LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 1983, n. 70

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/06/1983
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO III
 Interventi a favore delle Comunità montane
e della Comunità collinare
Art. 13
 Finanziamenti alle Comunità montane
e alla Comunità collinare
A favore delle Comunità montane e della Comunità collinare del Medio Friuli è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 52.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985 a valere sui fondi di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per la realizzazione di interventi aggiuntivi rispetto a quelli finanziati dall' articolo 1 della suddetta legge e previsti dai rispettivi piani pluriennali di sviluppo, ovvero dai programmi straordinari, e, per la Comunità collinare, inseriti in un apposito piano da formare e approvare secondo le modalità indicate dall' articolo 19 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.
La Giunta regionale approva il definitivo programma degli interventi da attuare e la corrispondente ripartizione dei mezzi finanziari tra le singole Comunità. Dovranno avere priorità le iniziative relative alla forestazione, alla bonifica montana ed alle infrastrutture di interesse turistico.
Nell' ambito del programma di cui al comma precedente, una quota pari alla metà delle risorse complessivamente disponibili è comunque vincolata al criterio di ripartizione di cui alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modifiche e integrazioni.
Per gli interventi di bonifica montana e di altre opere pubbliche le Comunità si avvarranno, là dove costituiti, dei Consorzi per l' ufficio di economia e bonifica montana di cui al Capo III della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, e dei Consorzi di bonifica.
Art. 14
 Finanziamento alla Comunità montana del Carso
Per il finanziamento di un programma straordinario di interventi per lo sviluppo del settore agricolo e zootecnico nonché per la valorizzazione del territorio della Comunità montana del Carso è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' esercizio dal 1983 al 1985 a valere sui fondi di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Il programma di cui al precedente comma è approvato dalla Giunta regionale secondo le modalità indicate dall' articolo 19 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 15
 
Le disposizioni di cui al precedente articolo 12, relative alla dichiarazione di interesse comune e di urgenza ed indifferibilità delle opere, si applicano a tutte le strade e piste forestali comunque finanziate, comprese quelle con domanda già istruita o in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge.