LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 luglio 1984, n. 30

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/07/1984
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 22
 
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 21, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7921 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore dei Comuni situati nei territori montani di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per la realizzazione di opere ed impianti infrastrutturali >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 2 miliardi per l' anno 1984, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6837 del precitato stato di previsione.