LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 luglio 1984, n. 30

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/07/1984
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO IV
 Apprestamento di aree produttive di interesse comunale
nei territori montani
(art. 33, primo comma, della LR 70/ 83)
Art. 21
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1969, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, e dall' articolo 33 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, come modificato con il successivo comma del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi nell' anno 1984 specificatamente destinata all' apprestamento delle aree produttive previste dagli strumenti urbanistici dei Comuni situati nei territori montani, per la realizzazione di opere ed impianti infrastrutturali a ciò necessari.
Al primo comma dell' articolo 33 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, viene aggiunto il seguente periodo: << Detta misura massima viene elevata all' 80% in favore dei Comuni facenti parte delle Comunità montane e loro Consorzi >>.
Art. 22
 
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 21, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7921 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore dei Comuni situati nei territori montani di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per la realizzazione di opere ed impianti infrastrutturali >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 2 miliardi per l' anno 1984, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6837 del precitato stato di previsione.
Art. 23
 
Per le finalità previste dall' articolo 32 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1985 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7890 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984- 1986, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).