LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 luglio 1984, n. 30

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/07/1984
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO VI
 Interventi a favore di strutture consortili e di organismi
di servizi alle imprese industriali ed artigianali
(art. 23, lettera b), legge regionale 70/ 83)
Art. 34
Al fine di promuovere l' adeguamento delle imprese industriali ed artigianali all' evoluzione dei mercati e delle nuove tecnologie, la Regione interviene a sostegno di strutture consortili e/o società, che abbiano come finalità la fornitura dei seguenti servizi:
a) trasferimento di nuove tecnologie;
b) assistenza tecnica, organizzativa e gestionale;
c) assistenza per la commercializzazione dei prodotti.

A tal fine l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti di cui al precedente comma di livello regionale e di scala adeguata ad affrontare prioritariamente le esigenze di razionalizzazione e rafforzamento dei settori dell' industria siderurgica e tessile, nonché dell' apparato industriale ed artigianale nei comparti del legno e dei coltellinai.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, L. R. 18/1987
2 Abrogata la parte concernente l'artigianato, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.
Art. 35
 
I criteri per l' attuazione degli interventi di cui al presente Capo ed in particolare quelli per la determinazione delle spese ammissibili a contributo, fermo restando quanto stabilito all' articolo seguente, sono fissati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale all' industria e all' artigianato, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 37.
Le domande di contributo, corredate dalla necessaria documentazione, sono annualmente presentate alla Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato.
Art. 36
La misura dei contributi di cui all' articolo 34 non potrà essere superiore al 70% della spesa ritenuta ammissibile; tale misura è elevata al 100% della spesa ritenuta ammissibile per le operazioni indicate alla lettera c) del citato articolo 34 relativamente alle iniziative di promozione commerciale all' estero.
L' erogazione dei contributi predetti può aver luogo mediante anticipazioni nella misura massima del 60% del loro ammontare. L'erogazione a saldo ha luogo a presentazione del rendiconto delle spese sostenute nel termine previsto dal decreto di concessione.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 18/1987
2 Abrogata la parte concernente l'artigianato, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.
Art. 37

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 2/1992 con decorrenza dalla data indicata nel citato articolo.
Art. 38

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 2/1992 con decorrenza dalla data indicata nel citato articolo.
Art. 39
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 34 è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 11 miliardi, di cui lire 5 miliardi per interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e lire 6 miliardi per interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, vengono istituiti al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - i seguenti capitoli:
- capitolo 7923 con la denominazione: << Contributi a favore delle strutture consortili e di organismi di servizio alle imprese industriali e artigianali al fine di promuovere l' adeguamento all' evoluzione dei mercati e delle nuove tecnologie nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 5 miliardi per l' anno 1985, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
- capitolo 7924 con la denominazione: << Contributi a favore delle strutture consortili e di organismi di servizio alle imprese industriali e artigianali al fine di promuovere l' adeguamento all' evoluzione dei mercati e delle nuove tecnologie nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 6 miliardi per l' anno 1984, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del più volte citato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 3 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato capitolo 7924 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3 miliardi, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione.