LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 settembre 1991, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/09/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO III
 Interventi che non comportano maggiori oneri
CAPO I
 Spese finanziate con mutui
Art. 44
 Autorizzazione di spese finanziate con mutuo
(programmi 0.1.3., 1.1.2. e 1.5.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3, primo comma della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60 è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1992 e di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere complessivo di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 2323 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di lire 7.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1992 e di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.
3. Per le finalità previste dall' articolo 4, primo comma, della legge regionale 3 settembre 1984, n. 48, e dall' articolo 10 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l' anno 1991.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 è istituito - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - il capitolo 3711 (2.1.210.3.10.17.) con la denominazione << Spese per la realizzazione, il completamento e l' ammodernamento di opere di viabilità di interesse regionale finanziato con contrazione di mutuo >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni per l' anno 1991.
5. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, così come integrato dall' articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, e dall' articolo 53 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1991.
6. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 1152 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 5.000 milioni per l' anno 1991.
7. Alla copertura dell' onere complessivo di lire 14.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 7.500 milioni per l' anno 1991, lire 5.000 milioni per l' anno 1992 e lire 2.000 milioni per l' anno 1993 si provvede con la quota corrispondente delle riduzioni dei fondi globali iscritti al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa precitato (Partite nn. 22 e 24 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti) previste dalla tabella << D >>, di cui all' articolo 5.
CAPO II
 Spese finanziate con storni e rideterminazioni di spesa
Art. 45
 Interventi nel settore agricolo
(programmi 3.1.2., 3.1.3., 3.1.5. e 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 22 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 6751 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 150 milioni per l' anno 1991.
3. Per le finalità previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spese di lire 300 milioni per l' anno 1991.
4. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6470 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 300 milioni per l' anno 1991.
5. Per le finalità previste dall' articolo 4, primo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1991.
6. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6587 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 200 milioni per l' anno 1991.
7. Per la predisposizione e l' attuazione di programmi di lotta fitopatologica integrata ai sensi dell' articolo 4, commi 1 e 2, lettera a), della legge 8 novembre 1986, n. 752, è autorizzata la spesa di lire 120 milioni per l' anno 1991.
8. Il predetto onere di lire 120 milioni fa carico al capitolo 6774 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 120 milioni per l' anno 1991.
9. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, è autorizzata la spesa di lire 1.153 milioni per l' anno 1991.
10. Il predetto onere di lire 1.153 milioni fa carico al capitolo 6336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.153 milioni per l' anno 1991.
11. 
( ABROGATO )
(1)
12. 
( ABROGATO )
(2)
13. Per le finalità previste dall' articolo 37, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 12 milioni per l' anno 1991.
14. Il predetto onere di lire 12 milioni fa carico al capitolo 6442 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 12 milioni per l' anno 1991.
15. All' onere complessivo di lire 2.635 milioni previsto dai commi 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13 si provvede come segue:
a) per lire 1.300 milioni mediante storno dai capitoli 6588 e 6602 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, dell' importo di lire 300 milioni e, rispettivamente, dell' importo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1990 e trasferite ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 22 del 24 gennaio 1991;
b) per lire 600 milioni mediante storno dai capitoli 6589 e 6591 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, dell' importo di lire 200 milioni e, rispettivamente, dell' importo di lire 400 milioni, corrispondente alla quota, e, rispettivamente, a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 75 del 15 febbraio 1991;
c) per lire 735 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 6330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.

Note:
1Comma 11 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2Comma 12 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 46
 Teatri stabili di prosa
(programma 2.4.3.)
1. In conformità alle disposizioni del decreto 29 novembre 1990 del Ministro del turismo e dello spettacolo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare, in qualità di socio fondatore, in base ai nuovi statuti, al teatro stabile del Friuli - Venezia Giulia ed al Teatro stabile sloveno di Trieste.
2. Ai sensi dell' articolo 2 del precitato decreto, l' Amministrazione regionale è autorizzata altresì a conferire agli enti medesimi le somme per la costituzione del fondo di dotazione.
3. 
( ABROGATO )
(1)
4. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzato il conferimento dell' importo di lire 150 milioni per il fondo di dotazione del Teatro stabile di prosa del Friuli - Venezia Giulia, ed il conferimento di lire 100 milioni per il fondo di dotazione del Teatro stabile sloveno di Trieste. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1991.
5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 sono istituiti - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione VI - i seguenti capitoli:
a) capitolo 5601 (2.1.254.3.06.06) con la denominazione << Concorso nella costituzione del fondo di dotazione dell' Ente autonomo del Teatro stabile di prosa del Friuli - Venezia Giulia >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 150 milioni per l' anno 1991;
b) capitolo 5602 (2.1.254.3.06.06) con la denominazione << Concorso nella costituzione del fondo di dotazione del Teatro stabile sloveno di Trieste >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1991.

