LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 23
I soggetti interessati da ogni singolo intervento unitario di ricostruzione da realizzare su iniziativa del Comune devono dichiarare, entro sessanta giorni dalla notificazione dell' invito, se intendono costituirsi in Consorzio per l' attuazione del medesimo.
Per la regolare costituzione del Consorzio è sufficiente il concorso di un numero di proprietari che conferiscano più della metà dell' area d' intervento ovvero rappresentino, in base all' imponibile catastale rilevato con riferimento alla data del 6 maggio 1976, almeno i tre quarti del valore dell' intero comparto di intervento ovvero almeno il 60 per cento in termini volumetrici degli edifici da realizzare nell' ambito del comparto.
Nei confronti dei proprietari non aderenti al Consorzio e di quelli rimasti irreperibili, sebbene notiziati nei modi indicati all' articolo 22, secondo e terzo comma, il Comune - fatto salvo in capo agli stessi, ai sensi del successivo articolo 27, il diritto di prelazione per l' acquisto delle nuove unità immobiliari, secondo quanto previsto dall' articolo 4, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546 - fa luogo all' espropriazione degli immobili relativi indispensabili per l' attuazione dell' intervento unitario. Qualora i provvedimenti ablatori siano diretti contro immobili assoggettati a vincolo storico-artistico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, avuto riguardo all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, non è richiesto il nulla-osta dell'amministrazione titolare della competenza storico-artistica.
Note:
1Articolo sostituito da art. 12, primo comma, L. R. 45/1980
2Integrata la disciplina del terzo comma da art. 15, L. R. 45/1980
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 3, L. R. 24/1989
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 3, L. R. 50/1990
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 97, comma 3, L. R. 37/1993
6Parole aggiunte al terzo comma da art. 22, comma 1, L. R. 40/1996