LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 giugno 2007, n. 14

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006).

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Data di entrata in vigore:
  05/07/2007
Allegati:
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

Capo II
 Attuazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 79/409/CEE
Art. 3
 (Misure di conservazione generali nelle ZPS e sul territorio regionale)
1. Nelle zone di protezione speciale (ZPS) sono vietati le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, nonché la conservazione della fauna e dei rispettivi habitat protetti ai sensi della direttiva 79/409/CEE.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)), nelle ZPS sono vietati le attività, le opere e gli interventi di seguito indicati:
a) la realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007); la Regione valuta l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS); sono fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw;
b) l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti, a eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generale e di settore vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge o approvati entro il periodo transitorio di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 7/2008, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici, e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generale e di settore di riferimento dell'intervento;
c) la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, ovvero l'ampliamento della superficie di quelli esistenti, fatte salve le discariche per inerti;
d) l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, e l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco ovvero da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile; per quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), il divieto non si applica per le attività volte al mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, dei prati e dei pascoli effettuate a qualsiasi titolo in zona montana;
e) lo svolgimento di attività di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché fatta eccezione per l’accesso al fondo e all’azienda da parte degli aventi diritto e per l’accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall’ articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dall’ articolo 19 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria;
f) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre, con l'eccezione della caccia agli ungulati svolta senza l'ausilio dei cani, e dell'impiego del cane da traccia per il recupero degli animali feriti;
g) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e in forma vagante nei giorni di giovedì, sabato e domenica e della caccia di selezione agli ungulati;
h) esercitare la caccia dopo il tramonto, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
i) effettuare i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, a esclusione di quelli realizzati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
j) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus muta), combattente (Philomacus pugnax) e moretta (Ayhytia fuligula);
k) l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo, fatta eccezione per i pallini di piombo nichelato, nelle zone umide naturali, con acqua dolce, salata e salmastra, e in una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini.
k bis) la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, a eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 7/2008 a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto definitivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;
k ter) l'effettuazione di livellamenti e drenaggi in assenza di una specifica disposizione attuativa contenuta nelle misure di conservazione del sito o nel piano di gestione, fatte salve le attività ordinarie per la preparazione del letto di semina e gli interventi finalizzati al ripristino naturalistico o al drenaggio della viabilità autorizzati dall'ente gestore;
k quater) la conversione ad altri usi della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
k quinquies) fatti salvi interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente, e salvo diversa prescrizione della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna, è vietato bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
1) superfici a seminativo ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, ed escluse le superfici di cui al punto 2;
2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003;
k sexies) l'esercizio della pesca con reti da traino, (incluse quelle denominate tratte), draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonia (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94; l'utilizzo di altri strumenti per la pesca professionale e per la raccolta professionale di molluschi è soggetto alla valutazione di incidenza.
3. I divieti come previsti e definiti dall'articolo 22, comma 1, lettere b), c) e d), della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), non si applicano alla rete IBA (Important Bird Areas - zone importanti per l'avifauna) del Friuli Venezia Giulia come identificata dalla LIPU - Bird Life Italia. In particolare i divieti non operano nelle aree identificate con i seguenti codici:
