LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 settembre 1991, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  07/09/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO III
 Interventi finanziati con fondi per la ricostruzione
e la rinascita delle zone terremotate
Art. 49
 Metanizzazione delle zone montane
(programma 1.4.3.)
1. Per gli interventi previsti dall' articolo 3, primo comma, lettera b) della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituita dall' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, ivi compresi gli interventi effettuati ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, da realizzarsi nelle zone terremotate, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2661 dello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 5.000 milioni per l' anno 1991.
3. Nella denominazione del precitato capitolo 2661 la locuzione << Contributi >> viene sostituita dalla locuzione << Spese e contributi >>.
Art. 50
 Interventi per opere igienico - sanitari
programma (4.1.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 72 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 3.500 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2010.
3. L' onere complessivo di lire 10.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 8723 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento viene conseguentemente, elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2010 fanno carico ai corrispondenti capitolo del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 51
 Rifinanziamento della legge regionale n. 35/87
per lo sviluppo della montagna
(programma 3.2.2, 3.3.2., 3.4.2. e 3.4.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1991 per iniziative da attuare nel settore dell' industria.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.2.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7357 (2.1.243.5.10.28) con la denominazione << Contributi in conto capitale per gli incentivi agli investimenti delle imprese industriali ubicate nei territori di cui all' articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 5.000 per l' anno 1991.
3. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1991 per iniziative da attuare nel settore dell' artigianato.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 24 - programma 3.3.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 8047 (2.1.243.5.10.23) con la denominazione: << Contributi in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese artigiane ubicate nei territori di cui all' articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l' anno 1991.
5. Per le finalità previste dall' articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come inserito con l' articolo 42, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, alla Rubrica n. 25 - programma 3.4.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 8313 (2.1.243.3.10.25) con la denominazione << Contributi in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese commerciali ubicate nei territori di cui all' articolo 19 bis, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, inserito con l' articolo 42 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
7. Per le finalità previste dagli articoli 18, così come modificato dall' articolo 64 della presente legge, e 38, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, alla Rubrica n. 25 - programma 3.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 8449 (2.1.243.3.10.24) con la denominazione << Contributi in conto capitale a società ed associazioni che esercitano attività di interesse turistico per la realizzazione, nei territori montani delle opere previste dall' articolo 2, primo comma, lettera a) e b), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, così come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 20 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
Art. 52
 Incentivi agli investimenti delle imprese artigiane
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, così come modificato ed integrato dal Capo I della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1991, per gli incentivi agli investimenti delle imprese artigiane da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 24 - programma 3.3.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 8034 (2.1.235.3.10.23) con la denominazione << Finanziamenti all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato per la concessione di contributi una tantum in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese artigianali ubicate nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni per l' anno 1991.
Art. 53
 Interventi per lo sviluppo industriale
delle zone montane
(programma 3.2.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1991, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7419 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
Art. 54
 Interventi nel settore zootecnico
(programma 3.1.8.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come sostituito dall' articolo 13 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 2.000 milioni per l' anno 1991.
Art. 55
 Copertura finanziaria
1. All' onere complessivo di lire 22.000 milioni per l' anno 1991, previsto dagli articoli 49, 51, 52, 53 e 54 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> dello stato di previsione precitato il cui importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 15 del 19 febbraio 1991.
2. Relativamente agli oneri previsti dall' articolo 50 si dispone quanto segue:
a) all' onere complessivo di lire 10.500 milioni per il triennio 1991-1993, a quello annuo di lire 3.500 milioni che ne deriverà per gli anni dal 1994 al 1996, e dal 1998 al 2002, e alla quota di lire 2.199 milioni per l' anno 1997, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8960 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> dello stato di previsione precitato;
b) all' onere di lire 1.301 milioni per l' anno 1997 si provvede con la cessazione, per pari importo, di parte del limite di impegno di lire 2.000 milioni autorizzato con l' articolo 11 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 38;
c) all' onere di lire 3.500 milioni annui dal 2003 al 2010 si provvede con la cessazione, per lire 3.000 milioni, del limite di pari importo autorizzato con l' articolo 146, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e per lire 500 milioni con la cessazione di parte del limite di impegno di lire 2.000 milioni autorizzato con l' articolo 148, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.