LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1987, n. 24

Disciplina dei compensi ai componenti le Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l' assunzione del personale delle Unità sanitarie locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/1987
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 3
 
1. Le prestazioni rese dai soggetti di cui all' articolo 2 nell' espletamento delle procedure concorsuali relative, sono da considerarsi a tutti gli effetti come attività di servizio ed i compensi da corrispondere per le stesse si configurano quali erogazioni aggiuntive al rispettivo trattamento economico.
2. Le prestazioni rese dai soggetti di cui all' articolo 9, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207, nell' espletamento delle procedure suindicate sono da considerarsi, altresì, come attività di servizio e sono equiparate, a tal fine, ai permessi previsti dall' articolo 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 26, comma 3, L. R. 20/2004