LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 70
 
Per gli interventi straordinari da effettuarsi, ai sensi dell' articolo 16, secondo comma, della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, nelle zone terremotate - limitatamente a quelle delimitate, ai sensi dell' articolo 20 del decreto - legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell' articolo 11 del decreto - legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonché limitatamente alla costruzione di alloggi da destinare a sinistrati -, la misura stabilita all' ultimo comma dello stesso articolo 16 è ridotta all' 1,5% annuo - pari allo 0,75% semestrale - per gli interventi su aree cedute con diritto di superficie, ed al 3% annuo - pari all' 1,50% semestrale - per gli interventi su aree cedute in proprietà.