a) IBA047 - <<Prealpi Carniche>> relativamente all'area non inclusa nel Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane e nella ZPS IT3310001;
b) IBA048 - <<Media Valle del Tagliamento>>;
c) IBA205 - <<Foresta di Tarvisio e Prealpi Giulie>> relativamente all'area non inclusa nel Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie e nella ZPS IT3321002;
d) IBA049 - <<Cividalese ed Alta Val Torre>>;
e) IBA206 -<<Valle del Torrente But>>.
4. Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 79/409/CEE in tutto il territorio regionale è fatto divieto di distruggere e danneggiare deliberatamente nidi e uova di uccelli selvatici e disturbare deliberatamente uccelli selvatici.
5. La realizzazione di nuove linee elettriche aeree, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria su quelle esistenti, sono consentiti nelle ZPS a condizione che prevedano sistemi di riduzione del rischio di elettrocuzione o collisione per gli uccelli. La manutenzione ordinaria sulle linee esistenti è comunque ammessa.
6. La valutazione di incidenza dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale, per le parti ricadenti all'interno delle ZPS, è basata sull'analisi dei dati avifaunistici di distribuzione e consistenza delle specie di cui all'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE, individuate nell'area interessata dal progetto.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 46, comma 1, L. R. 6/2008
2Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 16, comma 1, L. R. 7/2008
3Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 16, comma 2, L. R. 7/2008
4Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 16, comma 3, L. R. 7/2008
5Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 16, comma 4, L. R. 7/2008
6Lettera e) del comma 2 sostituita da art. 16, comma 5, L. R. 7/2008
7Parole aggiunte alla lettera g) del comma 2 da art. 16, comma 6, L. R. 7/2008
8Lettera i) del comma 2 sostituita da art. 16, comma 7, L. R. 7/2008
9Lettera j) del comma 2 sostituita da art. 16, comma 8, L. R. 7/2008
10Lettera k bis) del comma 2 aggiunta da art. 16, comma 9, L. R. 7/2008
11Lettera k ter) del comma 2 aggiunta da art. 16, comma 9, L. R. 7/2008
12Lettera k quater) del comma 2 aggiunta da art. 16, comma 9, L. R. 7/2008
13Lettera k quinquies) del comma 2 aggiunta da art. 16, comma 9, L. R. 7/2008
14Lettera k sexies) del comma 2 aggiunta da art. 16, comma 9, L. R. 7/2008
15Vedi la disciplina transitoria della lettera b) del comma 2, stabilita da art. 21, comma 1, L. R. 7/2008
16Parole aggiunte alla lettera k sexies) del comma 2 da art. 140, comma 1, L. R. 17/2010
17Parole sostituite al comma 2 da art. 225, comma 1, L. R. 26/2012
18Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 4
 (Tipologie ambientali e misure di conservazione specifiche nelle ZPS)
1. In funzione dei criteri ornitologici indicati dall'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE e delle esigenze ecologiche delle specie presenti nelle diverse ZPS, si individuano le seguenti tipologie ambientali:
a) ambienti aperti alpini;
b) ambienti forestali alpini;
c) ambienti misti mediterranei;
d) ambienti steppici;
e) colonie di uccelli marini;
f) zone umide;
g) ambienti fluviali;
h) ambienti agricoli;
i) valichi e corridoi di concentrazione di migratori;
j) valichi montani e isole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.
2. Con regolamento regionale sono individuate le caratteristiche distintive di ciascuna tipologia ambientale di cui al comma 1 e ogni ZPS viene attribuita a una o più tipologie, in base alle sue caratteristiche ecologiche.
3. Con il regolamento regionale di cui al comma 2 è disciplinata l'attività di addestramento e allenamento di cani da caccia, nonché lo svolgimento di gare e prove cinofile.
4. Il regolamento regionale di cui al comma 2 individua il perimetro delle zone umide naturali e artificiali, con acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, e una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini in cui si applica il divieto di utilizzo delle munizioni contenenti graniglia di piombo e di acciaio, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera k).
4 bis. Per una o più tipologie ambientali di cui al comma 1, possono essere approvate misure di conservazione specifiche, secondo la procedura prevista per le misure di conservazione specifiche per le ZSC di cui all'articolo 10, commi da 1 a 3, della legge regionale 7/2008.
5. Le misure di conservazione specifiche di cui al comma 4 bis sono finalizzate a prevenire il deterioramento degli habitat peculiari di ciascuna ZPS regionale e le perturbazioni dannose per la conservazione degli uccelli, tengono conto dell'attuale uso del suolo, degli ordinamenti colturali e delle normali pratiche agricole e consentono le attività di utilizzo sostenibile delle risorse naturali e la manutenzione ordinaria del suolo e delle opere esistenti.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
2Parole soppresse al comma 2 da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
3Comma 4 bis aggiunto da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 3/2024
4Parole sostituite al comma 5 da art. 50, comma 1, lettera d), L. R. 3/2024
5Parole soppresse al comma 5 da art. 50, comma 1, lettera d), L. R. 3/2024