6. Al predetto onere di lire 250 milioni, in termini di competenza, si provvede, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 5574 dello stato di previsione precitato.
7. Gli oneri conseguenti all' applicazione dell' articolo 11 della legge regionale n. 68/81, come integrato dal comma 3, fanno carico al capitolo 5574 dello stato di previsione precitato, che presenta sufficiente disponibilità.
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 38, comma 1, lettera d), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 47

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 48
 Rideterminazione di spesa
(programma 1.5.3.)
1. La quota di lire 500 milioni per l' anno 1991, autorizzata dall' articolo 9 della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25, deve intendersi autorizzata per l' anno 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3866 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
CAPO III
 Interventi finanziati con fondi per la ricostruzione
e la rinascita delle zone terremotate
Art. 49
 Metanizzazione delle zone montane
(programma 1.4.3.)
1. Per gli interventi previsti dall' articolo 3, primo comma, lettera b) della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituita dall' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, ivi compresi gli interventi effettuati ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, da realizzarsi nelle zone terremotate, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2661 dello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 5.000 milioni per l' anno 1991.
3. Nella denominazione del precitato capitolo 2661 la locuzione << Contributi >> viene sostituita dalla locuzione << Spese e contributi >>.
Art. 50
 Interventi per opere igienico - sanitari
programma (4.1.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 72 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 3.500 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2010.
3. L' onere complessivo di lire 10.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 8723 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento viene conseguentemente, elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2010 fanno carico ai corrispondenti capitolo del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 51
 Rifinanziamento della legge regionale n. 35/87
per lo sviluppo della montagna
(programma 3.2.2, 3.3.2., 3.4.2. e 3.4.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1991 per iniziative da attuare nel settore dell' industria.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.2.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7357 (2.1.243.5.10.28) con la denominazione << Contributi in conto capitale per gli incentivi agli investimenti delle imprese industriali ubicate nei territori di cui all' articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 5.000 per l' anno 1991.
3. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1991 per iniziative da attuare nel settore dell' artigianato.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 24 - programma 3.3.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 8047 (2.1.243.5.10.23) con la denominazione: << Contributi in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese artigiane ubicate nei territori di cui all' articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l' anno 1991.
5. Per le finalità previste dall' articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come inserito con l' articolo 42, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, alla Rubrica n. 25 - programma 3.4.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 8313 (2.1.243.3.10.25) con la denominazione << Contributi in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese commerciali ubicate nei territori di cui all' articolo 19 bis, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, inserito con l' articolo 42 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
7. Per le finalità previste dagli articoli 18, così come modificato dall' articolo 64 della presente legge, e 38, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, alla Rubrica n. 25 - programma 3.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 8449 (2.1.243.3.10.24) con la denominazione << Contributi in conto capitale a società ed associazioni che esercitano attività di interesse turistico per la realizzazione, nei territori montani delle opere previste dall' articolo 2, primo comma, lettera a) e b), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, così come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 20 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
Art. 52
 Incentivi agli investimenti delle imprese artigiane
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, così come modificato ed integrato dal Capo I della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1991, per gli incentivi agli investimenti delle imprese artigiane da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 24 - programma 3.3.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 8034 (2.1.235.3.10.23) con la denominazione << Finanziamenti all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato per la concessione di contributi una tantum in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese artigianali ubicate nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni per l' anno 1991.
Art. 53
 Interventi per lo sviluppo industriale
delle zone montane
(programma 3.2.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1991, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7419 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
Art. 54
 Interventi nel settore zootecnico
(programma 3.1.8.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come sostituito dall' articolo 13 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 2.000 milioni per l' anno 1991.
Art. 55
 Copertura finanziaria
1. All' onere complessivo di lire 22.000 milioni per l' anno 1991, previsto dagli articoli 49, 51, 52, 53 e 54 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> dello stato di previsione precitato il cui importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 15 del 19 febbraio 1991.
2. Relativamente agli oneri previsti dall' articolo 50 si dispone quanto segue:
a) all' onere complessivo di lire 10.500 milioni per il triennio 1991-1993, a quello annuo di lire 3.500 milioni che ne deriverà per gli anni dal 1994 al 1996, e dal 1998 al 2002, e alla quota di lire 2.199 milioni per l' anno 1997, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8960 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> dello stato di previsione precitato;
b) all' onere di lire 1.301 milioni per l' anno 1997 si provvede con la cessazione, per pari importo, di parte del limite di impegno di lire 2.000 milioni autorizzato con l' articolo 11 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 38;
c) all' onere di lire 3.500 milioni annui dal 2003 al 2010 si provvede con la cessazione, per lire 3.000 milioni, del limite di pari importo autorizzato con l' articolo 146, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e per lire 500 milioni con la cessazione di parte del limite di impegno di lire 2.000 milioni autorizzato con l' articolo 148, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.

