LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 novembre 1988, n. 64

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/11/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 22
 Attuazione Regolamento CEE 1401/ 1986
(programma 3.1.5.)
1. Per la realizzazione del programma regionale approvato con delibera della Giunta regionale n. 983, del 26 febbraio 1988 ai sensi dell' art. 61, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, in attuazione del Regolamento n. 1401 del 6 maggio 1986 del Consiglio della Comunità Europea, è autorizzata - per il settore agricolo - la spesa complessiva, di lire 1.467 milioni per l' anno 1988, così suddivisa tra i diversi interventi di cui ai paragrafi 1, 3, 5 e 6 dell' articolo 2 del citato Regolamento CEE n. 1401/1986:
- lire 892 milioni per gli interventi di cui al paragrafo 1;
- lire 135 milioni per gli interventi di cui al paragrafo 3;
- lire 376 milioni per gli interventi di cui al paragrafo 5;
- lire 64 milioni per gli interventi di cui al paragrafo 6.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, vengono istituiti alla Rubrica n. 22 - programma 3.1.5. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - i seguenti capitoli:
- capitolo 7488 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: << Contributi volti ad accelerare lo sviluppo agricolo nelle zone svantaggiate attraverso il miglioramento dell' infrastruttura rurale - quota regionale - (art. 2, paragrafo 1, Regolamento CEE n. 1401 del 6 maggio 1986) >> e con lo stanziamento di lire 892 milioni per l' anno 1988;
- capitolo 7490 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: << Contributi volti ad accelerare lo sviluppo agricolo nelle zone svantaggiate attraverso l' attuazione della ricomposizione fondiaria, ivi compresa la ricomposizione volontaria delle superfici agricole - quota regionale - (art. 2, paragrafo 3, Regolamento CEE, n. 1401 del 6 maggio 1986) >> e con lo stanziamento di lire 135 milioni per l' anno 1988;
- capitolo 7492 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: << Contributi volti ad accelerare lo sviluppo agricolo nelle zone svantaggiate attraverso il miglioramento delle superfici agricole di proprietà privata - quota regionale - (art. 2, paragrafo 5, Regolamento CEE n. 1401 del 6 maggio 1986) >> e con lo stanziamento di lire 376 milioni per l' anno 1988;
- capitolo 7494 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: << Contributi volti ad accelerare lo sviluppo agricolo nelle zone svantaggiate attraverso il miglioramento e la creazione di infrastrutture collettive che favoriscono l' agriturismo - quota regionale - (art. 2, paragrafo 6, Regolamento CEE n. 1401) >> e con lo stanziamento di lire 64 milioni per l' anno 1988.

3. All' onere complessivo di lire 1.467 milioni si provvede mediante storno dal capitolo 7164 del precitato stato di previsione di pari importo, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 145 dell' 8 marzo 1988.