LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1981, n. 86

Inquadramento di personale nel ruolo unico regionale.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  19/12/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

TITOLO I
 PERSONALE DEGLI ENTI MUTUALISTICI, DEGLI
ENTI OSPEDALIERI E DELL' ISTITUTO PER L' INFANZIA
DI TRIESTE DI CUI ALL' ARTICOLO 19
DELLA LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386
Art. 1
 
Il personale degli Enti mutualistici, degli Enti ospedalieri e dell' Istituto per l' Infanzia di Trieste di cui all' articolo 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386, nonché il personale di cui all' articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50, in servizio presso la Regione Friuli - Venezia Giulia alla data di entrata in vigore della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50, e che continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato con effetto dal 1 gennaio 1981, a domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale, previste dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, corrispondenti alle qualifiche rivestite presso l' Ente di provenienza, secondo l' equiparazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge.
Art. 2
 
Al personale di cui al precedente articolo 1 viene attribuita nella qualifica d' inquadramento, a decorrere dal 1 gennaio 1981, la posizione tabellare corrispondente al tratttamento economico in godimento all' Ente di provenienza alla data predetta, comprensivo dello stipendio, degli aumenti periodici nonché degli altri assegni fissi e continuativi.
Al personale di cui al precedente comma non viene attribuito l' aumento previsto per i dipendenti regionali dall' articolo 16, primo comma, della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, come integrato dall' articolo 1 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 10, sub articolo 1 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 11.
Al personale di cui al presente articolo sono attribuiti, con decorrenza 1 gennaio 1981, i livelli funzionali - retributivi previsti dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, secondo il criterio di equiparazione di cui all' articolo 171 della medesima legge regionale. Lo stipendio nel livello di inquadramento è determinato, a decorrere dalla data suddetta, sommando i seguenti elementi:
a) stipendio spettante in base alla posizione tabellare determinata ai sensi dei precedenti primo e secondo comma; a bis) rateo determinato al 1 gennaio 1981 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza: si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, maturati nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 1 gennaio 1981 per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità attribuite a titolo di riduzione dei tempi di percorrenza per il conseguimento della classe immediatamente superiore; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato;
b) importo corrispondente alla differenza tra la somma degli aumenti contrattuali previsti per l' anno 1980 e 1981 dall' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29 e dall' articolo 176, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e gli aumenti conseguiti alla data del 1 gennaio 1981 per effetto dell' applicazione dell' articolo 40 primo comma, seconda e terza interlinea, e terzo comma del DPR 16 ottobre 1979, n. 509, ovvero gli aumenti conseguiti per effetto dell' applicazione dell' Accordo nazionale unico di lavoro per il personale degli Enti ospedalieri;
c) la somma risultante dalla differenza dell' importo pari a lire 2.000 annue lorde per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni di servizio di ruolo prestato presso l' Ente di provenienza e l' Amministrazione regionale, maturato alla data del 31 dicembre 1980 ed i benefici conseguiti per effetto dell' applicazione dell' art. 40, primo ocmma, quarta interlinea, del DPR 16 ottobre 1979, n. 509, ovvero per effetto dell' applicazione del predetto Accordo nazionale unico di lavoro.

Note:
1Parole soppresse al terzo comma da art. 23, primo comma, L. R. 81/1982
2Parole aggiunte al terzo comma da art. 29, primo comma, L. R. 81/1982
Art. 3
 
La progressione economica del personale di cui al precedente articolo 1 si sviluppa in classi biennali, comunque non superiori a 8, nella misura di cui alla Tabella C della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, in numero determinato secondo quanto disposto dal quinto comma dell' articolo 176 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Art. 4
 
Ai fini della determinazione dell' anzianità nel livello funzionale d' inquadramento, l' anzianità maturata dal personale di cui al presente Titolo presso l' Ente di provenienza, nella corrispondente qualifica, è valutata per intero. È valutato per metà il servizio eventualmente prestato nella qualifica immediatamente inferiore.
Art. 5
 
Tra i criteri di valutazione ai fini dell' applicazione dell' articolo 172, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per il personale inquadrato ai sensi del Titolo I della presente legge saranno comprese anche le funzioni svolte in base alla qualifica rivestita presso l' Ente di provenienza.