CAPO IV
 Interventi finanziati con fondi statali
Art. 56

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 55, comma 5, L. R. 29/1996
Art. 57
 Interventi nel settore dei trasporti pubblici locali
(programma 1.5.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 58 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 4002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 1.500 milioni per l' anno 1991.
3. Al predetto onere di lire 1.500 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 4001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi degli articoli 6 e 11, ottavo comma della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 con decreto dell' Assessore alle finanze n. 11 del 13 febbraio 1991.
Art. 58
 Produzioni vitivinicole
(programmi 3.1.4. e 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 6540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991- 1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di lire 100 milioni per l' anno 1991.
3. Al predetto onere di lire 100 milioni si provvede, per lire 50 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 6542, e per ulteriori 50 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 6765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi degli articoli 6 e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 34 del 31 gennaio 1991.
Art. 59
 Contributi in conto capitale a favore
delle imprese artigiane
(programma 3.3.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, così come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 31, è autorizzata la spesa di lire 1.753 milioni per l' anno 1991.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito alla Rubrica n. 24 - programma 3.3.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 8048 (2.1.235.3.10.23.) e con la denominazione << Finanziamenti all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato per la concessione di contributi una tantum in conto capitale per investimenti alle imprese artigiane, alle cooperative artigiane ed ai consorzi fra le imprese artigiane ubicate nelle aree delle province di Udine e Pordenone non comprese in quelle indicate nell' articolo 12, primo comma, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e successive integrazioni - fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.753 milioni per l' anno 1991.
3. Al predetto onere di lire 1.753 milioni si provvede:
a) per lire 1.600 milioni mediante prelevamento di pari importo dell' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 (Partita n. 62 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi degli articoli 7 e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 17 del 20 febbraio 1991;
b) per lire 153 milioni mediante l' iscrizione della maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 479 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci precitati, in relazione alla maggiore assegnazione disposta dallo Stato a valere sui fondi stanziati con l' articolo 4, comma 1, della legge 5 luglio 1990, n. 174.

Art. 60
 Contributi nel settore del turismo
(programmi 3.4.4. e 3.4.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
3. Per le finalità previste dall' articolo 3, primo comma, lettera c), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1991.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, alla Rubrica n. 25 - programma 3.4.5. - spese di investimento - Categoria 2.3. - sezione X - è istituito il capitolo 8536 (2.1.238.3.10.24.) con la denominazione << Contributi in conto capitale a favore degli organismi dei CAI, di enti pubblici e di associazioni per le opere di sistemazione speleologica per la costruzione, l' acquisto ed il completamento delle attrezzature e degli impianti relativi alla ricettività sia interna che esterna delle cavità naturali di interesse turistico - fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l' anno 1991.
5. Per le finalità previste dall' articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, così come modificato dall' articolo 64, è autorizzata la spesa di lire 750 milioni per l' anno 1991 per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti di cui all' articolo 38, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale n. 35/1987.
6. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, alla Rubrica n. 25 - programma 3.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 8447 (2.1.243.3.10.24) con la denominazione << Contributi in conto capitale a società ed associazioni che esercitano attività di interesse turistico, per la realizzazione, nei territori montani, delle opere previste dall' articolo 2, primo comma, lettere a) e b) della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, così come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 20 - fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 750 milioni per l' anno 1991.
7. Per le finalità previste dall' articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, così come modificato dall' articolo 64, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1991 per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti di cui all' articolo 38, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale n. 35/1987.
8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, alla Rubrica n. 25 - programma 3.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 8448 (2.1.232.3.10.24) con la denominazione << Contributi in conto capitale a Province, Comuni, Enti provinciali per il turismo, Aziende di promozione turistica ed altri enti pubblici per la realizzazione, nei territori montani, delle opere previste dall' articolo 2, primo comma, lettera a) e b) della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, così come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 20 - fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1991.
9. All' onere complessivo di lire 2.500 milioni previsto dai commi 1, 3, 5 e 7 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 (Partita n. 63 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi degli articoli 7 e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 17 del 20 febbraio 1991.