LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 1983, n. 70

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/06/1983
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 12
 Interventi destinati alle strade e piste forestali
Per le finalità previste dall' articolo 26 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza di lire 6.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Le opere interessanti più fondi, ovvero le opere che non possono essere realizzate se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate con decreto del Presidente della Giunta regionale, di interesse comune, nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.