LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 1983, n. 70

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/06/1983
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 79
 
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 30, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituita al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 7 - Sezione V - la partita n. 11 con la denominazione: << Contributi in conto capitale per la costruzione di nuovi impianti idroelettrici nonché per il potenziamento di impianti esistenti nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 3.000 milioni per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.