Art. 46
Opere ed impianti nei poli turistici
Della predetta somma complessiva di lire 20.000 milioni viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 15.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985.
Per il perseguimento dei fini precisati nel presente articolo:
a) non va applicata la limitazione di cui all' articolo 8 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 53, modificata con l' articolo 6 della legge regionale 20 agosto 1979, n. 44;
b) i contributi destinati alle iniziative individuate con le lettere d), e) ed f) dell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, possono rappresentare sino al 70% delle spese ammissibili ovvero - qualora le iniziative siano realizzate da enti pubblici - sino al 98% di dette spese.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984
2Parole sostituite al secondo comma da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984
3Parole sostituite al quarto comma da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984
4Parole soppresse al quinto comma da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984
5Parole sostituite al quinto comma da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984