LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 luglio 1984, n. 30

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/07/1984
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO III
 Incentivi per gli investimenti delle imprese dei settori
industriale ed artigianale in aree individuate del
territorio regionale (art. 26, LR 70/ 83)
Art. 12
Per le finalità di cui all' articolo 26 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi << una tantum >> in conto capitale alle imprese dei settori industriale ed artigianale, che attuano investimenti diretti a realizzare nuovi stabilimenti, tecnicamente organizzati, ovvero ad ampliare, ristrutturare, riconvertire quelli esistenti, purché i relativi piani aziendali si basino su interventi significativi per innovazione tecnologica concernenti i processi di produzione ed i prodotti, nelle seguenti aree del territorio regionale:
1) nei territori montani;
2) nelle province di Trieste e di Gorizia;
3) nelle zone industriali dell' Aussa - Corno e di S. Vito al Tagliamento.

Agli effetti del comma precedente sono considerate montane le zone di cui all' articolo 1 della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni; tuttavia le domande provenienti dalle zone classificate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, saranno considerate con priorità.
Gli stessi contributi possono essere concessi ad imprese dei settori suindicati anche per l' acquisto, nelle aree predette, di stabilimenti che abbiano cessato l' attività e per le operazioni di loro ristrutturazione, trasformazione o riconversione produttiva, purché si introducano significative innovazioni tecnologiche, concernenti processi di produzione ed i prodotti.
Ai contributi previsti dal presente articolo sono ammesse anche le spese per l' acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature nuove e tecnologicamente avanzate; nel caso di costruzione o di acquisto di stabilimenti da destinarsi ad attività produttive viene compreso l' onere per le aree.
I contributi sono concessi sulla spesa relativa agli investimenti precedentemente indicati ed in misura non superiore al 20% della spesa ritenuta ammissibile.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere i contributi di cui al presente articolo alle imprese artigiane, alle cooperative artigiane ed ai consorzi fra imprese artigiane che attuano investimenti, anche limitati alla costruzione, all' acquisto, all' ampliamento e all' ammodernamento di laboratori artigiani e all' acquisto delle relative aree, dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature necessarie all' attività artigiana.
Note:
1Terzo comma interpretato da art. 7, primo comma, L. R. 25/1985
2Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 48/1985
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 48/1985
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, L. R. 48/1985
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, L. R. 48/1985
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 12/1991
7Integrata la disciplina del sesto comma da art. 78, comma 3, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992., sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 14, comma 1, L. R. 28/1999
8Integrata la disciplina del sesto comma da art. 78, comma 4, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
9Integrata la disciplina del sesto comma da art. 78, comma 7, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
10Integrata la disciplina del sesto comma da art. 78 bis, comma 1, L. R. 4/1992
11Integrata la disciplina del sesto comma da art. 59, comma 16, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
12 Abrogata la parte concernente l'artigianato, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.
Art. 13
 
A fronte di programmi di ammodernamento e di ristrutturazione delle imprese industriali esistenti alla data del 31 dicembre 1983, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, nell' ambito della Bassa Friulana e del Sanvitese, possono essere delimitate zone, comprendenti il territorio di uno o più Comuni o anche parte del territorio di un Comune, nelle quali l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi << una tantum >> in conto capitale in misura non superiore al 10% della spesa ammissibile, per l' attuazione dei programmi suddetti.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi << una tantum >> in conto capitale in misura non superiore al 10% della spesa ammissibile anche per l' attuazione di programmi consistenti nella realizzazione di nuovi stabilimenti, purché i programmi non abbiano avuto inizio in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero finalizzati ad acquistare, ristrutturare, trasformare o riconvertire stabilimenti che hanno cessato la precedente attività, nell' ambito delle zone delimitate ai sensi del primo comma.
Note:
1Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 2, comma 1, L. R. 18/1987
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 12/1991
Art. 14
 
Le domande di contributi debbono essere presentate alla Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato per le iniziative riguardanti le imprese industriali e all' ESA per le iniziative riguardanti le imprese artigiane, le cooperative artigianali e i Consorzi fra imprese artigiane.
L' ESA trasmette le domande alla Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato unitamente al suo giudizio motivato di affidabilità dell' operazione.
Alla domanda vanno uniti il preventivo di spesa ed una relazione illustrativa della rilevanza, delle dimensioni e delle innovazioni tecnologiche del nuovo insediamento, ovvero del piano di ristrutturazione, di trasformazione o di riconversione dello stabilimento che ha cessato la precedente attività, ovvero del piano di ampliamento, di ristrutturazione e di riconversione, nonché degli effetti economici, sociali ed occupazionali che l' investimento è in grado di determinare nel territorio di riferimento e infine di ogni altro elemento di valutazione atto a dimostrare l' interesse economico - produttivo dell' iniziativa.
Note:
1 Abrogata la parte concernente l'artigianato, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.
Art. 15
Per le imprese industriali, alla concessione dei contributi si provvede, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Direttore regionale dell' industria e dell' artigianato, previa consultazione del Comitato tecnico consultivo, di cui all' articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.
2. 
( ABROGATO )
(4)
Il contributo è erogato sulla base del rendiconto delle spese effettivamente sostenute dall' impresa richiedente e alle risultanze dei controlli eseguiti a cura della Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato.
Non sono ammesse a contributo le imprese che non osservino nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi.
A tal fine dette imprese devono rilasciare, sotto la loro diretta responsabilità, apposita dichiarazione scritta, resa nei modi e nelle forme previste dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 49, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
4Comma 2 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
Art. 16
 
I contributi di cui al presente Capo sono cumulabili, entro il limite delle quote delle spese non ammesse a finanziamento agevolato, con altri contributi in conto interessi ovvero in annualità previsti da leggi statali e regionali.
Art. 17
 
Nella prima applicazione della presente legge possono essere considerate ammissibili anche le spese per investimenti effettuati dalle imprese successivamente al 30 giugno 1983 e prima dell' entrata in vigore della presente legge.
Gli interventi di cui al presente Capo sono estensibili alle domande già presentate ai sensi della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 18
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 12, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 45.000 milioni per incentivi agli investimenti delle imprese industriali, secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 14.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 4.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 27.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per l' onere previsto dal precedente primo comma, lettera a) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, al Titolo II - Sezione V- Rubrica n. 7 - Categoria XI - vengono istituiti i seguenti capitoli:
- capitolo 7912 con la denominazione: << Contributi 'una tantum' in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi statali - >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1984 e di lire 1.000 milioni per l' anno 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 5 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 7912 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;
- capitolo 7913 con la denominazione: << Contributi "una tantum" in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi regionali - >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1984, di lire 2.000 milioni per l' anno 1985 e di lire 4.000 milioni per l' anno 1986, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 13 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 7913 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione.

Per l' onere previsto dal precedente primo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - viene istituito il capitolo 7914 con la denominazione: << Contributi " una tantum" in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi statali - >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 7 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 7914 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione.
Per l' onere previsto dal precedente primo comma, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - vengono istituiti i seguenti capitoli:
- capitolo 7915 con la denominazione: << Contributi " una tantum" in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi statali - >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni per l' anno 1984, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 13 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 7915 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 7.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;
- capitolo 7916 con la denominazione: << Contributi " una tantum" in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi regionali- >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 17.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1984, di lire 7.000 milioni per l' anno 1985 e di lire 6.000 milioni per l' anno 1986, cui si fa fronte:
- per lire 14.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 13 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
- per le restanti lire 3.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1985 e 2.000 milioni per l' anno 1986, mediate storno di pari importo dal capitolo 1954 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986. Sul precitato capitolo 7916 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1984.

Art. 19
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 12, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 13.000 milioni per incentivi agli investimenti delle imprese artigianali, secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 6.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 7.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per l' onere previsto dal precedente primo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - vengono istituiti i seguenti capitoli:
- capitolo 7917 con la denominazione: << Contributi " una tantum" in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese artigianali ubicate nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi statali - >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 6 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 7917 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 700 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;
- capitolo 7918 con la denominazione: << Contributi " una tantum" in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese artigianali ubicate nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi regionali - >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985 e lire 2.000 milioni per l' anno 1986, cui si fa fronte:
- per lire 3.000 milioni mediante prelevamento dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 13 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
- per lire 1.000 milioni, relativi all' anno 1986, mediante storno dal capitolo 1953 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986.

Sul precitato capitolo 7918 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 700 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione.
Per l' onere previsto dal precedente primo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - vengono istituiti i seguenti capitoli:
- capitolo 7919 con la denominazione: << Contributi " una tantum" in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese artigianali ubicate nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi statali - >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 14 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 7919 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 700 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;
- capitolo 7920 con la denominazione: << Contributi " una tantum" in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese artigianali ubicate nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi regionali - >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1984 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986 cui si fa fronte:
- per lire 3.000 milioni mediante prelevamento dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 13 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
- per lire 2.000 milioni suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, mediante storno dal capitolo 1953 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale degli anni 1984-1986. Sul precitato capitolo 7920 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 700 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione.

Art. 20
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 13 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - è istituito, con decorrenza dall' anno 1985, il capitolo 7928 con la denominazione: << Contributi 'una tantum' per l' attuazione di programmi di ammodernamento e ristrutturazione delle imprese industriali esistenti nell' ambito della Bassa Friulana e del Sanvitese >> e con lo stanziamento complessivo, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 del precitato stato di previsione.