LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 novembre 1988, n. 64

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/11/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO III
 ALTRE NORME FINANZIARIE E CONTABILI
CHE NON COMPORTANO MAGGIORI SPESE
Art. 27
 Personale
(programma 0.6.1.)
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione del comma 3 dell' articolo 28 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come inserito con l' articolo 7 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, fanno carico al capitolo 228 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi. Nella denominazione del predetto capitolo 228 viene aggiunta la locuzione << Nonché l' elaborazione di prove di selezione >>.
Art. 28
 Modifica dell' articolo 46
della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28
(programma 1.1.1.)
1.
I commi 1 e 2 dell' articolo 46 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, sono sostituiti dai seguenti:
<< 1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 500 milioni nell' anno 1988 al Comune di Enemonzo per la realizzazione nel Comune stesso degli interventi necessari alla ricostruzione in sito geologicamente idoneo di unità abitative in sostituzione di immobili colpiti da ordinanze di sgombero a causa di potenziali fenomeni di sprofondamento del terreno verificatisi a seguito degli eventi sismici del 1976.
2. Per l' erogazione del finanziamento, nonché per l' attuazione egli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni. >>.

2. Gli oneri conseguenti a quanto disposto dal comma 1, fanno carico al capitolo 2635 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988; nella denominazione del precitato capitolo 2635 la locuzione << all' Istituto autonomo per le case popolari di Tolmezzo per la realizzazione nel Comune di Enemonzo >> viene sostituita dalla locuzione << al Comune di Enemonzo per la realizzazione nel Comune stesso >>.
Art. 29
 Acquedotti e fognature
(programma 1.2.2.)
1. Il limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato per l' anno 1987 con l' articolo 21, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, è revocato.
2. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato nell' anno 1988 l' ulteriore limite di impegno di lire 1.000 milioni.
3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
4. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento in relazione al disposto di cui al comma 1, presenta sufficiente disponibilità.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 30
 Edilizia pubblica
(programma 1.2.5.)
1. Il limite di impegno di lire 500 milioni, autorizzato per l' anno 1987 con l' articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, deve intendersi autorizzato per l' anno 1988.
2. Le annualità relative si intendono pertanto iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale a decorrere dall' anno 1988 e nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni intercorrenti fino al 2007.
Art. 31
 Difesa del suolo
(programma 1.4.2.)
1. Per provvedere all' eventuale esecuzione d' ufficio di lavori ed opere su terreni soggetti a vincolo idrogeologico, ai sensi dell' undicesimo comma dell' articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito << per memoria >> alla Rubrica n. 12 - programma 1.4.2. - Spese d' investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - il capitolo 4172 (1.1.210.3.10.11) con la denominazione << Spese per l' esecuzione d' ufficio di lavori ed opere su terreni soggetti a vincolo idrogeologico, ai sensi dell' undicesimo comma dell' articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 (spesa obbligatoria) >>.
2. Il predetto capitolo 4172 viene inserito nell' elenco n. 2 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 ed al bilancio per l' anno 1988.
3. Per l' introito delle somme relative al recupero del costo di esecuzione delle opere di cui al comma 1, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 è istituito << per memoria >> al Titolo III - Categoria 3.6. - il capitolo 1076 (3.6.2.) con la denominazione << Recupero di somme spese per l' esecuzione d' ufficio di lavori ed opere su terreni soggetti a vincolo idrogeologico, ai sensi dell' undicesimo comma dell' articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 >>.
Art. 32
 Assunzione mutuo per il ripiano
dei bilanci delle USL
(programma 2.1.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, nell' anno 1988, ai sensi dell' articolo 3, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito con modificazione nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, apposito mutuo di lire 148.436.228.000 per la copertura a saldo delle maggiori spese sostenute dai presidi sanitari della regione per l' erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale negli anni 1985 e 1986 rispetto alle entrate conseguite.
2. Il ricavo del mutuo di cui al comma 1 viene iscritto sul capitolo 1655 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 148.436.228.000 per l' anno 1988. Nella denominazione del predetto capitolo 1655, la locuzione << articolo 3, comma 6 >> viene sostituita con la locuzione << articolo 3, commi 1 e 6 >>.
3. Conseguentemente lo stanziamento, in termini di competenza, del capitolo 4706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 viene elevato di lire 148.436.228.000 per l' anno 1988.
Art. 33
 Diritto allo studio
(programma 2.3.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 1 dicembre 1986, n. 52, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 5768 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 350 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 350 milioni si fa fronte con la maggior entrata, di pari importo, prevista dal citato articolo 2 della legge regionale n. 52/86, al capitolo 1061 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci precitati, il cui stanziamento viene conseguentemente impinguato, in termini di competenza, di lire 350 milioni per l' anno 1988.
Art. 34

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera v), L. R. 10/2012
Art. 35

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 36
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.