LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 luglio 1984, n. 30

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/07/1984
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO X
 Provvedimenti a favore di impianti idroelettrici
(art. 30, legge regionale 70/ 83)
Art. 48
In attuazione dell' articolo 30 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle iniziative di cui all' articolo 1, n. 1) e n. 2) della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10:
a) contributi in conto capitale per l' acquisto o la costruzione di immobili, comprese le aree, per la costruzione di opere idrauliche, per l' acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature;
b) contributi in conto interessi ai sensi della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni.

I contributi in conto capitale non sono cumulabili con le provvidenze di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 35/1987
2Integrata la disciplina del primo comma da art. 70, comma 1, L. R. 3/1990 con effetto, ex articolo 107 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
Art. 49
 
I contributi di cui all' articolo 48, lettera a), possono essere concessi ad enti locali e loro consorzi, a Comunità montane, ad imprese singole o associate comprese le cooperative ed a società miste o di tipo consortile tra imprese ed enti locali, loro consorzi e Comunità montane, nelle seguenti misure:
a) agli enti locali, loro consorzi e Comunità montane in misura non superiore al 50% della spesa ammissibile;
b) alle imprese singole o associate in misura non superiore al 35% della spesa ammissibile;
c) alle società miste o di tipo consortile tra imprese ed enti locali, loro consorzi, Comunità montane ed alle cooperative autorizzate a produrre, trasportare e distribuire energia elettrica, in misura non superiore al 40% della spesa ammissibile.

Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 12, comma 2, L. R. 35/1987
Art. 50
 
I contributi di cui all' articolo 48, lettera b), possono essere concessi alle imprese singole o associate, comprese le cooperative, ed alle società miste o di tipo consortile tra imprese ed enti locali, loro consorzi e Comunità montane.
Art. 51
 
Per le finalità previste dalla lettera a) del precedente articolo 48, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni per interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7926 con la denominazione: << Contributi in conto capitale per interventi a favore di impianti idroelettrici nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi statali - >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1984 e lire 3.000 milioni per l' anno 1985.
Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 11 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Sul precitato capitolo 7926 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 - << Fondo riserva di cassa >> - del precitato stato di previsione.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 - a decorrere dall' anno 1986 - viene istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7927 con la denominazione: << Contributi in conto capitale per interventi a favore di impianti idroelettrici nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi regionali - >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l' anno 1986.
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 16 - dell' elenco n. 5allegato ai bilanci medesimi).
Gli oneri previsti dalla lettera b) del precedente articolo 48 fanno carico al capitolo 7806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.