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Indice:
L.R. n. 49/1984
TITOLO I
CAPO I
Art. 1
CAPO II
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
CAPO III
Art. 20
Art. 21
Art. 22
TITOLO II
CAPO I
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
CAPO II
Art. 30
CAPO III
Art. 31
CAPO IV
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Leggi regionali
Legge regionale
19 ottobre 1984
, n.
49
Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 19/10/1984, N. 094
Data di entrata in vigore:
01/11/1984
Allegati:
Tabella A
Tabella B
Tabella C
Tabella D
Materia:
120.05
-
Personale regionale
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
CAPO II
Norma di revisione contrattuale del trattamento
economico del personale in quiescenza
Art. 30
Ai fini dell' applicazione dell'
articolo 138 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
, per il triennio 1 gennaio 1982 - 1 gennaio 1985, al personale collocato a riposo anteriormente al 2 gennaio 1982 la retribuzione pensionabile viene determinata computando per l' anno 1982 l' importo dell' assegno riassorbibile nella misura prevista per il medesimo anno dall'
articolo 25 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54
, e per l' anno 1983 l' aumento contrattuale previsto dall' articolo 24 della presente legge, decurtato dell' importo del suddetto assegno e previo recupero degli acconti sui futuri miglioramenti eventualmente già erogati ai sensi dell'
articolo 27 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54
.
I miglioramenti contrattuali di cui all' articolo 24 richiamato nel comma precedente vengono scaglionati secondo quanto disposto dall' articolo 25 della presente legge per il personale in attività di servizio.
Al personale collocato a riposo dal 2 gennaio 1982 i benefici previsti dal primo comma del presente articolo vengono applicati limitatamente alla parte non attribuita in attività di servizio e previo recupero dell' eventuale acconto corrisposto per effetto dell'
articolo 25 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54
.
Per il personale in quiescenza di cui all'
articolo 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48
, e per il personale che si sia avvalso della facoltà di cui all' articolo 115 della medesima legge, l' adeguamento per il triennio 1982-1984, ha luogo, qualora detto personale non abbia già usufruito dei benefici di cui al
secondo comma dell' articolo 1 del decreto - legge 27 settembre 1982, n. 681
, convertito, con modificazioni, nella
legge 20 novembre 1982, n. 869
, e di cui al
secondo comma dell' articolo 1 della legge 17 aprile 1984, n. 79
, con riferimento agli aumenti corrisposti al corrispondente personale in servizio in base alle precitate norme.
In deroga a quanto previsto dall' articolo 138, terzo comma, della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
, sulla parte dei benefici previsti dall' articolo 24 non ancora attribuita all' atto della cessazione dal servizio al personale di cui al precedente terzo comma, l' Amministrazione regionale erogherà un' anticipazione, salvo conguaglio, sull' adeguamento regionale definitivo, applicando l' aliquota relativa agli anni e mesi utili valutata all' atto della cessazione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative