LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 1983, n. 70

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/06/1983
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 30
 Impianti idroelettrici di piccola derivazione
Per la costruzione di nuovi impianti idroelettrici nonché per il potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni per piccole derivazioni, realizzati da Comuni, Comunità montane e Società cooperative, è destinata la somma complessiva di lire 5.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, da allocare in apposita partita del fondo globale ai fini del suo utilizzo con successivo provvedimento legislativo.