Art. 40
Contributi straordinari alle Comunità montane
colpite dagli eventi sismici del 1976
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, negli anni 1986-1987-1988, contributi straordinari a favore del Consorzio dei Comuni denominato Comunità Collinare del Friuli e delle Comunità montane di cui alla
legge 13 dicembre 1971, n. 1102, costituite, prevalentemente, dai Comuni indicati dagli articoli 1 e 20 del
decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella
legge 29 maggio 1976, n. 336, e dall'
art. 11 del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella
legge 30 ottobre 1976, n. 730.
I contributi di cui al precedente comma saranno corrisposti per le finalità di cui al
primo comma dell' articolo 13 del citato decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, in ognuno degli anni considerati, nella misura massima corrispondente all' importo erogato dallo Stato a ciascuna Comunità, nell' anno 1977, ai sensi dell' articolo 5 del summenzionato
decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella
legge 30 ottobre 1976, n. 730.
Per le suddette finalità, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Servizio economia montana - Categoria XI - il capitolo 5871 con la denominazione: << Contributi a favore delle Comunità montane terremotate e della Comunità collinare del Friuli per far fronte agli oneri derivanti dagli eventi sismici del 1976 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 14.040 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.680 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.
Al predetto onere di lire 14.040 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia iscritto al capitolo 6991 del precitato stato di previsione.