LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO VII
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
CAPO I
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 31
 Opere di bonifica
(programma 3.1.1.)
1. Per le finalità previste dal RD 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6261 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
Art. 32
 Inserimento giovani in agricoltura
(programma 3.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 8, comma 1, della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
3. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1991.
4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
Art. 33
 Indennità compensativa
in zone di montagna svantaggiate
(programma 3.1.2.)
1. Per la concessione dell' indennità compensativa di cui al Capo I della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
Art. 34
 Finanziamenti per interventi
nel settore zootecnico
(programma 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dalla legge 29 giugno 1929, n. 1366, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 2.800 milioni fa carico al capitolo 6744 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
Art. 35
 Finanziamenti all' ERSA
per finanziamenti nel settore zootecnico
(programma 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 10, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente per lo sviluppo dell' agricoltura un ulteriore finanziamento straordinario di lire 500 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6748 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
Art. 36
 Interventi pluriennali nel settore zootecnico
finanziati con fondi statali
(programma 3.1.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, come integrato dall' articolo 16 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 400 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997.
3. L' onere di lire 400 milioni, corrispondente all' annualità autorizzata per l' anno 1993, fa carico al capitolo 6465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
4. Corrispondentemente è prevista per l' anno 1993 l' entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi degli articoli 14 e 16 della legge 1 agosto 1981, n. 423, ed iscritta sul capitolo 396 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 37

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 38
 Avversità atmosferiche
Interventi finanziati con fondi statali
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificato dall' articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 198, è autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 17 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 17 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995.
3. L' onere complessivo di lire 51 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 6593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
4. Corrispondentemente è prevista per gli anni dal 1991 al 1993 l' entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni per le finalità di cui al comma 1, ed iscritta sul capitolo 371 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati.
5. Le annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Per le finalità previste dall' articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 39 milioni.
7. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 39 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995.
8. L' onere complessivo di lire 117 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 6592 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
9. Corrispondentemente è prevista per gli anni dal 1991 al 1993 l' entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni per le finalità di cui al comma 6, ed iscritta sul capitolo 372 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati.
10. Le annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
CAPO II
 Interventi nel settore dell' industria
Art. 39
 Contributi sugli interessi per investimenti
delle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato con l' articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato con l' articolo 17 della legge 6 agosto 1985, n. 30, sono autorizzati un limite di impegno di lire 1.000 milioni nell' anno 1991 e un limite di impegno di lire 4.000 milioni nell' anno 1992.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 1.000 per l' anno 1991;
b) lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2000;
c) lire 4.000 milioni per l' anno 2001.

3. L' onere complessivo di lire 11.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 40
 Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1996.
3. L' onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 7350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 41
 Consorzi garanzia fidi
tra le piccole imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, come integrata con l' articolo 25 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi provinciali di garanzia fidi di cui all' articolo 1 della medesima legge regionale n. 25/1970 un finanziamento di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
Art. 42
 Zone industriali
(programma 3.2.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, come modificato con l' articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 2.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.
3. L' onere complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 43
 Risorse estrattive
(programma 3.2.5.)
1. Per gli interventi previsti dall' articolo 3 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14, a favore di iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 7544 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
3. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14, a favore di iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 7549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
Art. 44
 Interventi nel settore della pesca e dell' acquacoltura
(programma 3.2.7.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
3. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
CAPO III
 Interventi nel settore dell' artigianato e della cooperazione
Art. 45
 Conferimento alla Cassa per il credito
alle imprese artigiane
(programma 3.5.1.)
1. Per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, è autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
2. L' Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con la Cassa per il credito alle imprese artigiane apposita convenzione per l' attuazione di quanto previsto dal comma 1.
3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2000.
4. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 1544 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 46

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 47

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 48

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 49

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 50

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
 Interventi nel settore del commercio
Art. 51
 Contributi pluriennali alle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati un limite di impegno di lire 500 milioni nell' anno 1991 e un limite di impegno di lire 1.000 milioni nell' anno 1992.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l' anno 1991;
b) lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2000;
c) lire 1.000 milioni per l' anno 2001.

3. L' onere complessivo di lire 3.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 8297 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, sono autorizzati un limite di impegno di lire 500 milioni nell' anno 1991 e un limite di impegno di lire 1.000 milioni nell' anno 1992.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l' anno 1991;
b) lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2000;
c) lire 1.000 milioni per l' anno 2001.

7. L' onere complessivo di lire 3.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 8309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 52
 Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995.
3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 8308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 53
 Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per la concessione di un contributo a favore dei << Fondi rischi >> costituiti, ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, dai Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
Art. 54
 Interventi a favore delle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come inserito con il comma 1 dell' articolo 42 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8311 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
CAPO V
 Interventi nel settore del turismo
Art. 55

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 56
 Contributi pluriennali per strutture turistiche
(programma 3.4.4.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 10 bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, come integrata dall' articolo 1 della legge regionale 11 gennaio 1983, n. 3, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.
3. L' onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 8427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, modificata ed integrata dall' articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, sono autorizzati un limite di impegno di lire 1.000 milioni nell' anno 1991, un limite di impegno di lire 4.000 milioni nell' anno 1992 e un limite di impegno di lire 5.000 milioni nell' anno 1993.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 1.000 milioni per l' anno 1991;
b) lire 5.000 milioni per l' anno 1992;
c) lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2010;
d) lire 9.000 milioni per l' anno 2011;
e) lire 5.000 milioni per l' anno 2012.

7. L' onere complessivo di lire 16.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 8432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2012 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 57

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 58

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 59

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 47/1991
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 92, comma 5, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
3Integrata la disciplina del comma 1 da art. 92, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
4Articolo interpretato da art. 12, comma 1, L. R. 37/1992
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 5, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 6, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
7Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO VI
 Interventi nel settore dello sviluppo dei traffici
e del trasporto merci
Art. 60
 Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese di spedizione e di autotrasporto
(programma 1.5.4.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 13 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 300 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1996.
3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 27 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 200 milioni.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1996.
7. L' onere complessivo di lire 400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 3924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 61
 Investimenti dei privati operatori nei porti regionali
(programma 1.5.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 25 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3918 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
Art. 62
 Servizi informatici e telematici
per i servizi portuali e dei traffici
(programma 1.5.4.)
1. Per la realizzazione delle finalità previste all' articolo 33 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Sistemi Informatici Trieste - SIT - SpA, con sede a Trieste, un finanziamento straordinario di lire 750 milioni, da utilizzare per la formazione di sistemi e di servizi informatici e telematici relativi alle gestioni portuali, per le attività di trasporto marittimo e terrestre, nonché per le connesse operazioni doganali.
2. La domanda tesa ad ottenere il finanziamento di cui al comma 1 deve essere presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, corredata dal preventivo di spesa e dalla documentazione necessaria ad illustrare gli obiettivi che si intendono raggiungere. La quota annuale relativa al finanziamento di cui al comma 1 potrà essere erogata in via preventiva ed in un' unica soluzione all' inizio di ciascun anno. È fatto obbligo alla SIT SpA di provvedere alla presentazione di un rendiconto delle spese sostenute, corredato da una relazione illustrativa delle iniziative realizzate, i cui termini di presentazione saranno fissati all' atto della concessione del finanziamento.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.
4. Il predetto onere complessivo di lire 750 milioni fa carico al capitolo 3919 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.