LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Inquadramento del personale in posizione di comando ed assunto a contratto.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/1982
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

TITOLO II
 INQUADRAMENTO DI PERSONALE IN POSIZIONE
DI COMANDO ED ASSUNTO A CONTRATTO
Art. 45
 
Il personale che alla data del 31 ottobre 1982 ed alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando alla Regione ai sensi dell' articolo 5, punto 2, della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, ai sensi degli articoli 44 e 110, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, nonché ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50, può essere inquadrato, al compimento di sei mesi di servizio, previo assenso dell' Amministrazione di provenienza, nel livello funzionale - retributivo corrispondente alla qualifica o livello formalmente rivestiti presso l' Ente di provenienza secondo l' equiparazione di cui alla Tabella A.
L' inquadramento del personale di cui al comma precedente è disposto a domanda dell' interessato da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero entro 60 giorni dalla data del compimento dei sei mesi di servizio, se successiva, ed ha effetto rispettivamente dalla data di entrata in vigore della presente legge e dalla data del compimento dei sei mesi di servizio.
Al personale di cui al presente articolo viene attribuito lo stipendio corrispondente al trattamento economico in godimento presso l' ente di provenienza alla data di decorrenza dell' inquadramento, comprensivo dello stipendio, degli aumenti periodici nonché degli altri assegni fissi e continuativi e del rateo determinato alla medesima data dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza; si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella in godimento e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, maturati nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate alla data d' inquadramento per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità attribuite a titolo di riduzione dei tempi di percorrenza per il conseguimento della classe immediatamente superiore; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato. A detto personale viene comunque garantito lo stipendio iniziale del livello funzionale - retributivo di inquadramento.
Ai soli fini giuridici della determinazione dell' anzianità nel livello di inquadramento, l' anzianità maturata dal personale di cui al presente articolo presso l' Amministrazione di provenienza nella corrispondente carriera o qualifica o livello è valutata per intero.
La progressione economica di detto personale si sviluppa in classi biennali nella misura di cui alla tabella C della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, in numero pari, arrotondato per eccesso, alla differenza tra l' importo maturabile con l' attribuzione delle otto classi previste dalla citata legge regionale n. 53/1981 e l' importo delle classi acquisite presso l' Amministrazione di provenienza alla data di decorrenza dell' inquadramento.
Note:
1Parole aggiunte al terzo comma da art. 14, primo comma, L. R. 54/1983
Art. 46
 
Il personale assunto a contratto a tempo determinato ai sensi dell' articolo 5, punto 3), della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, che alla data di entrata in vigore della presente legge presti da almeno sei mesi servizio presso la Regione, compreso il servizio eventualmente prestato in posizione di comando, e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l' assunzione agli impieghi regionali, ad eccezione del limite di età, può essere inquadrato nel livello funzionale - retributivo corrispondente al livello in cui presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l' accesso a detto livello, con lo stipendio iniziale previsto per il livello medesimo.
Qualora il personale di cui al precedente comma non sia in possesso del titolo di studio richiesto per l' accesso al livello in cui presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, detto personale è inquadrato nel livello corrispondente al titolo di studio posseduto, con lo stipendio iniziale previsto per il livello medesimo.
L' inquadramento del personale di cui al presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell' interessato da presentarsi entro 60 giorni dalla data medesima.
L' inquadramento del personale di cui al presente articolo, si consegue previo superamento di una prova di idoneità, i cui criteri e modalità di svolgimento verranno stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.
In conseguenza degli inquadramenti disposti dal presente articolo, è abrogato il punto 3) dell' articolo 5 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52.
Per il personale che non sarà inquadrato ai sensi del presente articolo, resta ferma la validità dei contratti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla scadenza secondo quanto previsto dall' articolo 8, secondo comma, della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52.
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 15, L. R. 54/1983
2Integrata la disciplina del secondo comma da art. 15, L. R. 54/1983
3Integrata la disciplina del quarto comma da art. 15, L. R. 54/1983
4Primo comma interpretato da art. 35, primo comma, L. R. 49/1984
5Integrata la disciplina del terzo comma da art. 35, secondo comma, L. R. 49/1984
Art. 47
 
