LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 novembre 1991, n. 51

Secondo provvedimento di variazione al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 ed al bilancio per l' anno 1991 ed altre norme finanziarie e procedurali. Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali nn. 33/86, 4/91, 18/91 e 47/91.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  19/11/1991
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 5
 Variazione alle iscrizioni di fondi assegnati
per l' attuazione del Regolamento CEE n. 1401/1986
(programma 3.1.1.)
1. Per l' attuazione degli interventi di cui all' articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento CEE 6 maggio 1986, n. 1401, come definiti dal programma regionale approvato con delibera della Giunta regionale n. 983 del 26 febbraio 1988, ai sensi dell' articolo 61, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 420.800.000 per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 420.800.000 fa carico al capitolo 6287 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 420.800.000 per l' anno 1991.
3. Al predetto onere di lire 420.800.000 si provvede mediante storno dal capitolo 6289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 di pari importo, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi degli articoli 6 e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 34 del 31 gennaio 1991.
4. Per l' attuazione degli interventi di cui all' articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento CEE 6 maggio 1986, n. 1401, come definiti dal programma regionale approvato con delibera della Giunta regionale n. 983 del 26 febbraio 1988, ai sensi dell' articolo 61, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 420.800.000 per l' anno 1991.
5. Il predetto onere di lire 420.800.000 fa carico al capitolo 6290 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 420.800.000 per l' anno 1991.
6. Al predetto onere di lire 420.800.000 si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.