all' ammontare delle quote scadute e non pagate.
8. Per le finalità previste dai commi 6 e 7 è autorizzata la spesa di lire 650 milioni per l' anno 1992.
9. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 7360 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione << Contributi una tantum ad imprese del settore industriale delle zone terremotate a fronte delle domande di ammissione ai contributi di cui all' articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49 >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 650 milioni per l' anno 1992.
Art. 68
 Integrazione del << Fondo rischi >> dell' Agenzia
per lo sviluppo economico della montagna
(programma 3.5.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 1.000 milioni, per l' anno 1992, per l' integrazione del fondo rischi dell' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna di cui all' articolo 34 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, per la concessione di garanzie per le iniziative da realizzarsi nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 1577 (2.1.254.3.10.12) con la denominazione << Contributo all' " Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA " per l' integrazione del fondo rischi per la concessione di garanzie per le iniziative da realizzarsi nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milione per l' anno 1992.
Art. 69
 Interventi a favore delle imprese commerciali
nei territori delle Comunità montane
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come inserito con l' articolo 42, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 8313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento in termini di competenza, è elevato di lire 300 milioni per l' anno 1992.
Art. 70
 Copertura finanziaria
1. Il limite d' impegno di lire 2.800 milioni autorizzato con l' articolo 18, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, è ridotto di lire 1.618.496.841 per l' anno 1992.
2. Lo stanziamento del capitolo 7340 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è ridotto dell' importo di lire 1.618.496.841 per l' anno 1992.
3. Il limite d' impegno di lire 2.000 milioni autorizzato con l' articolo 3, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, è ridotto di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2009.
4. Le annualità relative al predetto limite, è autorizzate per gli anni dal 1992 al 2009, sono ridotte di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni medesimi; lo stanziamento disponibile sul predetto limite d' impegno è peraltro ridotto per ulteriori lire 3.000 milioni non utilizzati negli anni precedenti.
5. Lo stanziamento del capitolo 8656 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è ridotto dell' importo complessivo di lire 6.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1992, corrispondente per lire 3.000 milioni a parte della quota non utilizzata dal 31 dicembre 1991 e trasferita ai sensi dell' articolo 21 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3320 dell' 11 marzo 1992, e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
6. Per quanto previsto dall' articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, la somma di lire 84.766.089.422 disponibile sul << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> per lire 8.550 milioni è impiegata a parziale copertura degli interventi autorizzati con gli articoli 62, comma 1, 63, 64, 65, 66, 67, commi 1 e 8, 68, 69 e per lire 76.216.089.422, riaffluisce al << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >>.
7. All' onere complessivo di lire 13.550 milioni per l' anno 1992, derivante dagli articoli 62, comma 1, 63, 64, 65, 66, 67, commi 1 e 8, 68 e 69, si provvede:
a) per lire 8.550 milioni, ai sensi del comma 6, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992;
b) per lire 1.000 milioni, mediante storno, di pari importo dal capitolo 999 del predetto stato di previsione della spesa: detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 12 del 9 marzo 1992;
c) per lire 4.000 milioni, mediante storno dal capitolo 7272 dello stato di previsione precitato: detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 è trasferita, ai sensi dell' articolo 21 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 12 del 9 marzo 1992.

8. All' onere complessivo di lire 2.400 milioni, suddivisi in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, ed a quello che ne deriverà per gli anni dal 1995 al 2001, relativo alle annualità dei limiti autorizzati dagli articoli 62, comma 3, e 67, comma 3, si provvede, per pari importo, mediante l' utilizzo delle disponibilità derivanti dalla riduzione del limite d' impegno di cui al comma 3.
9. In relazione al disposto di cui all' articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990 n. 58, gli importi relativi alle riduzioni disposte sui limiti di impegno con i commi 1, pari a lire 1.618.496.841, nonché 3 e 4, limitatamente alla residua quota di lire 3.200 milioni per l' anno 1992, riaffluiscono al << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> nell' ammontare complessivo di lire 4.818.496.841.
10. Gli importi relativi alla riduzione disposta con il comma 3 sul limite di impegno per gli anni successivi al 1992 riaffluiscono, per la quota di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2001 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2009, al << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >>.
11. Lo stanziamento del capitolo 8961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, in relazione al disposto di cui ai commi 6 e 9, è elevato dell' importo complessivo di lire 81.034.586.263 per l' anno 1992.
12. Lo stanziamento del capitolo 8960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, in relazione al disposto di cui al comma 6, è ridotto dell' ulteriore importo di lire 76.216.089.422 per l' anno 1992, corrispondente, per lire 46.873.203.035, alle quote delle annualità iscritte dal 1976 al 1991 sul citato capitolo in relazione ai limiti di impegno assegnati con le leggi 29 maggio 1976, n. 336, 8 agosto 1977, n. 546, 11 novembre 1982, n. 828, e 1 dicembre 1986, n. 879, non utilizzate al 31 dicembre 1991 e trasferite ai sensi degli articoli 7, secondo comma, e 22, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze 9 marzo 1992, n. 12, e per lire 6.922.397.293 alle quote iscritte su capitoli operativi non utilizzate al 31 dicembre 1991 e trasferite ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze 9 marzo 1992, n. 15.
13. Lo stanziamento del capitolo 8960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, in relazione al disposto di cui al comma 10, è inoltre elevato dell' importo complessivo di lire 400 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
14. Le quote relative alle riduzioni disposte per gli anni successivi al 1994, in relazione al disposto di cui al comma 10, affluiscono al capitolo di bilancio per gli anni medesimi corrispondenti al capitolo 8960 dello stato di previsione precitato, nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2001 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2009.