LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/01/1992
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
220.01 - Industria

CAPO I
 Finalità e norme programmatiche
Art. 1
 Finalità
1. Con la presente legge, l' Amministrazione regionale persegue la finalità di promuovere lo sviluppo industriale regionale, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese, rafforzandone il grado di competitività, integrazione e internazionalizzazione, anche in funzione dei nuovi scenari conseguenti al mercato unico europeo, favorendone altresì un più equilibrato ed armonico inserimento delle attività produttive nel contesto ambientale.
2. Per il raggiungimento di dette finalità l' Amministrazione regionale, nell' ambito delle procedure istituite con la presente legge, si avvale degli strumenti previsti dalla legislazione di settore, perseguendo nel contempo ogni possibile sinergia con gli altri strumenti disponibili, ivi compresi quelli nazionali e comunitari, anche per consentire alle imprese interessate il pieno utilizzo delle intensità di aiuto autorizzate dalla Comunità economica europea.
Art. 2
 Programma regionale di politica industriale
1. Per le finalità di cui all' articolo 1, nel quadro delle procedure per la formazione del Piano Regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, così come integrata e modificata dalla legge regionale 5 luglio 1985, n. 27, la Regione predispone il Programma regionale di politica industriale.
2. Il Programma regionale di politica industriale ha durata triennale e costituisce specificazione, articolazione ed aggiornamento su base annuale del Piano regionale di sviluppo per quanto attiene al settore industriale.
3. In particolare il Programma regionale di politica industriale:
a) definisce il quadro economico finanziario basato sull' analisi della situazione economico - produttiva della regione e sulla stima delle risorse disponibili nel triennio a favore del settore industriale con specifica considerazione delle risorse proprie della regione e di quelle derivabili da leggi dello Stato, comprese le risorse degli organismi, istituti o società che comunque concorrono alla realizzazione della politica industriale regionale;
b) stabilisce il quadro di riferimento delle politiche d' intervento predisposte dall' Amministrazione regionale a favore del settore industriale in relazione anche a strumenti complementari quali la politica attiva del lavoro e la formazione professionale al fine di favorire la convergenza delle rispettive azioni;
c) determina gli obiettivi e le azioni necessarie al perseguimento degli stessi, comprese le priorità considerate strategiche nel periodo di validità del Programma, secondo quanto previsto dall' articolo 1;
d) recepisce le modalità di utilizzo, da definirsi con apposite convenzioni e direttive, dei mezzi finanziari conferiti dall' Amministrazione regionale e relativi:
1) ai conferimenti, nonché ai rientri dei mezzi medesimi, alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE, istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8;
2) ai conferimenti alla Finanziaria regionale Friulia SpA ai sensi della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;
3) alle sottoscrizioni dei prestiti obbligazionari emessi dall' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia;
4) alle sottoscrizioni di nuove azioni delle società a partecipazione regionale operanti nel campo dei servizi, anche finanziari al settore industriale.
4. Nell' ambito degli obiettivi e delle azioni di cui alla lettera c) del comma 3, la Direzione regionale dell' industria, d' intesa con la Direzione regionale del commercio e del turismo, predispone il << Programma regionale della promozione commerciale all' estero >> di cui all' articolo 21, nel rispetto dell' articolo 3 del DPR 15 gennaio 1987, n. 469. Il programma viene inoltre trasmesso al Comitato di cui all' articolo 6, comma 5, del DPR 18 gennaio 1990, n. 49, per le finalità di cui all' articolo 6, comma 6, dello stesso DPR.
5. Ogni tre anni si procede alla rielaborazione generale del Programma regionale di politica industriale, avuto riguardo alle mutazioni intervenute nel contesto regionale, nazionale ed internazionale, alla luce degli obiettivi della programmazione regionale e tenuto conto degli effetti prodotti dagli interventi precedentemente attuati.
6. Ogni anno, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un rapporto sullo stato di attuazione del Programma regionale di politica industriale sulla base di una relazione annuale predisposta dalla Direzione regionale dell' industria in ordine alla rispondenza allo stesso delle iniziative e delle azioni proprie dell' Amministrazione regionale nonché degli organismi, istituti o società che comunque concorrono alla realizzazione della politica industriale regionale.
7. Al rapporto di cui al comma 6 sono allegate le relazioni previste dall' articolo 7 della decisione 91/500/CEE della Commissione delle Comunità europee del 28 maggio 1991 e la relazione annuale del FRIE di cui all' articolo 6 della legge 23 gennaio 1970, n. 8, come sostituito dal secondo comma dell' articolo 5 della legge 30 aprile 1976, n. 198.
Art. 3
 Conferenza regionale sulla politica industriale
1. Con riferimento a quanto previsto dal comma 5 dell' articolo 2, l' Amministrazione regionale convoca, ogni tre anni, la << Conferenza regionale sulla politica industriale >> al fine di predisporre gli elementi valutativi funzionali alla rielaborazione del Programma regionale di politica industriale.
Art. 4
 Consultazione delle parti sociali
1. La Giunta regionale consulta preventivamente le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le organizzazioni imprenditoriali ed altre parti sociali interessate sul Programma regionale di politica industriale e sui relativi aggiornamenti.
2. La Giunta regionale indice, periodicamente, incontri con le predette organizzazioni finalizzati, tra l' altro, a verificare il grado di avanzamento e di attuazione del Programma regionale di politica industriale.
Art. 5
 Programma regionale di politica industriale
e Piano regionale di sviluppo
1. Conformemente a quanto previsto dagli articoli 2 e 3, tenuto conto degli elementi emersi in sede di consultazione promossa con le parti sociali nonché degli apporti che, limitatamente al loro ambito operativo, dovessero pervenire dagli enti, organismi, istituti o società che concorrono alla realizzazione del Programma regionale di politica industriale, la Giunta regionale adotta in via definitiva il predetto Programma, che viene inserito nel Piano regionale di sviluppo.
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 26/1995
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 26/1995