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LEGGE 20 maggio 1982, n. 270

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/1989)
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Testo in vigore dal:  6-5-1988
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Art. 63

(Norme per il personale assegnato a particolari compiti)


Il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente comandato nell'anno scolastico 1981-1982, ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, presso le Regioni o altri enti locali, nonché il personale medesimo già in servizio nei soppressi patronati scolastici nelle Regioni e province a statuto speciale che non abbiano già provveduto a farlo transitare nei propri ruoli, può ottenere a domanda il passaggio nei ruoli dell'ente locale territoriale o della Regione che lo richieda.
Le Regioni, comprese quelle a statuto speciale nonché le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle loro attribuzioni statutarie, provvederanno con propria legge a disciplinare i passaggi di cui al comma precedente, salvaguardando, in ogni caso, le posizioni economiche già acquisite.
Il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente comandato ai sensi del predetto decreto n. 417 a prestare servizio presso amministrazioni statali o pubbliche, con esclusione delle università, o collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 113 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, può ottenere, a domanda, il passaggio nei ruoli dell'amministrazione presso cui presta servizio in una qualifica funzionale di corrispondente livello retributivo, fatte salve, in ogni caso, le posizioni economiche già acquisite dagli interessati.
A tal fine questi sono collocati nella classe di stipendio che, anche mediante l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali, assicuri loro un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento. Al personale che opta per il passaggio nei ruoli dell'Amministrazione si applicano le disposizioni di cui agli ultimi tre commi del precedente articolo 51.
((7))

Il personale direttivo e insegnante della scuola elementare, assegnato, alla data di entrata in vigore della presente legge, ad attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, ad attività di servizio sociale scolastico e ad attività connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, e mantenuto ad esaurimento nella assegnazione ai compiti attualmente svolti. Analogamente si provvede per il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente, di cui ai precedenti commi primo e terzo, qualora esso non chieda o non ottenga il passaggio nei ruoli degli enti o amministrazioni indicati nei commi medesimi, sempre che gli stessi enti o amministrazioni lo richiedano.
Il criterio di inquadramento economico nei livelli retributivi del personale civile dello Stato previsto nel precedente terzo comma si applica anche al personale di cui all'articolo 34 della legge 11 luglio 1980, n. 312, dopo aver effettuato nei riguardi del personale medesimo l'inquadramento nei livelli retributivi del personale della scuola ai sensi e con le modalità previste nel decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271. Rimangono comunque fermi i criteri di equiparazione previsti dal citato articolo 34 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 3 maggio 1988 n. 140, convertito con modificazioni, dalla L. 4 luglio 1988, n. 246 (in G.U. 5/7/1988, n. 156), ha disposto (con l'art. 9) che "il terzo comma dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, deve intendersi nel senso che il personale in esso contemplato, che abbia chiesto il passaggio nei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, è collocato nelle qualifiche funzionali di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, sulla base della corrispondenza delle posizioni di stato giuridico fra ruolo di provenienza e di transito e non sulla base delle mansioni svolte presso l'amministrazione; resta esclusa, in ogni caso, la collocazione nelle qualifiche dirigenziali e ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748".