Il personale assunto a contratto ai sensi dell' articolo 20 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, che alla data di entrata in vigore della presente legge presti servizio presso la Regione e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l' assunzione agli impieghi regionali, ad eccezione del limite di età, può essere inquadrato, al compimento di sei mesi di servizio dalla data di assunzione, nel livello funzionale - retributivo corrispondente alla qualifica rivestita alla data di assunzione secondo l' equiparazione di cui all' articolo 171 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, con lo stipendio iniziale previsto per il livello di inquadramento.
L' inquadramento del personale di cui al comma precedente è disposto a domanda dell' interessato da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero entro 60 giorni dalla data del compimento dei sei mesi di servizio, se successiva, ed ha effetto rispettivamente dalla data di entrata in vigore della presente legge e dalla data del compimento dei sei mesi di servizio.
Per la valutazione dei requisiti ai fini dell' inquadramento, ad eccezione dei sei mesi di servizio, si ha riguardo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Qualora, per effetto dell' inquadramento, al personale inquadrato ai sensi del presente articolo e del precedente articolo 46 venisse attribuito uno stipendio inferiore a quello in godimento, è attribuito per la differenza un assegno personale riassorbibile con la futura progressione economica.
L' inquadramento del personale di cui al presente articolo, assunto con la qualifica di consigliere e di segretario, si consegue previo superamento di un esame - colloquio, i cui criteri e modalità di svolgimento verranno stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.
In conseguenza degli inquadramenti disposti dal presente articolo, è abrogato l' articolo 20 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24.
Per il personale che non sarà inquadrato ai sensi del presente articolo, resta ferma la validità dei contratti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla scadenza secondo quanto previsto dall' articolo 20, ultimo comma, della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24.
Art. 48
 
In attuazione di quanto disposto dall' articolo 63, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, il personale insegnante della scuola elementare che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in servizio presso la Regione ai sensi dell' articolo 65 o dell' articolo 79 del DPR 31 maggio 1974, n. 417, nonché il personale medesimo già in servizio nei soppressi patronati scolastici, nel limite di tre unità, può essere inquadrato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data medesima, nel V livello funzionale - retributivo del ruolo unico regionale.
Al personale di cui al comma precedente viene attribuito lo stipendio corrispondente al trattamento economico in godimento presso l' ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge, comprensivo dello stipendio, degli aumenti periodici nonché degli altri assegni fissi e contributivi e del rateo determinato alla medesima data dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza; si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella in godimento e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, maturati nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate alla data d' inquadramento per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità attribuite a titolo di riduzione dei tempi di percorrenza per il conseguimento della classe immediatamente superiore; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato. A detto personale viene comunque garantito lo stipendio iniziale del livello funzionale - retributivo di inquadramento.
Ai soli fini della determinazione dell' anzianità nel livello di inquadramento, l' anzianità maturata dal personale di cui al presente articolo presso l' Amministrazione di provenienza nella corrispondente carriera o qualifica o livello è valutata per intero.
La progressione economica di detto personale si sviluppa in classi biennali nella misura di cui alla Tabella C della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, in numero pari, arrotondato per eccesso, alla differenza tra l' importo maturabile tra l' attribuzione delle 8 classi previste dalla citata legge regionale n. 53/1981 e l' importo delle classi acquisite presso l' Amministrazione di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Parole aggiunte al secondo comma da art. 14, primo comma, L. R. 54/1983
Art. 49
 
Il secondo comma dell' articolo unico della legge regionale 10 novembre 1971, n. 47, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
<< Alla delegazione predetta potranno essere altresì assegnati in uso beni mobili ed altri materiali di funzionamento nonché - a richiesta del predetto ufficio, per esigenze straordinarie o integrative - personale dell' Amministrazione regionale, con qualifica inferiore all' VIII livello, nel numero massimo di ventisei unità. >>.

Art. 50

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 20, primo comma, L. R. 54/1983
Art. 51
 
Maggiori oneri relativi agli assegni fissi ed alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1982 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.
Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati per l' esercizio 1982, rispettivamente, di lire 162 milioni, di lire 67 milioni e di lire 56 milioni.
All' onere complessivo di lire 285 milioni si provvede come segue:
- per lire 160 milioni, relativi alle somme da corrispondere a titolo di saldo dei benefici economici già maturati, mediante utilizzo di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1981 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1981, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1762 del 27 aprile 1982;
- per le restanti lire 125 milioni con la maggiore entrata prevista sul capitolo 404 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio per l' esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 125 milioni.

Art. 52
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 7 della presente legge fanno carico al capitolo 222 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1982 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi, che presentano sufficiente disponibilità.
Art. 53
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione del secondo e terzo comma dell' articolo 10 e primo e secondo comma dell' articolo 37 della presente legge fanno carico ai capitoli 223 e 224 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1982 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi, che presentano sufficiente disponibilità.
Art. 54
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 16 della presente legge fanno carico al capitolo 228 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1982 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, che presentano sufficiente disponibilità.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 43, primo comma, L. R. 64/1983
Art. 55
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione del terzo comma dell' articolo 37 della presente legge fanno carico ai capitoli 1602 e 1603 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1982 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio negli esercizi successivi, che presentano sufficiente disponibilità.
Art. 56
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.