Per le finalità previste dalla
legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 12.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 3.000 milioni quale assegnazione al Fondo di rotazione di cui al primo comma dell' articolo 1 della citata legge regionale, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 5.000 milioni quale assegnazione al Fondo di rotazione di cui al primo comma dell' articolo 1 della citata legge regionale, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 4.000 milioni quale assegnazione alla sezione speciale di cui al secondo comma dell' articolo 1 della citata legge regionale, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.