LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 1986, n. 33

Variazioni al bilancio pluriennale 1986-1988 ed al bilancio di previsione per l' anno 1986 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  11/08/1986
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 35
 Infrastrutture turistiche
Per le finalità previste dalla lettera f) dell' articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, così come aggiunta con l' articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1986 per interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II, Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale del commercio e del turismo - Categoria XI, il capitolo 6555 con la denominazione << Contributi ai proprietari o ai gestori degli impianti a fune installati nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 per la manutenzione straordinaria di detti impianti >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1986.
Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6545 del precitato stato di previsione: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, I comma della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 con Decreto dell' Assessore alle finanze n. 9/rag. dd. 29 gennaio 1986.
Per le finalità previste dalle lettere e) ed f) dell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1986 per interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6523 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1986.
Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6545 del precitato stato di previsione: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, I comma della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con Decreto dell' Assessore alle finanze n. 9/rag. dd. 29 gennaio 1986.